Art. 3. Attivita' ambulatoriale 1. Nei casi nei quali ricorra l'impossibilita' di reperire in misura esauriente idonei spazi interni necessari per lo svolgimento ordinario dell'attivita' libero professionale in regime ambulatoriale, o nei casi nei quali non risulti conveniente concentrare all'interno delle proprie strutture lo svolgimento delle medesime attivita', gli spazi necessari alla libera professione sono temporaneamente reperiti in strutture private non accreditate. 2. Limitatamente alle necessita' connesse allo svolgimento delle attivita' libero - professionali ambulatoriali fino all'allestimento di idonei spazi che rientrino nella completa disponibilita' aziendale, e comunque non oltre il 30 giugno 1998, i direttori generali, ove ricorrano le condizioni sopra richiamate o l'interesse aziendale, possono prevedere, con norma regolamentare, specifiche disposizioni transitorie per autorizzare il personale della dirigenza sanitaria, che abbia optato per l'esercizio intramurale della libera professione, ad utilizzare, senza oneri aggiuntivi a carico dell'azienda sanitaria, studi o ambulatori privati per lo svolgimento di tale attivita', nel rispetto delle norme che regolano l'attivita' professionale intramurale. 3. La disciplina transitoria sull'attivita' liberoprofessionale intramuraria, da esercitare eccezionalmente per un periodo massimo di un anno anche presso strutture private, ivi compresi gli studi o ambulatori privati, e' sottoposta alle seguenti condizioni: a) l'attivita' deve essere preventivamente autorizzata dall'azienda, che ne definisce i volumi con riferimento all'art. 1, comma 2, e le modalita' di esecuzione; b) le tariffe sono definite dall'azienda, d'intesa con i dirigenti interessati; c) le ricevute o fatture sono emesse su bollettario dell'azienda e l'importo corrisposto dall'utente e' versato dal dipendente nelle casse dell'azienda; d) una quota della tariffa e' trattenuta dall'azienda in sede di riparto, come previsto dal vigente C.C.N.L. per le consulenze; e) la gestione dell'attivita' e' soggetta alle norme di cui all'art 3, commi 6 e 7, della 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di obbligo di specifica contabilizzazione.