IL MINISTRO DELL'INTERNO
                    delegato per il coordinamento
                       della protezione civile
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
24  maggio  1996  che  delega le  funzioni  del  coordinamento  della
protezione civile  di cui  alla legge  24 febbraio  1992, n.  225, al
Ministero dell'interno;
  Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996 con il quale vengono
delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni
di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, con esclusione del potere
di ordinanza di cui all'art. 5 della medesima legge;
  Visto il  decreto - legge 26  luglio 1996, n. 393,  convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496;
  Viste  le ordinanze  n. 2621  del  1 luglio  1997 pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale  della Repubblica  italiana n.  159 del  10 luglio
1997 e n. 2630 del 24 luglio 1997 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 175 del 29 luglio 1997;
  Viste le osservazioni e le  proposte formulate dal comitato tecnico
amministrativo, istituito ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza n. 2621
del 1 luglio 1997, nelle sedute del 31 luglio 1997 e 7 agosto 1997;
  Considerato che si rende  necessario provvedere a specificazioni ed
integrazioni  dei contenuti  della  citata ordinanza  n.  2621 del  1
luglio  1997 e  prorogare la  decorrenza dei  termini previsti  nella
stessa ordinanza in relazione a esigenze operative;
  Su  proposta  del Sottosegretario  di  Stato  prof. Franco  Barberi
delegato per il coordinamento della protezione civile;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Nell'ordinanza  n.  2621  del  1  luglio  1997  come  integrata
dall'ordinanza 2630  del 24  luglio 1997  sono apportate  le seguenti
ulteriori modifiche e integrazioni:
  all'art. 3,  comma 1,  secondo capoverso,  e' aggiunto  il seguente
periodo  "Il comitato  tecnico  - amministrativo  di  cui all'art.  3
dell'ordinanza 2621 del 1 luglio  1997 puo' avvalersi per particolari
aspetti specifici  su invito  del presidente  di esperti  nei settori
tecnico   e   amministrativo.    Agli   esperti   sara'   corrisposto
limitatamente  alle  sedute  del   comitato  a  cui  partecipano,  il
trattamento  di  missione  e  un gettone  di  presenza  nella  misura
prevista dal decreto  del Sottosegretario di Stato  per la protezione
civile n. 2287 del 25 luglio  1997 di nomina del comitato stesso, per
i  rappresentanti  delle  amministrazioni  statali  e  regionali  che
integrano il comitato stesso";
  all'art.  3, comma  1, terzo  copoverso, e'  aggiunto alla  fine il
seguente periodo:  "Nel caso di piu'  progetti aventi caratteristiche
tecniche  simili  e connessioni  funzionali,  da  realizzare in  zone
limitrofe o  in condizioni  ambientali analoghe, il  comitato procede
all'esame  degli studi,  delle  indagini preliminari  e dei  progetti
ancorche' l'importo  del finanziamento sia  inferiore o uguale  a due
miliardi";
  all'art. 4 si aggiunge il  seguente comma: "6. I soggetti attuatori
e  i commissari  delegati  devono sottoporre  all'esame del  comitato
tecnico di cui  al precedente art. 3 i progetti  di massima ovvero se
gia' disponibili i progetti esecutivi";
  l'art. 5, comma 1, primo  capoverso, e' sostituito con il seguente:
"Avvalendosi   delle   deroghe   di   cui  al   successivo   art.   7
all'affidamento  degli interventi  in  programma di  cui all'art.  1,
dotati  di progetto  di massima  si  puo' procedere  a mezzo  appalto
concorso,  salvo  diversa  determinazione  del  comitato  conseguente
all'esame   del  progetto   e  degli   atti  tecnico   amministrativi
propedeutici  all'affidamento dei  lavori. I  lavori dovranno  essere
consegnati entro centoventi giorni  dall'approvazione del progetto da
parte della conferenza dei servizi di cui al precedente art. 3, comma
2";
  nell'art.  7 e'  soppressa la  deroga  all'art. 34  della legge  11
febbraio 1994,  n. 109. Nello  stesso articolo anziche'  "decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 11  gennaio  1991,  n.  55,
articoli  3, 4,  6 e  8" deve  leggersi "decreto  del Presidente  del
Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, articoli 3, 4, 6 e 8".