IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art. 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito
dalla legge  8 agosto  1995, n.  341, che  autorizza il  Ministro del
tesoro  a contrarre  mutui, con  ammortamento a  totale carico  dello
Stato e nei limiti delle risorse  previste nella norma stessa, per il
finanziamento di  interventi per grandi opere  infrastrutturali nelle
aree depresse del territorio nazionale  che siano approvate da questo
Comitato su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione
economica, d'intesa  con il Ministro  dei lavori pubblici  e d'intesa
con le amministrazioni interessate;
  Visto  l'accordo  stipulato  dal   Governo  con  le  organizzazioni
sindacali  il  24  settembre   1996  che,  nella  medesima  filosofia
tracciata  dall'Unione  europea  in   sede  di  redazione  del  libro
concernente "le  sfide e  le vie  da percorrere  per entrare  nel XXI
secolo"  del  dicembre  1993,   considera  l'avvio  di  grandi  opere
infrastrutturali  una  delle  azioni  fondamentali  per  il  rilancio
dell'occupazione  ed  individua  talune   linee  di  intervento,  tra
l'altro,  per  i  settori  di competenza  dei  Ministeri  dei  lavori
pubblici, dei trasporti e dell'ambiente;
  Visto il  decreto-legge 23 ottobre  1996, n. 548,  convertito dalla
legge  20  dicembre 1996,  n.  641,  che  all'art.  1, comma  1,  nel
rifinanziare  tra  l'altro  l'art.  4  del  citato  decreto-legge  n.
244/1995 convertito  dalla legge  n. 341/1995, autorizza  il Ministro
del  tesoro  a  contrarre  mutui anche  con  istituzioni  finanziarie
europee,  in tal  modo offrendo  una chiara  chiave di  lettura della
norma richiamata  che prevede la  contrazione di mutui "anche  con la
Cassa depositi e prestiti" senza specificare esplicitamente gli altri
istituti abilitati a tale contrazione;
  Visti il regolamento  2081/1993 che individua le  aree depresse del
territorio nazionale e la decisione della Commissione delle Comunita'
europee C(96)2251 del  26 luglio 1996 che  modifica l'elenco iniziale
delle regioni interessate dall'obiettivo 2;
  Ritenuto  necessario  attualizzare  il valore  dei  mutui  previsti
dall'art.  4 del  menzionato  decreto-legge  n. 244/1995,  convertito
dalla  legge n.  341/1995,  al fine  di dare  certezza  al quadro  di
riferimento  finanziario  e   consentire  altresi'  alle  concertanti
amministrazioni  di assumere,  a  norma  della vigente  legislazione,
impegni pluriennali per le opere  la cui realizzazione si effettui in
un arco temporale comprendente piu' esercizi finanziari;
  Ritenuto di  procedere al riparto  di complessivi 3.940  miliardi a
valere sulle  risorse ritraibili a seguito  dell'accensione dei mutui
di cui al predetto art. 4;
  Ritenuto, in relazione alla gravita' dei problemi occupazionali che
attualmente investono soprattutto le aree  del Mezzogiorno, che tra i
criteri prioritari  indicati dal  legislatore valore  determinante ai
fini  della  selezione  delle  opere da  ammettere  a  finanziamento,
nell'ambito  degli  interventi idonei  ad  assicurare  un adeguato  e
stabile  sostegno allo  sviluppo economico  delle aree  stesse, debba
assumere l'"immediata eseguibilita'" delle opere stesse;
  Ritenuto  che il  rilevato carattere  di "immediata  eseguibilita'"
possa  essere  riconosciuto  agli  interventi  appaltabili  entro  il
periodo massimo di 6/8 mesi;
  Rilevato,  per   quanto  riguarda  le  proposte   di  finanziamento
formulate dalle amministrazioni di settore,
  che  le  opere  di  completamento o  di  riqualificazione  dei  tre
principali assi  di collegamento viario rispondono  alla finalita' di
ridurre la marginalizzazione delle aree periferiche del Paese e, come
auspicato dalla  Commissione dell'Unione europea, risultano  in linea
con le indicazioni di cui alla decisione n. 1692/96/CE del Parlamento
europeo  e  del  Consiglio  del 23  luglio  1996  sugli  orientamenti
comunitari  per lo  sviluppo della  rete transeuropea  dei trasporti,
riflettendo  altresi'  priorita'  indicate e  nell'aggiornamento  del
piano  generale dei  trasporti approvato  con decreto  del Presidente
della Repubblica del  29 agosto 1991 e nel citato  accordo sul lavoro
del settembre 1996;
  che gli interventi  del settore dei trasporti sono  coerenti con la
logica del  citato aggiornamento del  piano generale dei  trasporti -
che, pur assegnando  nel breve periodo un ruolo  centrale alla strada
ai fini  del soddisfacimento  della domanda aggiuntiva  di trasporto,
conferma per il mediolungo periodo  la strategia dello sviluppo delle
modalita'  alternative -  e rilevato  che detti  interventi risultano
mirati prevalentemente allo  sviluppo di reti di  trasporto in quella
logica di  intermodalita' postulata  dal citato  aggiornamento, dalla
menzionata decisione comunitaria e dal richiamato accordo sul lavoro;
  che  i programmi  di riqualificazione  urbana sono  suscettibili di
attivare   rilevanti   risorse    private   e   sono   esplicitamente
riconducibili ad  una delle  linee di  intervento individuate  per il
rilancio delle  opere infrastrutturali nel piu'  volte citato accordo
sul lavoro;
  che  gli  interventi  in materia  di  valorizzazione,  risanamento,
manutenzione  e  controllo   dell'ambiente  rappresentano  una  delle
tipologie considerate dall'accordo di cui  sopra e che nella medesima
prospettiva  di risanamento  dell'habitat naturale  si collocano  gli
interventi di difesa del suolo;
  che gli interventi  in materia di completamento di  schemi idrici a
scopi irrigui  e gli  interventi di edilizia  universitaria risultano
indispensabili  per uno  stabile sviluppo  socioeconomico delle  aree
depresse del  territorio nazionale si'  che hanno formato  oggetto di
espressa previsione nel decreto-legge 25  marzo 1997, n. 67, recante,
tra  l'altro,  ulteriori  risorse  per  dette  aree,  e  rilevato  in
particolare  che  la prima  categoria  di  interventi si  pone  quale
integrativa rispetto  ai programmi  di intervento nel  settore idrico
considerati nel  quadro comunitario  di sostegno 1994-1999  ed appare
atta  a valorizzare  le rilevanti  potenzialita' agricole  delle aree
depresse particolarmente del Mezzogiorno; mentre la seconda categoria
di interventi,  oltre a  concorrere al rilancio  dell'occupazione nel
breve  periodo,  e'  finalizzata  a creare  nel  medio  periodo  piu'
qualificate  professionalita' con  possibilita' di  nuovi sbocchi  di
lavoro;
  Rilevato altresi' che, nel suddetto contesto, si appalesa opportuno
dare  priorita' ad  interventi di  particolare urgenza  ricompresi in
ordinanze del Dipartimento per la protezione civile;
  Considerato che,  in relazione  al ricordato obiettivo  di rilancio
dell'occupazione  ed in  coerenza con  le indicazioni  del richiamato
accordo sul lavoro, sia  opportuno acquisire specifica documentazione
che  dia   certezza  dell'immediata  appaltabilita'  delle   opere  e
prevedere misure per  la revoca dei finanziamenti  e la riallocazione
delle risorse  qualora gli  interventi non  vengano attivati  entro i
termini stabiliti;
  Tenuto conto  delle valutazioni  gia' formulate da  questo Comitato
nella seduta  del 21 marzo 1997  in ordine alle opere  finanziabili e
delle osservazioni emerse in quella sede;
  Su  proposta  del  Ministro  del bilancio  e  della  programmazione
economica, formulata di intesa con  il Ministro dei lavori pubblici e
con  i Ministri  dei  trasporti e  della navigazione,  dell'ambiente,
delle risorse agricole e  forestali, dell'universita' e della ricerca
scientifica;
                              Delibera:
 1. Approvazione opere.
  Ai  sensi dell'art.  4 del  decreto-legge 23  giugno 1995,  n. 244,
convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, sono approvate le opere
di cui all'allegato elenco, che forma parte integrante della presente
delibera.
  A dette  opere e'  assegnata una  quota delle  risorse di  cui alla
norma citata nella misura massima indicata nell'elenco medesimo.
 2. Dichiarazione del responsabile del procedimento.
  2.1. Entro  10 giorni  dalla data  di pubblicazione  della presente
delibera   nella  Gazzetta   Ufficiale,  l'amministrazione   titolare
individua per ogni intervento il responsabile del procedimento di cui
all'art. 7 della legge 11 febbraio  1994, n. 109, come modificata dal
decreto-legge 3 aprile 1995, n.  101, convertito dalla legge 2 giugno
1995,  n.  216,  e  trasmette  al  Ministero  del  bilancio  e  della
programmazione   economica   una   dichiarazione   nella   quale   il
responsabile stesso  attesti che l'apertura  della gara di  appalto o
delle altre  forme di affidamento  dei lavori puo' avvenire  entro il
termine massimo  di 8  mesi; in caso  di interventi  di completamento
funzionale,  il responsabile  deve attestare  altresi' l'effettiva  e
completa fruibilita' dell'opera mediante il finanziamento assentito.
  Alla  dichiarazione, redatta  secondo l'unito  schema che  fa parte
integrante della presente delibera, verranno allegati:
  il GANTT con  unita nota di dettaglio che individui,  per ogni fase
del  procedimento sino  all'apertura  dei  cantieri, gli  adempimenti
necessari  alla  sua  realizzazione   con  il  relativo  cronogramma,
indicando anche i tempi occorrenti  per il rilascio e la formulazione
di ogni autorizzazione, parere e proposta, nonche' i tempi occorrenti
per l'espletamento della gara;
  il  calendario dei  lavori,  comprensivo dell'individuazione  della
data del collaudo finale.
  La  dichiarazione  e  la documentazione  allegata  dovranno  essere
sottoscritte, in ogni loro parte, dal responsabile del procedimento.
  2.2. Qualora entro il predetto termine di 10 giorni non pervenga la
documentazione  indicata al  punto  2.1 il  finanziamento come  sopra
assegnato sara' revocato da questo comitato.
 3. Accelerazione delle procedure.
  3.1.  Per le  opere approvate  con la  presente delibera  e la  cui
realizzazione   interessi  piu'   esercizi  finanziari   le  stazioni
appaltanti possono  attivare le relative procedure  concorsuali sulla
base dell'iscrizione in bilancio del ricavato della prima annualita'.
  3.2.  Il Ministero  del tesoro  procedera' ad  attivare i  relativi
mutui ad  avvenuta pubblicazione della presente  delibera, secondo le
previsioni  di  autorizzazione  di  spesa   di  cui  all'art.  4  del
decreto-legge n. 244/1995, convertito dalla legge n. 341/1995.
  4.Termini  per apertura  della gara  di affidamento  dei lavori  ed
apertura dei cantieri.
  4.1.  L'apertura  della  gara   d'appalto  o  l'avvio  delle  altre
modalita' di affidamento dei lavori  deve avvenire entro 8 mesi dalla
data di pubblicazione della presente  delibera e comunque non oltre 6
mesi dalla messa a disposizione  dei finanziamenti se successiva alla
predetta pubblicazione.
  4.2. Per le opere di importo superiore all'equivalente, in lire, di
5 milioni  di ECU  l'apertura dei cantieri  dovra' avvenire  entro 18
mesi dalla  data di  messa a disposizione  dei finanziamenti.  Per le
opere di  importo inferiore  a quello  indicato tale  apertura dovra'
essere assicurata entro 12 mesi dalla data suddetta.
  4.3. In caso  di mancato rispetto dei termini  previsti al presente
punto il finanziamento sara' revocato da questo comitato.
  L'amministrazione titolare e' comunque responsabile del rispetto di
detti termini.
 5. Economie in fase di appalto.
  Le  economie   che  si  realizzino   nella  fase  della   gara  per
l'affidamento  dell'esecuzione degli  interventi saranno  accantonate
per imprevisti in una percentuale  non eccedente il 7% dell'importo a
base d'asta. Il residuo restera' acquisito allo Stato.
 6. Verifiche.
  6.1.  Il  nucleo  ispettivo  del Ministero  del  bilancio  e  della
programmazione  economica  effettuera'  le verifiche  di  competenza,
nella  fase   di  realizzazione   degli  interventi   finanziati,  in
coordinamento con il Ministero titolare.
  6.2. Qualora  gli investimenti  siano finanziati anche  con risorse
comunitarie  o facendo  ricorso  a mutui  di istituzioni  finanziarie
europee,  le  amministrazioni  competenti assicureranno  un  adeguato
monitoraggio delle opere finanziate, in linea con i regolamenti delle
suddette istituzioni.
 7. Relazioni.
  7.1. Alla  scadenza del termine  fissato al punto 2.1  il Ministero
titolare  invia  al Ministero  del  bilancio  e della  programmazione
economica una  relazione di sintesi  che evidenzi per quali  opere e'
stata trasmessa la documentazione di  cui al punto stesso. Sulla base
di dette relazioni  il Ministero del bilancio  e della programmazione
economica riferisce a questo comitato.
  7.2. Il Ministro competente,  anche sulla base della documentazione
che  verra' periodicamente  trasmessa  dai  responsabili dei  singoli
procedimenti, provvedera' a riferire semestralmente a questo comitato
sullo   stato   di   attuazione  della   presente   delibera,   dando
comunicazione  dell'avvenuto  affidamento  dei lavori  relativi  agli
interventi finanziati  e relazionando poi sullo  stato di avanzamento
degli   interventi   stessi  e   sui   loro   riflessi  sui   livelli
occupazionali, nonche'  formulando eventuali proposte  per l'adozione
di  ulteriori direttive  da  parte di  questo  comitato. Il  Ministro
competente comunichera'  altresi', al termine dei  lavori dei singoli
interventi, le economie che -  anche in relazione agli accantonamenti
per imprevisti di cui al precedente punto 5 - si siano realizzate.
 8. Utilizzo delle ulteriori disponibilita'.
  Gli  importi che  risultino  comunque disponibili  anche a  seguito
delle revoche disposte da questo comitato e delle economie realizzate
nelle varie fasi procedimentali  saranno destinate da questo comitato
stesso  ad  altri  interventi  rispondenti  alle  priorita'  indicate
dall'art. 4 del decreto-legge n.  244/1995, convertito dalla legge n.
341/1995.
                             Raccomanda
alle  competenti  amministrazioni  di dare massima accelerazione alle
procedure    finanziarie,    in   considerazione    della    rilevata
appaltabilita' a breve delle opere approvate con la presente delibera
e  delle  indicazioni  provenienti  anche  dalle  parti  sociali  per
l'immediata   adozione   di   misure   concrete   per   il   rilancio
dell'occupazione.
  Roma, 23 aprile 1997
                                       Il Presidente delegato: Ciampi
Registrata alla Corte dei conti il 5 agosto 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 276