IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare - SOLAS, firmata a Londra nel 1974, e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e successivi emendamenti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, relativo all'approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare; Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, di ratifica della convenzione internazionale sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione; Visto il comunicato del Ministero degli affari esteri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 1987, relativo al deposito presso il Segretariato generale dell'IMO, in data 26 agosto 1987, dello strumento di adesione dell'Italia alla convenzione suddetta, entrata, pertanto, in vigore, per l'Italia il 26 novembre 1987, conformemente all'art. XIV; Vista la risoluzione 1 della Conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO) tenutasi a Londra il 7 luglio 1995, con la quale sono stati adottati gli emendamenti all'Annesso della sopra citata convenzione del 1978; Vista la risoluzione 2 della sopra citata Conferenza internazionale con la quale e' stato adottato il codice di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi; Vista la comunicazione del Segretariato generale dell'Organizzazione marittima internazionale del 1 novembre 1996, con la quale si comunica che, ai sensi dell'art. XIII (1) (a) (ix) della sopra citata convenzione STCW del 1978, i suindicati emendamenti entreranno in vigore dal 1 febbraio 1997; Vista la regola V / 2 dell'annesso alla sopra citata Convenzione STCW / 1978, come emandato nel 1995, concernente i requisiti minimi di addestramento e qualificazione del comandante, degli ufficiali, dei marinai e di tutto il rimanente personale imbarcato sulle navi passeggeri di tipo Ro / Ro e la corrispondente sezione A - V / 2 del sopra citato codice STCW; Vista la circolare STCW.7 / CIRC.1 allegata al documento del sottocomitato IMO STW n. 28 / 20 del 10 ottobre 1996, con la quale viene fissato al 1 agosto 1998 il termine ultimo per l'applicazione della sopracitata regola V / 2, limitatamente al paragrafo 5 (gestione della crisi e comportamento umano); Ritenuta la necessita' di dare esecuzione alla disposizioni della regola sopra citata, e della corrispondente sezione del codice STCW, relativamente all'istruzione e all'addestramento del personale marittimo imbarcato sulle navi passeggeri di tipo Ro / Ro; Ritenuta inoltre la necessita' di attestare l'istruzione e l'addestramento svolti dal comandante, dagli ufficiali, dai marinai e da tutto il rimanente personale imbarcato sulle navi passeggeri di tipo Ro/Ro. Decreta: Art. 1. Istruzione e addestramento del personale imbarcato sulle navi passeggeri di tipo Ro/Ro 1. Il comandante, gli ufficiali, i sottufficiali e tutto il rimanente personale imbarcato sulle navi passeggeri di tipo Ro/Ro, adibite a navigazione internazionale o nazionale, devono essere istruiti ed addestrati sulle materie di cui all'allegato 1 che fa parte integrante del presente decreto. 2. Per le navi passeggeri di tipo Ro/Ro adibite a navigazione nazionale le disposizioni del presente decreto si applicano a partire dal 10 gennaio 1998. 3. L'addestramento sulle materie previste all'allegato 1, lettera E) del presente decreto e' impartito a decorrere dal 1 agosto 1998.