Art. 4.
                            Aggiornamento
  1. L'istruzione e l'addestramento sulle materie di cui all'allegato
1, lettere A) D) ed E) deve essere ripetuto ogni quinquennio.
  2. L'attestato comprovante l'istruzione e l'addestramento di cui al
precedente  comma ha  validita'  quinquennale.  Alla scadenza  dovra'
procedersi  ad  un  nuovo  rilascio  secondo  le  modalita'  indicate
all'art. 2.