Art. 6.
  1. Al sostegno economico - finanziario delle attivita' svolte dalle
aziende concorrono risorse messe  a disposizione sia dall'universita'
sia dal Fondo sanitario regionale. Queste ultime comprendono:
  a) corrispettivo  delle prestazioni  prodotte secondo i  criteri di
finanziamento  dell'assistenza ospedaliera  stabiliti dalla  regione,
previa contrattazione  dei Piani  annuali preventivi di  attivita' di
cui all'art. 2 comma 8, della legge n. 549 / 1995;
  b) altri  finanziamenti per l'attuazione di  programmi di rilevante
interesse  regionale,  definiti  di  comune  accordo  tra  regione  e
universita', non finanziari secondo quanto previsto al punto a).
  2. La regione si impegna a  classificare le aziende nella fascia di
presidi a piu' elevata complessita' assistenziale e a riconoscere, ai
sensi  del decreto  ministeriale  15 aprile  1994,  i maggiori  costi
indotti sulle  attivita' assistenziali dalle funzioni  di didattica e
di  ricerca.  A  questo  fine  la  regione  corrisponde  direttamente
all'azienda   una  integrazione   dal   3  all'8   per  cento   della
valorizzazione   dell'attivita'  assistenziale   una  volta   che  la
valorizzazione   stessa    sia   stata   decurtata    del   risparmio
corrispondente alla  maggiore spesa  di personale che  avrebbe dovuto
sostenere l'azienda per produrre la stessa attivita'.
  3.  Gli oneri  sostenuti dall'universita'  per la  retribuzione del
personale universitario convenzionato e  per le immobilizzazioni e le
attrezzature universitarie  utilizzate anche per  l'assistenza devono
essere rilevati nell'analisi economica  e finanziaria delle aziende e
evidenziati  nei   rispettivi  bilanci,  cosi'  come   devono  essere
evidenziati gli oneri sostenuti a favore delle attivita' didattiche e
di  ricerca.  In  ragione dell'impegno  finanziario  sostenuto  dalle
universita' per il funzionamento  delle aziende, la regione riconosce
la  compartecipazione dell'universita'  alle scelte  gestionali delle
aziende  stesse, con  particolare  riferimento  alla destinazione  di
eventuali avanzi di gestione.
  4.  Le  regioni,  le  aziende U.L.S.S.  e  le  aziende  policlinico
definiscono  i  piani  annuali  preventivi  relativi  alle  attivita'
assistenziali.
  5. In  attesa di  procedere alla verifica,  da parte  dei Ministeri
interessati  e delle  regioni,  dei costi  sostenuti per  l'attivita'
assistenziale dalle aziende policlinico,  le stesse sono classificate
nella fascia dei presidi a piu' elevata complessita' assistenziale ed
il relativo finanziamento,  tenuto conto, da una  parte, dei maggiori
costi  indotti  sulle  attivita'   assistenziali  dalle  funzioni  di
didattica  e   di  ricerca  e,  dall'altra,   degli  oneri  sostenuti
direttamente   dall'universita',  viene   decurtato   di  una   quota
percentuale tra il 5 ed il 15 per cento.
  6. Al  personale universitario  che presta  attivita' assistenziale
nei policlinici  e nelle  aziende sanitarie  e' assicurata,  da parte
delle aziende  con oneri a  carico del Servizio  sanitario nazionale,
l'equiparazione del trattamento  economico complessivo in conformita'
a quanto  stabilito dall'art.  102 del  decreto del  Presidente della
Repubblica  n.  382 /  1980.  I  criteri  per la  individuazione,  in
relazione  alle attivita'  ed alle  responsabilita', del  trattamento
dovuto e degli istituti normativi contrattuali di carattere economico
applicabili sono  definiti con apposite linee  guida emanate d'intesa
fia  i  ministri  della  sanita', dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e  tecnologica e del  tesoro. In attesa  della fissazione
dei  predetti  criteri i  direttori  generali  delle aziende  possono
riconoscere  al personale  anticipazioni in  relazione alle  funzioni
svolte, con espressa riserva di conguaglio attivo o passivo.
  7.  Il  monitoraggio  dei  protocolli d'intesa  stipulati  in  sede
regionale e' effettuato da una apposita commissione paritetica con la
partecipazione  di  rappresentanti  dei  Ministeri  della  sanita'  e
dell'universita'  e della  ricerca scientifica  e tecnologica,  delle
regioni e delle universita'.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 31 luglio 1997
                                            Il Ministro della sanita'
                                                       Bindi
     Il  Ministro   dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica
             Berlinguer