Art. 4.
  1. Il responsabile, ai fini assistenziali, delle unita' operative a
direzione  universitaria, previste  nei protocolli  d'intesa e  negli
accordi attuativi e' nominato dal direttore generale, su designazione
del rettore.
  2. Il direttore generale, su proposta del responsabile delle unita'
operative  conferisce   altresi'  la  responsabilita'   di  eventuali
articolazioni interne alle predette unita' operative.
  3. Nelle  strutture organizzative (dipartimento,  unita' operative,
moduli)   che    integrano   personale    appartenente   all'organico
dell'azienda e all'ordinamento universitario  e' garantita parita' di
trattamento, a parita' di attivita'  e di responsabilita', nonche' di
opportunita' di accesso alle funzioni in ambito assistenziale.