Art. 6. 1. Al sostegno economico - finanziario delle attivita' svolte dalle aziende concorrono risorse messe a disposizione sia dall'universita' sia dal Fondo sanitario regionale. Queste ultime comprendono: a) corrispettivo delle prestazioni prodotte secondo i criteri di finanziamento dell'assistenza ospedaliera stabiliti dalla regione, previa contrattazione dei Piani annuali preventivi di attivita' di cui all'art. 2 comma 8, della legge n. 549 / 1995; b) altri finanziamenti per l'attuazione di programmi di rilevante interesse regionale, definiti di comune accordo tra regione e universita', non finanziari secondo quanto previsto al punto a). 2. La regione si impegna a classificare le aziende nella fascia di presidi a piu' elevata complessita' assistenziale e a riconoscere, ai sensi del decreto ministeriale 15 aprile 1994, i maggiori costi indotti sulle attivita' assistenziali dalle funzioni di didattica e di ricerca. A questo fine la regione corrisponde direttamente all'azienda una integrazione dal 3 all'8 per cento della valorizzazione dell'attivita' assistenziale una volta che la valorizzazione stessa sia stata decurtata del risparmio corrispondente alla maggiore spesa di personale che avrebbe dovuto sostenere l'azienda per produrre la stessa attivita'. 3. Gli oneri sostenuti dall'universita' per la retribuzione del personale universitario convenzionato e per le immobilizzazioni e le attrezzature universitarie utilizzate anche per l'assistenza devono essere rilevati nell'analisi economica e finanziaria delle aziende e evidenziati nei rispettivi bilanci, cosi' come devono essere evidenziati gli oneri sostenuti a favore delle attivita' didattiche e di ricerca. In ragione dell'impegno finanziario sostenuto dalle universita' per il funzionamento delle aziende, la regione riconosce la compartecipazione dell'universita' alle scelte gestionali delle aziende stesse, con particolare riferimento alla destinazione di eventuali avanzi di gestione. 4. Le regioni, le aziende U.L.S.S. e le aziende policlinico definiscono i piani annuali preventivi relativi alle attivita' assistenziali. 5. In attesa di procedere alla verifica, da parte dei Ministeri interessati e delle regioni, dei costi sostenuti per l'attivita' assistenziale dalle aziende policlinico, le stesse sono classificate nella fascia dei presidi a piu' elevata complessita' assistenziale ed il relativo finanziamento, tenuto conto, da una parte, dei maggiori costi indotti sulle attivita' assistenziali dalle funzioni di didattica e di ricerca e, dall'altra, degli oneri sostenuti direttamente dall'universita', viene decurtato di una quota percentuale tra il 5 ed il 15 per cento. 6. Al personale universitario che presta attivita' assistenziale nei policlinici e nelle aziende sanitarie e' assicurata, da parte delle aziende con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, l'equiparazione del trattamento economico complessivo in conformita' a quanto stabilito dall'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 / 1980. I criteri per la individuazione, in relazione alle attivita' ed alle responsabilita', del trattamento dovuto e degli istituti normativi contrattuali di carattere economico applicabili sono definiti con apposite linee guida emanate d'intesa fia i ministri della sanita', dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e del tesoro. In attesa della fissazione dei predetti criteri i direttori generali delle aziende possono riconoscere al personale anticipazioni in relazione alle funzioni svolte, con espressa riserva di conguaglio attivo o passivo. 7. Il monitoraggio dei protocolli d'intesa stipulati in sede regionale e' effettuato da una apposita commissione paritetica con la partecipazione di rappresentanti dei Ministeri della sanita' e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, delle regioni e delle universita'. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 luglio 1997 Il Ministro della sanita' Bindi Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica Berlinguer