IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, che autorizza il Ministro del tesoro a contrarre mutui, con ammortamento a totale carico dello Stato e nei limiti delle risorse previste nella norma stessa, per il finanziamento di interventi per grandi opere infrastrutturali nelle aree depresse del territorio nazionale che siano approvate da questo Comitato su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici e d'intesa con le amministrazioni interessate; Visto l'accordo stipulato dal Governo con le organizzazioni sindacali il 24 settembre 1996 che, nella medesima filosofia tracciata dall'Unione europea in sede di redazione del libro concernente "le sfide e le vie da percorrere per entrare nel XXI secolo" del dicembre 1993, considera l'avvio di grandi opere infrastrutturali una delle azioni fondamentali per il rilancio dell'occupazione ed individua talune linee di intervento, tra l'altro, per i settori di competenza dei Ministeri dei lavori pubblici, dei trasporti e dell'ambiente; Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, che all'art. 1, comma 1, nel rifinanziare tra l'altro l'art. 4 del citato decreto-legge n. 244/1995 convertito dalla legge n. 341/1995, autorizza il Ministro del tesoro a contrarre mutui anche con istituzioni finanziarie europee, in tal modo offrendo una chiara chiave di lettura della norma richiamata che prevede la contrazione di mutui "anche con la Cassa depositi e prestiti" senza specificare esplicitamente gli altri istituti abilitati a tale contrazione; Visti il regolamento 2081/1993 che individua le aree depresse del territorio nazionale e la decisione della Commissione delle Comunita' europee C(96)2251 del 26 luglio 1996 che modifica l'elenco iniziale delle regioni interessate dall'obiettivo 2; Ritenuto necessario attualizzare il valore dei mutui previsti dall'art. 4 del menzionato decreto-legge n. 244/1995, convertito dalla legge n. 341/1995, al fine di dare certezza al quadro di riferimento finanziario e consentire altresi' alle concertanti amministrazioni di assumere, a norma della vigente legislazione, impegni pluriennali per le opere la cui realizzazione si effettui in un arco temporale comprendente piu' esercizi finanziari; Ritenuto di procedere al riparto di complessivi 3.940 miliardi a valere sulle risorse ritraibili a seguito dell'accensione dei mutui di cui al predetto art. 4; Ritenuto, in relazione alla gravita' dei problemi occupazionali che attualmente investono soprattutto le aree del Mezzogiorno, che tra i criteri prioritari indicati dal legislatore valore determinante ai fini della selezione delle opere da ammettere a finanziamento, nell'ambito degli interventi idonei ad assicurare un adeguato e stabile sostegno allo sviluppo economico delle aree stesse, debba assumere l'"immediata eseguibilita'" delle opere stesse; Ritenuto che il rilevato carattere di "immediata eseguibilita'" possa essere riconosciuto agli interventi appaltabili entro il periodo massimo di 6/8 mesi; Rilevato, per quanto riguarda le proposte di finanziamento formulate dalle amministrazioni di settore, che le opere di completamento o di riqualificazione dei tre principali assi di collegamento viario rispondono alla finalita' di ridurre la marginalizzazione delle aree periferiche del Paese e, come auspicato dalla Commissione dell'Unione europea, risultano in linea con le indicazioni di cui alla decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 1996 sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, riflettendo altresi' priorita' indicate e nell'aggiornamento del piano generale dei trasporti approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 29 agosto 1991 e nel citato accordo sul lavoro del settembre 1996; che gli interventi del settore dei trasporti sono coerenti con la logica del citato aggiornamento del piano generale dei trasporti - che, pur assegnando nel breve periodo un ruolo centrale alla strada ai fini del soddisfacimento della domanda aggiuntiva di trasporto, conferma per il mediolungo periodo la strategia dello sviluppo delle modalita' alternative - e rilevato che detti interventi risultano mirati prevalentemente allo sviluppo di reti di trasporto in quella logica di intermodalita' postulata dal citato aggiornamento, dalla menzionata decisione comunitaria e dal richiamato accordo sul lavoro; che i programmi di riqualificazione urbana sono suscettibili di attivare rilevanti risorse private e sono esplicitamente riconducibili ad una delle linee di intervento individuate per il rilancio delle opere infrastrutturali nel piu' volte citato accordo sul lavoro; che gli interventi in materia di valorizzazione, risanamento, manutenzione e controllo dell'ambiente rappresentano una delle tipologie considerate dall'accordo di cui sopra e che nella medesima prospettiva di risanamento dell'habitat naturale si collocano gli interventi di difesa del suolo; che gli interventi in materia di completamento di schemi idrici a scopi irrigui e gli interventi di edilizia universitaria risultano indispensabili per uno stabile sviluppo socioeconomico delle aree depresse del territorio nazionale si' che hanno formato oggetto di espressa previsione nel decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, recante, tra l'altro, ulteriori risorse per dette aree, e rilevato in particolare che la prima categoria di interventi si pone quale integrativa rispetto ai programmi di intervento nel settore idrico considerati nel quadro comunitario di sostegno 1994-1999 ed appare atta a valorizzare le rilevanti potenzialita' agricole delle aree depresse particolarmente del Mezzogiorno; mentre la seconda categoria di interventi, oltre a concorrere al rilancio dell'occupazione nel breve periodo, e' finalizzata a creare nel medio periodo piu' qualificate professionalita' con possibilita' di nuovi sbocchi di lavoro; Rilevato altresi' che, nel suddetto contesto, si appalesa opportuno dare priorita' ad interventi di particolare urgenza ricompresi in ordinanze del Dipartimento per la protezione civile; Considerato che, in relazione al ricordato obiettivo di rilancio dell'occupazione ed in coerenza con le indicazioni del richiamato accordo sul lavoro, sia opportuno acquisire specifica documentazione che dia certezza dell'immediata appaltabilita' delle opere e prevedere misure per la revoca dei finanziamenti e la riallocazione delle risorse qualora gli interventi non vengano attivati entro i termini stabiliti; Tenuto conto delle valutazioni gia' formulate da questo Comitato nella seduta del 21 marzo 1997 in ordine alle opere finanziabili e delle osservazioni emerse in quella sede; Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, formulata di intesa con il Ministro dei lavori pubblici e con i Ministri dei trasporti e della navigazione, dell'ambiente, delle risorse agricole e forestali, dell'universita' e della ricerca scientifica; Delibera: 1. Approvazione opere. Ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, sono approvate le opere di cui all'allegato elenco, che forma parte integrante della presente delibera. A dette opere e' assegnata una quota delle risorse di cui alla norma citata nella misura massima indicata nell'elenco medesimo. 2. Dichiarazione del responsabile del procedimento. 2.1. Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale, l'amministrazione titolare individua per ogni intervento il responsabile del procedimento di cui all'art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificata dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, e trasmette al Ministero del bilancio e della programmazione economica una dichiarazione nella quale il responsabile stesso attesti che l'apertura della gara di appalto o delle altre forme di affidamento dei lavori puo' avvenire entro il termine massimo di 8 mesi; in caso di interventi di completamento funzionale, il responsabile deve attestare altresi' l'effettiva e completa fruibilita' dell'opera mediante il finanziamento assentito. Alla dichiarazione, redatta secondo l'unito schema che fa parte integrante della presente delibera, verranno allegati: il GANTT con unita nota di dettaglio che individui, per ogni fase del procedimento sino all'apertura dei cantieri, gli adempimenti necessari alla sua realizzazione con il relativo cronogramma, indicando anche i tempi occorrenti per il rilascio e la formulazione di ogni autorizzazione, parere e proposta, nonche' i tempi occorrenti per l'espletamento della gara; il calendario dei lavori, comprensivo dell'individuazione della data del collaudo finale. La dichiarazione e la documentazione allegata dovranno essere sottoscritte, in ogni loro parte, dal responsabile del procedimento. 2.2. Qualora entro il predetto termine di 10 giorni non pervenga la documentazione indicata al punto 2.1 il finanziamento come sopra assegnato sara' revocato da questo comitato. 3. Accelerazione delle procedure. 3.1. Per le opere approvate con la presente delibera e la cui realizzazione interessi piu' esercizi finanziari le stazioni appaltanti possono attivare le relative procedure concorsuali sulla base dell'iscrizione in bilancio del ricavato della prima annualita'. 3.2. Il Ministero del tesoro procedera' ad attivare i relativi mutui ad avvenuta pubblicazione della presente delibera, secondo le previsioni di autorizzazione di spesa di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 244/1995, convertito dalla legge n. 341/1995. 4.Termini per apertura della gara di affidamento dei lavori ed apertura dei cantieri. 4.1. L'apertura della gara d'appalto o l'avvio delle altre modalita' di affidamento dei lavori deve avvenire entro 8 mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera e comunque non oltre 6 mesi dalla messa a disposizione dei finanziamenti se successiva alla predetta pubblicazione. 4.2. Per le opere di importo superiore all'equivalente, in lire, di 5 milioni di ECU l'apertura dei cantieri dovra' avvenire entro 18 mesi dalla data di messa a disposizione dei finanziamenti. Per le opere di importo inferiore a quello indicato tale apertura dovra' essere assicurata entro 12 mesi dalla data suddetta. 4.3. In caso di mancato rispetto dei termini previsti al presente punto il finanziamento sara' revocato da questo comitato. L'amministrazione titolare e' comunque responsabile del rispetto di detti termini. 5. Economie in fase di appalto. Le economie che si realizzino nella fase della gara per l'affidamento dell'esecuzione degli interventi saranno accantonate per imprevisti in una percentuale non eccedente il 7% dell'importo a base d'asta. Il residuo restera' acquisito allo Stato. 6. Verifiche. 6.1. Il nucleo ispettivo del Ministero del bilancio e della programmazione economica effettuera' le verifiche di competenza, nella fase di realizzazione degli interventi finanziati, in coordinamento con il Ministero titolare. 6.2. Qualora gli investimenti siano finanziati anche con risorse comunitarie o facendo ricorso a mutui di istituzioni finanziarie europee, le amministrazioni competenti assicureranno un adeguato monitoraggio delle opere finanziate, in linea con i regolamenti delle suddette istituzioni. 7. Relazioni. 7.1. Alla scadenza del termine fissato al punto 2.1 il Ministero titolare invia al Ministero del bilancio e della programmazione economica una relazione di sintesi che evidenzi per quali opere e' stata trasmessa la documentazione di cui al punto stesso. Sulla base di dette relazioni il Ministero del bilancio e della programmazione economica riferisce a questo comitato. 7.2. Il Ministro competente, anche sulla base della documentazione che verra' periodicamente trasmessa dai responsabili dei singoli procedimenti, provvedera' a riferire semestralmente a questo comitato sullo stato di attuazione della presente delibera, dando comunicazione dell'avvenuto affidamento dei lavori relativi agli interventi finanziati e relazionando poi sullo stato di avanzamento degli interventi stessi e sui loro riflessi sui livelli occupazionali, nonche' formulando eventuali proposte per l'adozione di ulteriori direttive da parte di questo comitato. Il Ministro competente comunichera' altresi', al termine dei lavori dei singoli interventi, le economie che - anche in relazione agli accantonamenti per imprevisti di cui al precedente punto 5 - si siano realizzate. 8. Utilizzo delle ulteriori disponibilita'. Gli importi che risultino comunque disponibili anche a seguito delle revoche disposte da questo comitato e delle economie realizzate nelle varie fasi procedimentali saranno destinate da questo comitato stesso ad altri interventi rispondenti alle priorita' indicate dall'art. 4 del decreto-legge n. 244/1995, convertito dalla legge n. 341/1995. Raccomanda alle competenti amministrazioni di dare massima accelerazione alle procedure finanziarie, in considerazione della rilevata appaltabilita' a breve delle opere approvate con la presente delibera e delle indicazioni provenienti anche dalle parti sociali per l'immediata adozione di misure concrete per il rilancio dell'occupazione. Roma, 23 aprile 1997 Il Presidente delegato: Ciampi Registrata alla Corte dei conti il 5 agosto 1997 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 276