Art. 2. Rilascio dell'attestato 1. Al personale di cui al precedente articolo, deve essere rilasciato un attestato comprovante l'effettuazione dell'istruzione e dell'addestramento svolti a bordo delle suddette navi, che deve essere conforme all'allegato 2 che fa parte integrante del presente decreto. 2. L'attestato concernente l'istruzione e l'addestramento degli ufficiali, dei sottufficiali e del restante personale viene rilasciato dal comandante della nave che e' responsabile dell'effettuazione dell'istruzione e dell'addestramento stesso. 3. Per quanto concerne l'istruzione e l'addestramento del comandante, l'attestato di cui al comma 1 viene rilasciato dall'autorita' marittima a coloro che hanno effettuato un periodo di navigazione di almeno sei mesi di navigazione su navi passeggeri di tipo Ro/Ro con la qualifica di comandante o di primo ufficiale di coperta.