Art. 4. Aggiornamento 1. L'istruzione e l'addestramento sulle materie di cui all'allegato 1, lettere A) D) ed E) deve essere ripetuto ogni quinquennio. 2. L'attestato comprovante l'istruzione e l'addestramento di cui al precedente comma ha validita' quinquennale. Alla scadenza dovra' procedersi ad un nuovo rilascio secondo le modalita' indicate all'art. 2.