Art. 2.
  1. Il commissario delegato  predispone, entro quindici giorni dalla
data  di  pubblicazione  della   presente  ordinanza  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  un  piano  di  interventi  di
emergenza  e di  messa in  sicurezza, nonche'  le opere  necessarie a
prevenire il  ripetersi di rischi  ambientali e danni  alle attivita'
produttive.
  2.  L'esame dei  progetti  degli interventi  urgenti e'  effettuato
mediante conferenza  dei servizi,  da tenersi  ai sensi  dell'art. 14
della legge 7  agosto 1990, n. 241, e successive  modificazioni, e da
concludersi nel termine di trenta giorni.
  I  pareri,   anche  paesaggistici   ed  ambientali,   si  intendono
favorevolmente resi in modo irrevocabile anche in caso di assenza dei
rappresentanti delle amministrazioni interessate.
  Le determinazione della conferenza  di servizi puo' essere espressa
prioritariamente anche a maggioranza in  deroga alle norme vigenti ed
il  commissario  delegato  approva  i  progetti  che  possono  essere
immediatamente appaltati.
  3. Il commissario delegato puo'  affidare alla provincia, al comune
e ai  consorzi competenti l'attuazione degli  interventi previsti nel
piano.
  4.  Il  piano, preliminarmente  alla  sua  attuazione, deve  essere
sottoposto  alla   presa  d'atto  del  Ministero   dell'ambiente,  da
adottarsi entro il termine di dieci giorni dal ricevimento del piano.
  5.  Il piano  puo' essere  rimodulato in  conseguenza di  ulteriori
accertamenti, nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 4.
  6.  Il  piano  puo'   comprendere  altresi'  l'avvio  di  attivita'
progettuali finalizzato  al riassetto  idraulico ed  ambientale della
zona.
  7.  Il   commissario  delegato,   per  le  attivita'   di  supporto
tecnicoscientifico alla elaborazione e  all'attuazione del piano, per
l'analisi delle condizioni idrodinamiche, morfologiche e biologiche e
le proposte  di interventi,  per prevenire  il ripetersi  di analoghe
situazioni  di   emergenza  ambientale,   o  comunque   mitigarne  le
conseguenze,  e'   autorizzato  ad   avvalersi  di   una  commissione
tecnicoscientifica composta da esperti  in idraulica, geomorfologia e
biologia   marina,   i   cui   oneri  fanno   carico   alla   regione
Emilia-Romagna. Un esperto e' designato dal Ministero dell'ambiente.
  8. Il commissario delegato dovra' provvedere al completamento degli
interventi previsti nel piano entro il 30 giugno 1998.