Art. 4.
      Istituzione dei comitati etici e comitati di riferimento
    1.  I  comitati  etici  indipendenti  per  la  valutazione  delle
sperimentazioni cliniche dei medicinali, sono  istituiti  secondo  le
indicazioni e nel rispetto dei requisiti minimi di cui al paragrafo 3
dell'allegato  1  al presente decreto, dall'organo di amministrazione
delle strutture  sanitarie  che  intendono  eseguire  sperimentazioni
cliniche dei medicinali.
    2. Le strutture che sono prive di comitati con le caratteristiche
di  cui  al  richiamato paragrafo 3 dell'allegato 1, possono eseguire
sperimentazioni a seguito dell'approvazione di altro  comitato  etico
indipendente di riferimento, individuato dalla regione competente per
territorio,  purche'  in  conformita'  a quanto previsto dal presente
decreto.
    3. Nel caso di studi multicentrici, il parere del comitato  etico
indipendente  della  struttura  alla  quale afferisce il coordinatore
della sperimentazione, puo' essere solo accettato ovvero rifiutato in
toto  dai  comitati  etici  degli  altri   centri   coinvolti   nella
sperimentazione stessa.