Art. 5. 1. In analogia con quanto previsto per le strutture operative dirette da personale del Servizio sanitario nazionale, l'attivita' assistenziale delle strutture operative a direzione universitaria e' sottoposta a verifiche, anche quinquennali, per cio' che concerne la loro efficienza ed efficacia, anche correlate alle modalita' organizzative e gestionali. 2. Le verifiche vengono effettuate dal direttore generale secondo modalita' definite nei protocolli d'intesa fra universita' e regione. Nel caso di valutazione negativa saranno concordati fra il direttore generale ed il rettore i provvedimenti conseguenti, anche inerenti a quanto previsto dall'art. 4. 3. Le attivita' assistenziali del personale universitario sono inscindibili da quelle di didattica e di ricerca. Non e' consentito al personale universitario recedere dall' attivita' assistenziale.