Art. 2. La scheda informativa di cui all'art. 1 deve essere aggiornata ogniqualvolta il fabbricante, l'importatore o il distributore sia venuto a conoscenza di nuove e rilevanti informazioni sulla sicurezza e la tutela della salute e dell'ambiente; esso e' tenuto a trasmettere la scheda aggiornata al fornitore.