Art. 3.
                       Attivita' ambulatoriale
  1.  Nei casi  nei  quali ricorra  l'impossibilita'  di reperire  in
misura esauriente  idonei spazi interni necessari  per lo svolgimento
ordinario    dell'attivita'    libero   professionale    in    regime
ambulatoriale,  o   nei  casi  nei  quali   non  risulti  conveniente
concentrare all'interno delle proprie  strutture lo svolgimento delle
medesime attivita', gli spazi  necessari alla libera professione sono
temporaneamente reperiti in strutture private non accreditate.
  2. Limitatamente  alle necessita'  connesse allo  svolgimento delle
attivita' libero -  professionali ambulatoriali fino all'allestimento
di  idonei   spazi  che   rientrino  nella   completa  disponibilita'
aziendale,  e comunque  non  oltre  il 30  giugno  1998, i  direttori
generali, ove ricorrano le  condizioni sopra richiamate o l'interesse
aziendale,  possono prevedere,  con  norma regolamentare,  specifiche
disposizioni transitorie per autorizzare il personale della dirigenza
sanitaria, che abbia optato  per l'esercizio intramurale della libera
professione,  ad   utilizzare,  senza   oneri  aggiuntivi   a  carico
dell'azienda sanitaria, studi o ambulatori privati per lo svolgimento
di tale attivita', nel rispetto  delle norme che regolano l'attivita'
professionale intramurale.
  3.  La  disciplina transitoria  sull'attivita'  liberoprofessionale
intramuraria, da esercitare eccezionalmente per un periodo massimo di
un  anno anche  presso strutture  private, ivi  compresi gli  studi o
ambulatori privati, e' sottoposta alle seguenti condizioni:
  a)    l'attivita'   deve    essere   preventivamente    autorizzata
dall'azienda, che ne  definisce i volumi con  riferimento all'art. 1,
comma 2, e le modalita' di esecuzione;
  b) le tariffe sono definite  dall'azienda, d'intesa con i dirigenti
interessati;
  c) le ricevute o fatture  sono emesse su bollettario dell'azienda e
l'importo  corrisposto dall'utente  e' versato  dal dipendente  nelle
casse dell'azienda;
  d) una  quota della tariffa  e' trattenuta dall'azienda in  sede di
riparto, come previsto dal vigente C.C.N.L. per le consulenze;
  e) la gestione dell'attivita' e' soggetta alle norme di cui all'art
3, commi 6 e 7, della 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di obbligo
di specifica contabilizzazione.