Art. 3.
                             Accertamento
  1. La prova documentale dell'istruzione e dell'addestramento svolti
a bordo e' costituita dal giornale  nautico, parte II, dal quale deve
risultare  l'effettuazione  dell'istruzione e  dell'addestramento  da
parte del personale indicato all'articolo  1, a cura del comandante o
di un suo delegato.
  2. Il comandante, o un suo  delegato, in relazione alle esigenze di
sicurezza della navigazione ed alla  salvaguardia della vita umana in
mare,  dovra'  accertare,  sotto  la sua  responsabilita',  anche  la
capacita' del personale imbarcato sulle navi passeggeri di tipo Ro/Ro
di comprendere  ordini e  comunicare in una  lingua comune.  Di detto
accertamento  deve  essere  fatta  parimenti  menzione  nel  giornale
nautico, parte II.