Art. 2.
                       Rilascio dell'attestato
  1.  Al  personale  di  cui  al  precedente  articolo,  deve  essere
rilasciato un attestato comprovante l'effettuazione dell'istruzione e
dell'addestramento  svolti  a bordo  delle  suddette  navi, che  deve
essere conforme all'allegato  2 che fa parte  integrante del presente
decreto.
  2.  L'attestato concernente  l'istruzione  e l'addestramento  degli
ufficiali,  dei   sottufficiali  e   del  restante   personale  viene
rilasciato   dal   comandante   della  nave   che   e'   responsabile
dell'effettuazione dell'istruzione e dell'addestramento stesso.
  3.  Per   quanto  concerne   l'istruzione  e   l'addestramento  del
comandante,  l'attestato   di  cui   al  comma  1   viene  rilasciato
dall'autorita' marittima a coloro che  hanno effettuato un periodo di
navigazione di almeno  sei mesi di navigazione su  navi passeggeri di
tipo Ro/Ro  con la qualifica  di comandante  o di primo  ufficiale di
coperta.