Art. 5.
  1.  In analogia  con  quanto previsto  per  le strutture  operative
dirette da  personale del  Servizio sanitario  nazionale, l'attivita'
assistenziale delle strutture operative  a direzione universitaria e'
sottoposta a verifiche, anche quinquennali,  per cio' che concerne la
loro  efficienza   ed  efficacia,  anche  correlate   alle  modalita'
organizzative e gestionali.
  2. Le  verifiche vengono effettuate dal  direttore generale secondo
modalita' definite nei protocolli d'intesa fra universita' e regione.
Nel caso di valutazione negativa  saranno concordati fra il direttore
generale ed il rettore i  provvedimenti conseguenti, anche inerenti a
quanto previsto dall'art. 4.
  3.  Le attivita'  assistenziali  del  personale universitario  sono
inscindibili da quelle  di didattica e di ricerca.  Non e' consentito
al personale universitario recedere dall' attivita' assistenziale.