Art. 2. 1. I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997 - 1998, o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001 - 2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, previste dall'art. 9, comma 2, della citata legge n. 444 del 1968, nonche' ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli n. 399 e seguenti del citato decreto legislativo n. 297 del 1994. 2. Gli alunni respinti negli scrutini finali delle varie classi dei corsi triennali, quadriennali e quinquennali di cui al comma 1, iniziati nell'anno scolastico 1997 - 1998, potranno ripetere la classe nella quale sono stati respinti, ma non conseguiranno il titolo finale valido per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare o nella scuola materna. A favore di essi saranno adottate misure integrative per il loro reinserimento nel sistema scolastico. 3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, per quanto riguarda il diploma di maturita' magistrale, anche ai fini dell'accesso a posti di istitutore ed istitutrice nelle istituzioni educative dello Stato. 4. Nei concorsi a posti di insegnante e di personale educativo allo specifico diploma di laurea per l'insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare sara' attribuito un punteggio aggiuntivo rispetto a quello spettante per il diploma di scuola magistrale, per quello di abilitazione magistrale e per i diplomi di laurea non specifici.