Art. 2. Accesso al corso di diploma L'iscrizione al corso e' regolata in conformita' alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari. Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso e' stabilito annualmente dal Senato accademico, sentito il consiglio di facolta', in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341 / 1990. Le modalita' delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facolta'.