Art. 5.
Tenuta della documentazione
1. Ai fini di eventuali controlli, gli attestati rilasciati in
conformita' al presente decreto devono essere conservati dal comando
di bordo e devono essere riconsegnati ai marittimi al momento dello
sbarco.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 3 luglio 1997
Il Ministro: Burlando