Art. 4. 1. Il responsabile, ai fini assistenziali, delle unita' operative a direzione universitaria, previste nei protocolli d'intesa e negli accordi attuativi e' nominato dal direttore generale, su designazione del rettore. 2. Il direttore generale, su proposta del responsabile delle unita' operative conferisce altresi' la responsabilita' di eventuali articolazioni interne alle predette unita' operative. 3. Nelle strutture organizzative (dipartimento, unita' operative, moduli) che integrano personale appartenente all'organico dell'azienda e all'ordinamento universitario e' garantita parita' di trattamento, a parita' di attivita' e di responsabilita', nonche' di opportunita' di accesso alle funzioni in ambito assistenziale.