Art. 4.
Aggiornamento
1. L'istruzione e l'addestramento sulle materie di cui all'allegato
1, lettere A) D) ed E) deve essere ripetuto ogni quinquennio.
2. L'attestato comprovante l'istruzione e l'addestramento di cui al
precedente comma ha validita' quinquennale. Alla scadenza dovra'
procedersi ad un nuovo rilascio secondo le modalita' indicate
all'art. 2.