Art. 2.
  1. I titoli  di studio conseguiti al termine dei  corsi triennali e
quinquennali   sperimentali  di   scuola  magistrale   e  dei   corsi
quadriennali  e quinquennali  sperimentali dell'istituto  magistrale,
iniziati entro l'anno  scolastico 1997 - 1998,  o comunque conseguiti
entro l'anno  scolastico 2001  - 2002,  conservano in  via permanente
l'attuale valore legale e consentono  di partecipare alle sessioni di
abilitazione   all'insegnamento   nella  scuola   materna,   previste
dall'art. 9, comma 2, della citata  legge n. 444 del 1968, nonche' ai
concorsi ordinari per titoli e per  esami a posti di insegnante nella
scuola  materna e  nella scuola  elementare, secondo  quanto previsto
dagli articoli  n. 399 e  seguenti del citato decreto  legislativo n.
297 del 1994.
  2. Gli alunni respinti negli scrutini finali delle varie classi dei
corsi  triennali, quadriennali  e  quinquennali di  cui  al comma  1,
iniziati  nell'anno  scolastico 1997  -  1998,  potranno ripetere  la
classe  nella quale  sono  stati respinti,  ma  non conseguiranno  il
titolo  finale valido  per  l'accesso  all'insegnamento nella  scuola
elementare o nella scuola materna.  A favore di essi saranno adottate
misure integrative per il loro reinserimento nel sistema scolastico.
  3. Le  disposizioni di  cui ai commi  precedenti si  applicano, per
quanto riguarda  il diploma  di maturita'  magistrale, anche  ai fini
dell'accesso a  posti di istitutore ed  istitutrice nelle istituzioni
educative dello Stato.
  4. Nei concorsi a posti di insegnante e di personale educativo allo
specifico diploma di laurea per l'insegnamento nella scuola materna e
nella  scuola elementare  sara'  attribuito  un punteggio  aggiuntivo
rispetto a quello spettante per  il diploma di scuola magistrale, per
quello  di abilitazione  magistrale e  per  i diplomi  di laurea  non
specifici.