IL MINISTRO
                      PER LE POLITICHE AGRICOLE
  Vista la  legge 25  maggio 1970,  n. 364,  istitutiva del  Fondo di
solidarieta' nazionale in agricoltura;
  Viste le leggi 15 ottobre 1981, n.  590 e 14 febbraio 1992, n. 185,
concernenti modifiche  ed integrazioni  alla disciplina del  fondo di
solidarieta' nazionale;
  Visto il decreto  legislativo 17 marzo 1995, n.  175, di attuazione
della  direttiva   92/49/CEE  del  Consiglio  del   18  giugno  1992,
concernente disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
riguardanti l'assicurazione diretta  diversa dell'assicurazione sulla
vita;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n.
324,  di  approvazione  del  regolamento  recante  norme  sostitutive
dell'art. 9  della richiamata  legge n.  185/92, in  attuazione della
liberalizzazione del mercato assicurativo agricolo;
  Visto  l'art.  1,  comma  3,   del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  324/96,  che  stabilisce procedure  e  modalita'  per
l'individuazione annuale degli eventi, delle colture, delle fitopatie
e delle garanzie ammissibili all'assicurazione agevolata;
  Visto il  successivo art.  2, comma 1,  del decreto  del Presidente
della  Repubblica  n.  324/96,  che   stabilisce  i  creteri  per  la
concessione del contributo statale  ai consorzi di difesa, applicando
i  parametri contributivi  determinati annualmente  sulla base  degli
elementi  statistici  assicurativi  acquisiti nella  banca  dati  del
Sistema informativo agricolo nazionale;
  Visto  il  proprio  decreto  del   4  marzo  1997,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario n.  79 alla  Gazzetta Ufficiale  n. 87  del 15
aprile 1997, con il quale  sono stati individuati, per aree omogenee,
gli eventi,  le colture  e le garanzie  ammissibili all'assicurazione
agevolata nel 1997;
  Visto il proprio decreto 11 aprile 1997, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 109  alla Gazzetta Ufficiale n. 124 del  30 maggio 1997,
con il  quale sono  stati approvati i  parametri contributivi  per la
determinazione  alla  spesa  assicurativa  ammissibile  a  contributo
statale;
  Visto il proprio decreto 23 aprile 1997, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 109  alla Gazzetta Ufficiale n. 124 del  30 maggio 1997,
con  il  quale  sono  state  individuate le  areee  omogenee  per  la
copertura  assicurativa  agevolata  delle   produzioni  di  agrumi  e
peperoni, e sono stati approvati i relativi parametri contributivi;
  Considerato  che alcuni  consorzi  di difesa  hanno rettificato,  a
consuntivo, i  dati statistici assicurativi comunicati  in precedenza
ed  in base  ai  quali  sono state  individuate  le  aree omogenee  e
stabiliti i corrispondenti parametri contributivi;
  Ritenuto di  integrare le aree  omogenee e determinare  i parametri
contributivi in base ai dati statistici assestati;
  Visti  gli  elaborati  tecnici  del  Sistema  informatico  agricolo
nazionale;
                              Decreta:
                            Articolo unico
  Ad integrazione  dei decreti ministeriali  4 marzo 1997,  11 aprile
1997 e 23  aprile 1997, indicati nelle premesse, sulla  base dei dati
statistici  assicurativi assestati,  acquisiti nella  banca dati  del
Sistema  informativo agricolo  nazionale,  la copertura  assicurativa
agevolata e'  estesa alle  aree omogenee,  per coltura,  avversita' e
garanzia,   riportate  nelle   allegate   schede   che  fanno   parte
integralmente  del  presente  decreto.   Sono  altresi'  approvati  i
parametri  contributivi   indicati  a   fianco  di   ciascun  comune,
determinati ai  sensi dell'art. 2,  del decreto del  Presidente della
Repubblica 17 maggio 1996, n. 324.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 4 giugno 1997
                                                   Il Ministro: Pinto