Art. 2.
Rilascio dell'attestato
1. Al personale di cui al precedente articolo, deve essere
rilasciato un attestato comprovante l'effettuazione dell'istruzione e
dell'addestramento svolti a bordo delle suddette navi, che deve
essere conforme all'allegato 2 che fa parte integrante del presente
decreto.
2. L'attestato concernente l'istruzione e l'addestramento degli
ufficiali, dei sottufficiali e del restante personale viene
rilasciato dal comandante della nave che e' responsabile
dell'effettuazione dell'istruzione e dell'addestramento stesso.
3. Per quanto concerne l'istruzione e l'addestramento del
comandante, l'attestato di cui al comma 1 viene rilasciato
dall'autorita' marittima a coloro che hanno effettuato un periodo di
navigazione di almeno sei mesi di navigazione su navi passeggeri di
tipo Ro/Ro con la qualifica di comandante o di primo ufficiale di
coperta.