Art. 5. Tenuta della documentazione 1. Ai fini di eventuali controlli, gli attestati rilasciati in conformita' al presente decreto devono essere conservati dal comando di bordo e devono essere riconsegnati ai marittimi al momento dello sbarco. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 luglio 1997 Il Ministro: Burlando