IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Visto il codice  della navigazione, approvato con  regio decreto 30
marzo 1942, n.  327, e relativo regolamento  di esecuzione, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328,
e successive modificazioni ed integrazioni;
  Vista la convenzione internazionale  per la salvaguardia della vita
umana in  mare - SOLAS, firmata  a Londra nel 1974,  e resa esecutiva
con legge 23 maggio 1980, n. 313, e successivi emendamenti;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  8 novembre 1991,
n. 435,  relativo all'approvazione  del regolamento per  la sicurezza
della navigazione e della vita umana in mare;
  Vista  la  legge  21  novembre  1985, n.  739,  di  ratifica  della
convenzione internazionale sulle norme relative alla formazione della
gente di mare,  al rilascio dei brevetti ed alla  guardia, adottata a
Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione;
  Visto il  comunicato del Ministero degli  affari esteri, pubblicato
nella Gazzetta  Ufficiale n.  275 del 24  novembre 1987,  relativo al
deposito presso il Segretariato generale  dell'IMO, in data 26 agosto
1987,  dello  strumento  di  adesione  dell'Italia  alla  convenzione
suddetta, entrata, pertanto,  in vigore, per l'Italia  il 26 novembre
1987, conformemente all'art. XIV;
  Vista  la  risoluzione  1   della  Conferenza  dei  Paesi  aderenti
all'Organizzazione marittima  internazionale (IMO) tenutasi  a Londra
il 7  luglio 1995, con la  quale sono stati adottati  gli emendamenti
all'Annesso della sopra citata convenzione del 1978;
  Vista la risoluzione 2 della sopra citata Conferenza internazionale
con  la  quale   e'  stato  adottato  il   codice  di  addestramento,
certificazione e tenuta della guardia per i marittimi;
  Vista     la     comunicazione    del     Segretariato     generale
dell'Organizzazione marittima internazionale del 1 novembre 1996, con
la quale si comunica che, ai  sensi dell'art. XIII (1) (a) (ix) della
sopra  citata convenzione  STCW  del 1978,  i suindicati  emendamenti
entreranno in vigore dal 1 febbraio 1997;
  Vista la  regola V /  2 dell'annesso alla sopra  citata Convenzione
STCW / 1978,  come emandato nel 1995, concernente  i requisiti minimi
di addestramento  e qualificazione  del comandante,  degli ufficiali,
dei marinai  e di tutto  il rimanente personale imbarcato  sulle navi
passeggeri di tipo Ro / Ro e la  corrispondente sezione A - V / 2 del
sopra citato codice STCW;
  Vista  la  circolare STCW.7  /  CIRC.1  allegata al  documento  del
sottocomitato IMO STW  n. 28 / 20  del 10 ottobre 1996,  con la quale
viene fissato al  1 agosto 1998 il termine  ultimo per l'applicazione
della  sopracitata  regola  V  /  2,  limitatamente  al  paragrafo  5
(gestione della crisi e comportamento umano);
  Ritenuta la  necessita' di dare esecuzione  alla disposizioni della
regola sopra citata, e della  corrispondente sezione del codice STCW,
relativamente  all'istruzione   e  all'addestramento   del  personale
marittimo imbarcato sulle navi passeggeri di tipo Ro / Ro;
  Ritenuta  inoltre   la  necessita'  di  attestare   l'istruzione  e
l'addestramento svolti dal comandante, dagli ufficiali, dai marinai e
da tutto  il rimanente personale  imbarcato sulle navi  passeggeri di
tipo Ro/Ro.
                              Decreta:
                               Art. 1.
               Istruzione e addestramento del personale
            imbarcato sulle navi passeggeri di tipo Ro/Ro
  1.  Il  comandante,  gli  ufficiali, i  sottufficiali  e  tutto  il
rimanente personale  imbarcato sulle  navi passeggeri di  tipo Ro/Ro,
adibite  a  navigazione  internazionale o  nazionale,  devono  essere
istruiti ed  addestrati sulle  materie di cui  all'allegato 1  che fa
parte integrante del presente decreto.
  2.  Per le  navi passeggeri  di  tipo Ro/Ro  adibite a  navigazione
nazionale le disposizioni del presente decreto si applicano a partire
dal 10 gennaio 1998.
  3. L'addestramento  sulle materie previste all'allegato  1, lettera
E) del presente decreto e' impartito a decorrere dal 1 agosto 1998.