Art. 3. La scheda di cui all'art. 1 deve essere redatta in lingua italiana nell'osservanza delle disposizioni indicate nell'allegato e deve riportare la data di compilazione e dell'eventuale aggiornamento. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 aprile 1997 Il Ministro: Bindi Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1997 Registro n. 1 Sanita', foglio n. 263