Art. 2.
                     Accesso al corso di diploma
  L'iscrizione al corso e' regolata in conformita' alle norme vigenti
in materia di accesso agli studi universitari.
  Il  numero degli  iscritti a  ciascun  anno di  corso e'  stabilito
annualmente dal Senato accademico,  sentito il consiglio di facolta',
in base  alle strutture  disponibili, alle  esigenze del  mercato del
lavoro   e  secondo   i  criteri   generali  fissati   dal  Ministero
dell'Universita' e  della ricerca scientifica e  tecnologica ai sensi
dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341 / 1990.
  Le modalita' delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal
consiglio di facolta'.