Art. 3. 1. Per favorire l'immediata ripresa delle attivita' produttive nei territori di cui all'art. 1 della presente ordinanza, la regione Emilia Romagna e' autorizzata a riconoscere le provvidenze previste dal Fondo di solidarieta' nazionale della pesca di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 72. 2. Il Ministero per le politiche agricole, tenuto conto del fabbisogno, trasferira' alla regione Emilia-Romagna le risorse finanziarie necessarie entro il limite massimo di lire 2.000 milioni.