Art. 3. Accertamento 1. La prova documentale dell'istruzione e dell'addestramento svolti a bordo e' costituita dal giornale nautico, parte II, dal quale deve risultare l'effettuazione dell'istruzione e dell'addestramento da parte del personale indicato all'articolo 1, a cura del comandante o di un suo delegato. 2. Il comandante, o un suo delegato, in relazione alle esigenze di sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia della vita umana in mare, dovra' accertare, sotto la sua responsabilita', anche la capacita' del personale imbarcato sulle navi passeggeri di tipo Ro/Ro di comprendere ordini e comunicare in una lingua comune. Di detto accertamento deve essere fatta parimenti menzione nel giornale nautico, parte II.