Art. 3.
Accertamento
1. La prova documentale dell'istruzione e dell'addestramento svolti
a bordo e' costituita dal giornale nautico, parte II, dal quale deve
risultare l'effettuazione dell'istruzione e dell'addestramento da
parte del personale indicato all'articolo 1, a cura del comandante o
di un suo delegato.
2. Il comandante, o un suo delegato, in relazione alle esigenze di
sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia della vita umana in
mare, dovra' accertare, sotto la sua responsabilita', anche la
capacita' del personale imbarcato sulle navi passeggeri di tipo Ro/Ro
di comprendere ordini e comunicare in una lingua comune. Di detto
accertamento deve essere fatta parimenti menzione nel giornale
nautico, parte II.