Art. 2. 1. Il commissario delegato predispone, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana un piano di interventi di emergenza e di messa in sicurezza, nonche' le opere necessarie a prevenire il ripetersi di rischi ambientali e danni alle attivita' produttive. 2. L'esame dei progetti degli interventi urgenti e' effettuato mediante conferenza dei servizi, da tenersi ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e da concludersi nel termine di trenta giorni. I pareri, anche paesaggistici ed ambientali, si intendono favorevolmente resi in modo irrevocabile anche in caso di assenza dei rappresentanti delle amministrazioni interessate. Le determinazione della conferenza di servizi puo' essere espressa prioritariamente anche a maggioranza in deroga alle norme vigenti ed il commissario delegato approva i progetti che possono essere immediatamente appaltati. 3. Il commissario delegato puo' affidare alla provincia, al comune e ai consorzi competenti l'attuazione degli interventi previsti nel piano. 4. Il piano, preliminarmente alla sua attuazione, deve essere sottoposto alla presa d'atto del Ministero dell'ambiente, da adottarsi entro il termine di dieci giorni dal ricevimento del piano. 5. Il piano puo' essere rimodulato in conseguenza di ulteriori accertamenti, nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 4. 6. Il piano puo' comprendere altresi' l'avvio di attivita' progettuali finalizzato al riassetto idraulico ed ambientale della zona. 7. Il commissario delegato, per le attivita' di supporto tecnicoscientifico alla elaborazione e all'attuazione del piano, per l'analisi delle condizioni idrodinamiche, morfologiche e biologiche e le proposte di interventi, per prevenire il ripetersi di analoghe situazioni di emergenza ambientale, o comunque mitigarne le conseguenze, e' autorizzato ad avvalersi di una commissione tecnicoscientifica composta da esperti in idraulica, geomorfologia e biologia marina, i cui oneri fanno carico alla regione Emilia-Romagna. Un esperto e' designato dal Ministero dell'ambiente. 8. Il commissario delegato dovra' provvedere al completamento degli interventi previsti nel piano entro il 30 giugno 1998.