Art. 3.
  1. Per favorire l'immediata  ripresa delle attivita' produttive nei
territori  di cui  all'art. 1  della presente  ordinanza, la  regione
Emilia Romagna  e' autorizzata a riconoscere  le provvidenze previste
dal Fondo di  solidarieta' nazionale della pesca di cui  alla legge 5
febbraio 1992, n. 72.
  2.  Il  Ministero  per  le politiche  agricole,  tenuto  conto  del
fabbisogno,  trasferira'  alla   regione  Emilia-Romagna  le  risorse
finanziarie necessarie entro il limite massimo di lire 2.000 milioni.