Avvertenza:
  Si procede alla ripubblicazione del testo  della  legge  31  luglio
1997,  n.  249,  ai  sensi  dell'art.  8, comma 3, del regolamento di
esecuzione del testo unico  delle  disposizioni  sulla  promulgazione
delle  leggi,  sulla  emanazione  dei  decreti  del  Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo  1986,
n. 217, corredate delle relative note previste dall'art. 10, commi 2,
3  e  3-bis  del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092. Resta invariato il
valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
                               Art. 1.
            Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
 
                                  Istituzione dell'Autorita'  per  le
                                  garanzie nelle comunicazioni
  1. E' istituita l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, di
seguito  denominata  "Autorita'", la quale opera in piena autonomia e
con indipendenza di giudizio e di valutazione.
                                  Ministero delle comunicazioni
  2. Ferme  restando  le  attribuzioni  di  cui  al  decreto-legge  1
dicembre  1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
gennaio  1994,  n.   71,   il   Ministero   delle   poste   e   delle
telecomunicazioni   assume   la  denominazione  di  "Ministero  delle
comunicazioni".
                                  Organi dell'Autorita'
  3. Sono organi dell'Autorita' il presidente, la commissione per  le
infrastrutture e le reti, la commissione per i servizi e i prodotti e
il  consiglio.  Ciascuna  commissione e' organo collegiale costituito
dal presidente dell'Autorita' e da quattro commissari.  Il  consiglio
e' costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della
Repubblica  e  la  Camera  dei  deputati  eleggono quattro commissari
ciascuno, i quali vengono nominati con decreto del  Presidente  della
Repubblica.    Ciascun  senatore  e  ciascun deputato esprime il voto
indicando  due  nominativi,   uno   per   la   commissione   per   le
infrastrutture  e le reti, l'altro per la commissione per i servizi e
i prodotti. In caso di morte, di dimissioni o di  impedimento  di  un
commissario,  la  Camera  competente procede all'elezione di un nuovo
commissario che resta in carica  fino  alla  scadenza  ordinaria  del
mandato  dei  componenti  l'Autorita'.  Al  commissario  che subentri
quando mancano meno di tre anni alla predetta scadenza ordinaria  non
si  applica  il  divieto  di conferma di cui all'articolo 2, comma 8,
della legge 14 novembre 1995, n. 481. Il presidente dell'Autorita' e'
nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta  del
Presidente  del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro delle
comunicazioni.  La  designazione  del   nominativo   del   presidente
dell'Autorita'  e'  previamente sottoposta al parere delle competenti
Commissioni parlamentari ai sensi  dell'articolo  2  della  legge  14
novembre 1995, n. 481.
                                  Compiti      della      Commissione
                                  parlamentare    per     l'indirizzo
                                  generale e la vigilanza dei servizi
                                  radiotelevisivi
  4.  La  Commissione  parlamentare  per  l'indirizzo  generale  e la
vigilanza dei servizi  radiotelevisivi  verifica  il  rispetto  delle
norme  previste  dagli  articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n.
103, dalla legge 25 giugno  1993,  n.  206,  e  dall'articolo  1  del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.
                                  Incompatibilita'
  5. Ai componenti dell'Autorita' si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 2, commi 8, 9, 10 e 11, della legge 14 novembre 1995, n.
481.
                                  Competenze       degli       organi
                                  dell'Autorita'
  6. Le competenze dell'Autorita' sono cosi' individuate:
   a) la commissione per le infrastrutture  e  le  reti  esercita  le
seguenti funzioni:
    1)  esprime  parere al Ministero delle comunicazioni sullo schema
del piano nazionale di ripartizione delle frequenze da approvare  con
decreto  del  Ministro  delle comunicazioni, sentiti gli organismi di
cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 6  agosto  1990,  n.  223,
indicando le frequenze destinate al servizio di protezione civile, in
particolare  per  quanto riguarda le organizzazioni di volontariato e
il Corpo nazionale del soccorso alpino;
    2) elabora, avvalendosi anche degli organi  del  Ministero  delle
comunicazioni  e sentite la concessionaria pubblica e le associazioni
a carattere nazionale dei titolari di emittenti o  reti  private  nel
rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, i piani
di  assegnazione  delle  frequenze, comprese quelle da assegnare alle
strutture di protezione civile ai sensi dell'articolo 11 della  legge
24  febbraio  1992,  n.  225,  in  particolare per quanto riguarda le
organizzazioni di volontariato e  il  Corpo  nazionale  del  soccorso
alpino,  e  li  approva, con esclusione delle bande attribuite in uso
esclusivo al  Ministero  della  difesa  che  provvede  alle  relative
assegnazioni.  Per  quanto concerne le bande in compartecipazione con
il  Ministero  della   difesa,   l'Autorita'   provvede   al   previo
coordinamento con il medesimo;
    3)  definisce,  fermo  restando  quanto previsto dall'articolo 15
della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le misure  di  sicurezza  delle
comunicazioni  e  promuove  l'intervento  degli  organi del Ministero
delle   comunicazioni   per   l'eliminazione    delle    interferenze
elettromagnetiche,  anche  attraverso  la  modificazione di impianti,
sempreche' conformi all'equilibrio dei piani di assegnazione;
    4) sentito il parere del  Ministero  delle  comunicazioni  e  nel
rispetto  della  normativa  comunitaria, determina gli standard per i
decodificatori in modo da favorire la fruibilita' del servizio;
    5) cura la tenuta del registro degli operatori  di  comunicazione
al  quale  si  devono  iscrivere  in  virtu'  della  presente legge i
soggetti destinatari di concessione ovvero di autorizzazione in  base
alla    vigente   normativa   da   parte   dell'Autorita'   o   delle
amministrazioni competenti, le imprese concessionarie di  pubblicita'
da  trasmettere  mediante  impianti  radiofonici  o  televisivi  o da
diffondere  su  giornali  quotidiani  o  periodici,  le  imprese   di
produzione  e  distribuzione  dei programmi radiofonici e televisivi,
nonche' le imprese editrici di giornali quotidiani,  di  periodici  o
riviste  e  le  agenzie  di stampa di carattere nazionale, nonche' le
imprese fornitrici di servizi telematici e di  telecomunicazioni  ivi
compresa   l'editoria  elettronica  e  digitale;  nel  registro  sono
altresi'  censite  le  infrastrutture  di  diffusione  operanti   nel
territorio  nazionale.  L'Autorita'  adotta  apposito regolamento per
l'organizzazione e la tenuta del registro e per  la  definizione  dei
criteri  di individuazione dei soggetti tenuti all'iscrizione diversi
da quelli gia' iscritti al registro alla data di  entrata  in  vigore
della presente legge;
    6)  dalla  data  di  entrata  in vigore del regolamento di cui al
numero 5) sono abrogate tutte le disposizioni concernenti la tenuta e
l'organizzazione del Registro nazionale della stampa e  del  Registro
nazionale  delle  imprese  radiotelevisive  contenute  nella  legge 5
agosto 1981, n. 416, e successive  modificazioni,  e  nella  legge  6
agosto  1990,  n.  223, nonche' nei regolamenti di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268,  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983, n. 49, e al decreto del
Presidente  della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255. Gli atti relativi
ai registri di cui al presente numero esistenti presso l'ufficio  del
Garante   per   la   radiodiffusione  e  l'editoria  sono  trasferiti
all'Autorita' ai fini di quanto previsto dal numero 5);
    7)  definisce  criteri  obiettivi  e   trasparenti,   anche   con
riferimento  alle  tariffe  massime,  per  l'interconnessione  e  per
l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazione secondo criteri di
non discriminazione;
    8)  regola  le  relazioni  tra  gestori  e   utilizzatori   delle
infrastrutture  di  telecomunicazioni  e  verifica  che  i gestori di
infrastrutture  di  telecomunicazioni  garantiscano  i   diritti   di
interconnessione  e  di  accesso  alle infrastrutture ai soggetti che
gestiscono reti ovvero offrono servizi di telecomunicazione; promuove
accordi tecnologici tra gli operatori  del  settore  per  evitare  la
proliferazione di impianti tecnici di trasmissione sul territorio;
    9)  sentite  le parti interessate, dirime le controversie in tema
di   interconnessione    e    accesso    alle    infrastrutture    di
telecomunicazione   entro   novanta   giorni   dalla  notifica  della
controversia;
   10) riceve periodicamente un'informativa dai gestori del  servizio
pubblico  di  telecomunicazioni sui casi di interruzione del servizio
agli  utenti,  formulando  eventuali  indirizzi  sulle  modalita'  di
interruzione.    Gli  utenti  interessati  possono  proporre  ricorso
all'Autorita' avverso le interruzioni del servizio, nei casi previsti
da un apposito regolamento definito dalla stessa Autorita';
   11) individua, in conformita'  alla  normativa  comunitaria,  alle
leggi,   ai   regolamenti   e   in   particolare  a  quanto  previsto
nell'articolo 5, comma  5,  l'ambito  oggettivo  e  soggettivo  degli
eventuali   obblighi   di  servizio  universale  e  le  modalita'  di
determinazione e ripartizione del relativo costo,  e  ne  propone  le
eventuali modificazioni;
   12)   promuove   l'interconnessione   dei   sistemi  nazionali  di
telecomunicazione con quelli di altri Paesi;
   13)  determina,  sentiti  i  soggetti  interessati che ne facciano
richiesta,  i  criteri  di  definizione  dei  piani  di   numerazione
nazionale  delle  reti  e dei servizi di telecomunicazione, basati su
criteri di obiettivita', trasparenza, non discriminazione, equita'  e
tempestivita';
   14)  interviene nelle controversie tra l'ente gestore del servizio
di telecomunicazioni e gli utenti privati;
   15) vigila sui tetti di radiofrequenze compatibili con  la  salute
umana  e  verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di piu
emissioni elettromagnetiche, non vengano  superati.  Il  rispetto  di
tali  indici  rappresenta condizione obbligatoria per le licenze o le
concessioni   all'installazione    di    apparati    con    emissioni
elettromagnetiche.    Il  Ministero  dell'ambiente,  d'intesa  con il
Ministero della sanita'  e  con  il  Ministero  delle  comunicazioni,
sentiti  l'Istituto superiore di sanita' e l'Agenzia nazionale per la
protezione dell'ambiente (ANPA), fissa entro sessanta giorni i  tetti
di   cui   al  presente  numero,  tenendo  conto  anche  delle  norme
comunitarie;
   b) la commissione per i servizi e i prodotti:
    1) vigila sulla conformita' alle  prescrizioni  della  legge  dei
servizi  e  dei  prodotti  che  sono  forniti  da  ciascun  operatore
destinatario di concessione ovvero di  autorizzazione  in  base  alla
vigente  normativa  promuovendo  l'integrazione  delle  tecnologie  e
dell'offerta di servizi di telecomunicazioni;
    2) emana direttive concernenti i livelli generali di qualita' dei
servizi e per l'adozione, da parte di ciascun gestore, di  una  carta
del  servizio  recante  l'indicazione  di  standard  minimi  per ogni
comparto di attivita';
    3) vigila sulle modalita' di  distribuzione  dei  servizi  e  dei
prodotti,  inclusa  la  pubblicita' in qualunque forma diffusa, fatte
salve le competenze attribuite dalla legge  a  diverse  autorita',  e
puo'  emanare  regolamenti,  nel  rispetto  delle  norme  dell'Unione
europea, per la disciplina delle relazioni tra gestori di reti  fisse
e  mobili  e operatori che svolgono attivita' di rivendita di servizi
di telecomunicazioni;
    4)  assicura  il  rispetto  dei  periodi   minimi   che   debbono
trascorrere  per l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei
diversi servizi a partire dalla data di edizione di  ciascuna  opera,
in   osservanza  della  normativa  vigente,  tenuto  conto  anche  di
eventuali diversi accordi tra produttori;
    5)  in  materia  di  pubblicita'  sotto  qualsiasi  forma  e   di
televendite,  emana  i  regolamenti  attuativi  delle disposizioni di
legge  e  regola  l'interazione  organizzata  tra  il  fornitore  del
prodotto  o  servizio  o  il gestore di rete e l'utente, che comporti
acquisizione di  informazioni  dall'utente,  nonche'  l'utilizzazione
delle informazioni relative agli utenti;
    6)  verifica  il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme
in materia di tutela dei minori anche tenendo  conto  dei  codici  di
autoregolamentazione  relativi al rapporto tra televisione e minori e
degli  indirizzi  della  Commissione  parlamentare  per   l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;
    7)  vigila sul rispetto della tutela delle minoranze linguistiche
riconosciute nell'ambito del settore delle comunicazioni di massa;
    8)  verifica  il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme
in materia di diritto di rettifica;
    9) garantisce l'applicazione  delle  disposizioni  vigenti  sulla
propaganda,  sulla  pubblicita'  e sull'informazione politica nonche'
l'osservanza delle norme in materia di equita' di  trattamento  e  di
parita'  di  accesso  nelle  pubblicazioni  e  nella  trasmissione di
informazioni  e  di  propaganda  elettorale  ed  emana  le  norme  di
attuazione;
    10)  propone  al  Ministero  delle  comunicazioni lo schema della
convenzione  annessa   alla   concessione   del   servizio   pubblico
radiotelevisivo e verifica l'attuazione degli obblighi previsti nella
suddetta  convenzione  e  in tutte le altre che vengono stipulate tra
concessionaria del servizio pubblico e amministrazioni pubbliche.  La
Commissione  parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi  esprime  parere  obbligatorio  entro  trenta
giorni sullo schema di convenzione e sul contratto di servizio con la
concessionaria  del  servizio  pubblico;  inoltre,  vigila  in ordine
all'attuazione delle finalita' del predetto servizio pubblico;
    11) cura le rilevazioni degli indici di ascolto e  di  diffusione
dei  diversi  mezzi  di comunicazione; vigila sulla correttezza delle
indagini sugli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di
comunicazione rilevati da altri soggetti, effettuando verifiche sulla
congruita' delle metodologie utilizzate e riscontri sulla veridicita'
dei dati  pubblicati,  nonche'  sui  monitoraggi  delle  trasmissioni
televisive  e sull'operato delle imprese che svolgono le indagini; la
manipolazione dei dati  tramite  metodologie  consapevolmente  errate
ovvero  tramite  la consapevole utilizzazione di dati falsi e' punita
ai sensi dell'articolo 476, primo comma, del codice  penale;  laddove
la  rilevazione  degli  indici  di  ascolto  non  risponda  a criteri
universalistici del campionamento  rispetto  alla  popolazione  o  ai
mezzi  interessati,  l'Autorita'  puo'  provvedere  ad  effettuare le
rilevazioni necessarie;
    12) verifica che la pubblicazione e la  diffusione  dei  sondaggi
sui  mezzi  di  comunicazione di massa siano effettuate rispettando i
criteri contenuti nell'apposito regolamento che essa stessa  provvede
ad emanare;
    13) effettua il monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive;
    14)  applica  le sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 6
agosto 1990, numero 223;
    15) favorisce l'integrazione delle tecnologie e  dell'offerta  di
servizi di comunicazioni;
   c) il consiglio:
    1)   segnala  al  Governo  l'opportunita'  di  interventi,  anche
legislativi,  in   relazione   alle   innovazioni   tecnologiche   ed
all'evoluzione,  sul  piano  interno  ed  internazionale, del settore
delle comunicazioni;
    2) garantisce l'applicazione delle norme legislative sull'accesso
ai mezzi e alle infrastrutture di comunicazione, anche attraverso  la
predisposizione di specifici regolamenti;
    3)   promuove   ricerche   e  studi  in  materia  di  innovazione
tecnologica e di sviluppo  nel  settore  delle  comunicazioni  e  dei
servizi multimediali, anche avvalendosi dell'Istituto superiore delle
poste  e  delle  telecomunicazioni, che viene riordinato in "Istituto
superiore delle comunicazioni e delle tecnologie  dell'informazione",
ai  sensi  dell'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1
dicembre  1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
gennaio 1994, n. 71;
    4) adotta i regolamenti di cui al comma 9 e  i  provvedimenti  di
cui ai commi 11 e 12;
    5)  adotta  le  disposizioni  attuative  del  regolamento  di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996,  n.  545,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650,
sui criteri e sulle modalita' per il rilascio delle licenze  e  delle
autorizzazioni  e  per  la  determinazione  dei  relativi contributi,
nonche' il regolamento sui criteri  e  sulle  modalita'  di  rilascio
delle concessioni e delle autorizzazioni in materia radiotelevisiva e
per la determinazione dei relativi canoni e contributi;
    6) propone al Ministero delle comunicazioni i disciplinari per il
rilascio   delle   concessioni  e  delle  autorizzazioni  in  materia
radiotelevisiva sulla base dei  regolamenti  approvati  dallo  stesso
consiglio;
    7)  verifica  i bilanci ed i dati relativi alle attivita' ed alla
proprieta' dei soggetti  autorizzati  o  concessionari  del  servizio
radiotelevisivo, secondo modalita' stabilite con regolamento;
    8)  accerta  la  effettiva sussistenza di posizioni dominanti nel
settore radiotelevisivo e comunque vietate ai  sensi  della  presente
legge e adotta i conseguenti provvedimenti;
    9) assume le funzioni e le competenze assegnate al Garante per la
radiodiffusione  e  l'editoria,  escluse  le  funzioni  in precedenza
assegnate al Garante ai sensi del  comma  1  dell'articolo  20  della
legge 10 ottobre 1990, n. 287, che e' abrogato;
    10)  accerta  la  mancata  osservanza,  da  parte  della societa'
concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, degli indirizzi
formulati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo  generale  e
la  vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai sensi degli articoli 1 e
4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e richiede alla  concessionaria
stessa  l'attivazione  dei  procedimenti  disciplinari  previsti  dai
contratti di lavoro nei confronti dei dirigenti responsabili;
    11) esprime, entro trenta giorni dal ricevimento  della  relativa
documentazione,  parere  obbligatorio  sui provvedimenti, riguardanti
operatori del settore delle comunicazioni, predisposti dall'Autorita'
garante  della  concorrenza  e  del  mercato  in  applicazione  degli
articoli  2,  3,  4  e 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287; decorso
tale termine i provvedimenti sono adottati anche in mancanza di detto
parere;
    12) entro il 30 giugno di ogni anno presenta  al  Presidente  del
Consiglio   dei  Ministri  per  la  trasmissione  al  Parlamento  una
relazione sull'attivita' svolta dall'Autorita'  e  sui  programmi  di
lavoro;  la  relazione  contiene,  fra  l'altro,  dati  e  rendiconti
relativi ai settori di competenza, in particolare per quanto  attiene
allo  sviluppo  tecnologico,  alle risorse, ai redditi e ai capitali,
alla diffusione potenziale ed effettiva, agli ascolti e alle  letture
rilevate,   alla  pluralita'  delle  opinioni  presenti  nel  sistema
informativo, alle partecipazioni incrociate tra  radio,  televisione,
stampa  quotidiana, stampa periodica e altri mezzi di comunicazione a
livello nazionale e comunitario;
    13) autorizza i trasferimenti di proprieta'  delle  societa'  che
esercitano l'attivita' radiotelevisiva previsti dalla legge;
    14)  esercita  tutte  le  altre  funzioni e poteri previsti nella
legge 14 novembre 1995, n.  481,  nonche'  tutte  le  altre  funzioni
dell'Autorita'  non  espressamente attribuite alla commissione per le
infrastrutture e le reti  e  alla  commissione  per  i  servizi  e  i
prodotti.
                                  Redistribuzione delle competenze
  7.  Le  competenze indicate al comma 6 possono essere ridistribuite
con il regolamento di organizzazione dell'Autorita' di cui  al  comma
9.
                                  Separazione       contabile       e
                                  amministrativa
  8. La separazione contabile e amministrativa, cui  sono  tenute  le
imprese   operanti   nel   settore   destinatarie  di  concessioni  o
autorizzazioni, deve consentire  l'evidenziazione  dei  corrispettivi
per   l'accesso   e   l'interconnessione   alle   infrastrutture   di
telecomunicazione, l'evidenziazione degli oneri relativi al  servizio
universale  e quella dell'attivita' di installazione e gestione delle
infrastrutture separata da quella di  fornitura  del  servizio  e  la
verifica  dell'insussistenza  di  sussidi  incrociati  e  di pratiche
discriminatorie. La separazione contabile  deve  essere  attuata  nel
termine  previsto dal regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650. Le imprese operanti nel settore
delle telecomunicazioni pubblicano entro due  mesi  dall'approvazione
del  bilancio  un  documento  riassuntivo  dei  dati di bilancio, con
l'evidenziazione degli elementi di cui al presente comma.
                                  Regolamento organizzativo e  codice
                                  etico dell'Autorita'
  9. L'Autorita', entro novanta giorni dal primo insediamento, adotta
un  regolamento  concernente  l'organizzazione  e il funzionamento, i
bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese, anche in deroga alle
disposizioni sulla contabilita'  generale  dello  Stato,  nonche'  il
trattamento  giuridico ed economico del personale addetto, sulla base
della disciplina contenuta nella legge 14 novembre  1995,  n.    481,
prevedendo  le  modalita'  di svolgimento dei concorsi e le procedure
per l'immissione nel ruolo del  personale  assunto  con  contratto  a
tempo  determinato  ai  sensi  del  comma  18.  L'Autorita'  provvede
all'autonoma gestione delle spese per il  proprio  funzionamento  nei
limiti  del  fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato ed
iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione  della  spesa
del  Ministero  del  tesoro.  L'Autorita'  adotta  regolamenti  sulle
modalita' operative e comportamentali del personale, dei dirigenti  e
dei   componenti   della  Autorita'  attraverso  l'emanazione  di  un
documento denominato Codice  etico  dell'Autorita'  per  le  garanzie
nelle  comunicazioni.  Tutte  le  delibere ed i regolamenti di cui al
presente comma sono adottati dall'Autorita' con  il  voto  favorevole
della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
                                  Soggetti  legittimati  a presentare
                                  denunzie
  10. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o  privati,
nonche' i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o
comitati,  cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno
facolta'  di   denunziare   violazioni   di   norme   di   competenza
dell'Autorita' e di intervenire nei procedimenti.
                                  Tentativo  di  conciliazione  extra
                                  giudiziale     di     controversie.
                                  Sospensione termini processuali
  11.  L'Autorita'  disciplina  con propri provvedimenti le modalita'
per la soluzione non giurisdizionale delle controversie  che  possono
insorgere fra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato
o   destinatario   di  licenze  oppure  tra  soggetti  autorizzati  o
destinatari di  licenze  tra  loro.  Per  le  predette  controversie,
individuate  con  provvedimenti  dell'Autorita',  non  puo'  proporsi
ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito  un
tentativo  obbligatorio  di  conciliazione  da  ultimare  entro tenta
giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorita'.  A tal fine,  i
termini  per  agire  in  sede  giurisdizionale sono sospesi fino alla
scadenza  del  termine  per  la  conclusione  del   procedimento   di
conciliazione.
                                  Tutela   dei  consumatori  e  degli
                                  utenti
  12. I provvedimenti dell'Autorita' definiscono le  procedure  rela-
tive ai criteri minimi adottati dalle istituzioni dell'Unione europea
per  la regolamentazione delle procedure non giurisdizionali a tutela
dei consumatori e degli utenti. I criteri individuati  dall'Autorita'
nella  definizione  delle  predette procedure costituiscono princi'pi
per la definizione delle controversie  che  le  parti  concordino  di
deferire ad arbitri.
                                  Organi      ausiliari.     Comitati
                                  regionali per le comunicazioni
  13.  L'Autorita'  si  avvale  degli  organi  del  Ministero   delle
comunicazioni  e  degli  organi  del  Ministero  dell'interno  per la
sicurezza e la regolarita' dei servizi di  telecomunicazioni  nonche'
degli  organi  e delle istituzioni di cui puo' attualmente avvalersi,
secondo le  norme  vigenti,  il  Garante  per  la  radiodiffusione  e
l'editoria.  Riconoscendo le esigenze di decentramento sul territorio
al fine di assicurare le necessarie funzioni di governo, di  garanzia
e  di  controllo in tema di comunicazione, sono funzionalmente organi
dell'Autorita' i comitati regionali per le comunicazioni, che possono
istituirsi con leggi regionali entro sei mesi  dall'insediamento,  ai
quali  sono  altresi' attribuite le competenze attualmente svolte dai
comitati regionali radiotelevisivi.   L'Autorita',  d'intesa  con  la
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di  Bolzano,  individua  gli  indirizzi
generali relativi ai requisiti richiesti ai componenti, ai criteri di
incompatibilita'   degli   stessi,   ai   modi   organizzativi  e  di
finanziamento dei comitati.  Entro  il  termine  di  cui  al  secondo
periodo  e in caso di inadempienza le funzioni dei comitati regionali
per  le  comunicazioni  sono  assicurate   dai   comitati   regionali
radiotelevisivi  operanti.  L'Autorita'  d'intesa  con  la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano adotta un regolamento per definire le
materie  di  sua  competenza  che possono essere delegate ai comitati
regionali per  le  comunicazioni.  Nell'esplicazione  delle  funzioni
l'Autorita'  puo' richiedere la consulenza di soggetti o organismi di
riconosciuta indipendenza  e  competenza.  Le  comunicazioni  dirette
all'Autorita'  sono  esenti  da  bollo. L'Autorita' si coordina con i
preposti organi dei Ministeri della difesa  e  dell'interno  per  gli
aspetti di comune interesse.
                                  Personale dei comitati regionali
  14.  Il  reclutamento del personale di ruolo dei comitati regionali
per le comunicazioni avviene prioritariamente mediante  le  procedure
di  mobilita' previste dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12
maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11
luglio  1995,  n.  273, per il personale in ruolo del Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni che, alla data di entrata  in  vigore
della  presente  legge,  risulti  applicato  al  relativo ispettorato
territoriale.   Analoga priorita' e'  riconosciuta  al  personale  in
posizione  di  comando  dall'Ente  poste  italiane  presso gli stessi
ispettorati territoriali, nei limiti  della  dotazione  organica  del
Ministero, stabilita dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 540, i cui
effetti sono stati fatti salvi dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.
                                  Servizio     di    polizia    delle
                                  telecomunicazioni. Attivita'  della
                                  Guardia di finanza
  15.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di concerto con il
Ministro delle comunicazioni e  con  il  Ministro  del  tesoro,  sono
determinati le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il
servizio   di  polizia  delle  telecomunicazioni,  nei  limiti  delle
dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e  degli
stanziamenti   iscritti   nello  stato  di  previsione  dello  stesso
Ministero, rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'interno,  con  il  Ministro
delle comunicazioni e con il Ministro del tesoro, sono determinati le
strutture,  il  personale  e  i  mezzi della Guardia di finanza per i
compiti d'istituto nello specifico settore  della  radiodiffusione  e
dell'editoria.
                                  Collaborazione con organismi esteri
  16. L'Autorita' collabora anche mediante scambi ed informazioni con
le  Autorita'  e  le amministrazioni competenti degli Stati esteri al
fine di agevolare le rispettive funzioni.
                                  Ruolo   organico   del    personale
                                  dipendente
  17.  E'  istituito  il  ruolo  organico  del  personale  dipendente
dell'Autorita' nel limite di duecentosessanta unita'. Alla definitiva
determinazione della pianta  organica  si  procede  con  decreto  del
Presidente  del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle
comunicazioni di concerto  con  il  Ministro  del  tesoro  e  con  il
Ministro per la funzione pubblica, su parere conforme dell'Autorita',
in  base  alla  rilevazione  dei carichi di lavoro, anche mediante il
ricorso alle procedure di mobilita' previste dalla normativa  vigente
e  compatibilmente con gli stanziamenti ordinari di bilancio previsti
per il funzionamento dell'Autorita'.
                                  Contratti a tempo determinato
  18. L'Autorita', in aggiunta al personale di ruolo,  puo'  assumere
direttamente   dipendenti   con   contratto   a   tempo  determinato,
disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero non  superiore
a  sessanta  unita', con le modalita' previste dall'articolo 2, comma
30, della legge 14 novembre 1995, n. 481.
                                  Utilizzazione     di     dipendenti
                                  pubblici
  19.   L'Autorita'   puo'   avvalersi,  per  motivate  esigenze,  di
dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti
pubblici collocati in posizione di fuori ruolo nelle  forme  previste
dai   rispettivi   ordinamenti,   ovvero   in  aspettativa  ai  sensi
dell'articolo 13 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  11
luglio  1980,  n.  382,  e  successive  modificazioni,  in numero non
superiore, complessivamente, a trenta unita' e per non  oltre  il  20
per  cento  delle  qualifiche  dirigenziali, lasciando non coperto un
corrispondente numero di posti di  ruolo.  Al  personale  di  cui  al
presente  comma e' corrisposta l'indennita' prevista dall'articolo 41
del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231.
                                  Primo reclutamento di personale
  20. In sede di prima attuazione della  presente  legge  l'Autorita'
puo'  provvedere al reclutamento del personale di ruolo, nella misura
massima del 50 per cento dei posti disponibili nella pianta organica,
mediante apposita selezione proporzionalmente alle funzioni  ed  alle
competenze   trasferite  nell'ambito  del  personale  dipendente  dal
Ministero delle comunicazioni  e  dall'Ufficio  del  Garante  per  la
radiodiffusione  e  l'editoria purche' in possesso delle competenze e
dei  requisiti  di  professionalita'  ed  esperienza  richiesti   per
l'espletamento delle singole funzioni.
                                  Deroga  alle  norme di contabilita'
                                  generale dello Stato: estensione ad
                                  altre Autorita'
  21. All'Autorita' si applicano le disposizioni di cui  all'articolo
2   della  legge  14  novembre  1995,  n.  481,  non  derogate  dalle
disposizioni della presente  legge.  Le  disposizioni  del  comma  9,
limitatamente  alla  deroga  alle  norme  sulla contabilita' generale
dello Stato, nonche' dei commi 16  e  19  del  presente  articolo  si
applicano  anche  alle  altre  Autorita'  istituite  dalla  legge  14
novembre 1995, n. 481, senza oneri a carico dello Stato.
                                  Abrogazione di norme
  22. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento  di
organizzazione  previsto  dal  comma  9  del  presente articolo, sono
abrogati i commi 1, 2, 3, 4, 5, 12 e 13 dell'articolo 6 della legge 6
agosto 1990, n. 223, nonche' il secondo comma dell'articolo  8  della
legge  5  agosto  1981,  n. 416. Con effetto dalla data di entrata in
vigore delle norme di cui ai commi 11 e 12 del presente articolo sono
abrogati i commi 7 e 8 dell'articolo 6 della legge 6 agosto 1990,  n.
223.   E'   abrogata   altresi'   ogni  norma  incompatibile  con  le
disposizioni della presente legge. Dalla data  del  suo  insediamento
l'Autorita'    subentra    nei    procedimenti    amministrativi    e
giurisdizionali e nella titolarita' dei  rapporti  attivi  e  passivi
facenti capo al Garante per la radiodiffusione e l'editoria.
                                  Ristrutturazione  degli  uffici del
                                  Ministero delle comunicazioni
  23. Entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,  su  proposta del Ministro delle comunicazioni, sono
emanati uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'articolo 17,  comma  2,
della  legge  23  agosto  1988, n. 400, per individuare le competenze
trasferite, coordinare le funzioni dell'Autorita'  con  quelle  delle
pubbliche    amministrazioni   interessate   dal   trasferimento   di
competenze,  riorganizzare  o  sopprimere   gli   uffici   di   dette
amministrazioni  e rivedere le relative piante organiche. A decorrere
dalla data di entrata in vigore  dei  regolamenti  sono  abrogate  le
disposizioni  legislative e regolamentari che disciplinano gli uffici
soppressi o riorganizzati, indicate nei regolamenti stessi.
                                  Forum per le comunicazioni
  24. Presso il Ministero delle comunicazioni e' istituito  un  Forum
permanente  per le comunicazioni composto oltre che da rappresentanti
dello stesso Ministero da esperti di  riconosciuta  competenza  e  da
operatori  del  settore.  Il Forum per le comunicazioni ha compiti di
studio e di proposta nel settore della multimedialita' e delle  nuove
tecnologie  della comunicazione. L'istituzione del Forum non comporta
oneri finanziari aggiuntivi per lo Stato.
                                  Disposizioni transitorie
  25. Fino all'entrata in funzione dell'Autorita' il Ministero  delle
comunicazioni  svolge  le  funzioni  attribuite  all'Autorita'  dalla
presente  legge,  salvo  quelle  attribuite   al   Garante   per   la
radiodiffusione  e  l'editoria,  anche  ai  fini  di  quanto previsto
dall'articolo  1-bis  del  decreto-legge  31  maggio  1994,  n.  332,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.
                                  Giurisdizione      esclusiva      e
                                  competenza       del        giudice
                                  amministrativo
  26.  I  ricorsi  avverso  i  provvedimenti dell'Autorita' rientrano
nella  giurisdizione  esclusiva  del   giudice   amministrativo.   La
competenza   di  primo  grado  e'  attribuita  in  via  esclusiva  ed
inderogabile al tribunale amministrativo regionale del Lazio.
                                  Procedimento giurisdizionale
  27. Il tribunale amministrativo regionale  del  Lazio,  chiamato  a
pronunciarsi   sulla   domanda   di   sospensione   di  provvedimenti
dell'Autorita', puo' definire immediatamente il giudizio nel  merito,
con  motivazione  in  forma  abbreviata.  La medesime disposizioni si
applicano davanti al  Consiglio  di  Stato  in  caso  di  domanda  di
sospensione  della  sentenza  appellata.  Tutti i termini processuali
sono  ridotti  della  meta'  ed  il  dispositivo  della  sentenza  e'
pubblicato entro sette giorni dalla data dell'udienza con deposito in
cancelleria.  Nel  caso  di  concessione del provvedimento cautelare,
l'udienza di discussione del merito della causa deve essere celebrata
entro sessanta giorni. Con la  sentenza  che  definisce  il  giudizio
amministrativo  il  giudice  pronuncia specificamente sulle spese del
processo cautelare. Le parti interessate hanno facolta'  di  proporre
appello  contro  la sentenza pronunciata dal tribunale amministrativo
regionale del Lazio subito dopo la pubblicazione del dispositivo, con
riserva dei motivi, che dovranno essere proposti entro trenta  giorni
dalla   notificazione  della  sentenza.  Anche  in  caso  di  appello
immediato si applica l'articolo 33 della legge 6  dicembre  1971,  n.
1034.
                                  Consiglio nazionale degli utenti
  28.  E'  istituito  presso l'Autorita' un Consiglio nazionale degli
utenti,   composto   da   esperti   designati   dalle    associazioni
rappresentative  delle  varie  categorie  degli utenti dei servizi di
telecomunicazioni  e  radiotelevisivi  fra  persone   particolarmente
qualificate in campo giuridico, sociologico, psicologico, pedagogico,
educativo e mass-mediale, che si sono distinte nella affermazione dei
diritti  e  della dignita' della persona o delle particolari esigenze
di tutela dei minori.  Il Consiglio nazionale  degli  utenti  esprime
pareri e formula proposte all'Autorita', al Parlamento e al Governo e
a  tutti  gli  organismi  pubblici e privati, che hanno competenza in
materia audiovisiva o svolgono attivita' in questi settori  su  tutte
le  questioni  concernenti la salvaguardia dei diritti e le legittime
esigenze  dei  cittadini,  quali   soggetti   attivi   del   processo
comunicativo,  promuovendo  altresi'  iniziative  di  confronto  e di
dibattito su detti temi. Con proprio regolamento l'Autorita' detta  i
criteri  per la designazione, l'organizzazione e il funzionamento del
Consiglio  nazionale  degli  utenti  e  fissa  il  numero  dei   suoi
componenti,  il  quale non deve essere superiore a undici. I pareri e
le proposte che attengono alla tutela dei diritti di cui all'articolo
1, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n.  675, sono trasmessi  al
Garante per la protezione dei dati personali.
                                  Sanzioni
  29.  I  soggetti  che  nelle comunicazioni richieste dall'Autorita'
espongono  dati  contabili  o  fatti  concernenti  l'esercizio  della
propria  attivita'  non  rispondenti al vero, sono puniti con le pene
previste dall'articolo 2621 del codice civile.
                                  Sanzioni
  30. I soggetti che non provvedono, nei termini e con  le  modalita'
prescritti,  alla  comunicazione  dei  documenti,  dei  dati  e delle
notizie  richiesti  dall'Autorita'  sono  puniti  con   la   sanzione
amministrativa  pecuniaria da lire un milione a lire duecento milioni
irrogata dalla stessa Autorita'.
                                  Sanzioni
  31. I soggetti che non  ottemperano  agli  ordini  e  alle  diffide
dell'Autorita',  impartiti ai sensi della presente legge, sono puniti
con la sanzione amministrativa pecuniaria da  lire  venti  milioni  a
lire  cinquecento milioni. Se l'inottemperanza riguarda provvedimenti
adottati in  ordine  alla  violazione  delle  norme  sulle  posizioni
dominanti,  si  applica  a  ciascun soggetto interessato una sanzione
amministrativa  pecuniaria  non  inferiore  al  2  per  cento  e  non
superiore  al  5  per  cento  del  fatturato  realizzato dallo stesso
soggetto   nell'ultimo   esercizio    chiuso    anteriormente    alla
notificazione   della   contestazione.   Le  sanzioni  amministrative
pecuniarie previste dal presente comma sono irrogate dall'Autorita'.
                                  Sanzioni
  32. Nei casi previsti dai commi 29, 30 e 31, se la violazione e' di
particolare gravita' o reiterata, puo' essere disposta nei  confronti
del  titolare  di  licenza  o  autorizzazione  o concessione anche la
sospensione dell'attivita', per un periodo non superiore ai sei mesi,
ovvero la revoca.
                               Art. 1.
            Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
 
                               Art. 1.
            Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
 
 
          Avvertenza:
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Nota all'art. 1, comma 2:
            -  Il  D.L.  1  dicembre  1993,  n.  487, convertito, con
          modificazioni dalla  legge  29  gennaio  1994,  n.  71,  ha
          disposto la trasformazione dell'amministrazione delle poste
          e  delle  telecomunicazioni in ente pubblico economico e la
          riorganizzazione  del  Ministero  delle   poste   e   delle
          telecomunicazioni.
          Nota all'art. 1, comma 3:
            -  Per  il  testo  dell'art. 2 della legge n. 481/1995 si
          vedano le note all'art. 1, comma 6.
          Note all'art. 1, comma 4:
            - Il testo degli articoli 1 e 4 della legge  n.  103/1975
          e' il seguente:
            "Art.  1.  (*)  -  La  diffusione  circolare di programmi
          radiofonici via etere o, su scala nazionale, via filo e  di
          programmi  televisivi via etere, o, su scala nazionale, via
          cavo e con qualsiasi  altro  mezzo  costituisce,  ai  sensi
          dell'art.  43  della  Costituzione,  un  servizio  pubblico
          essenziale ed a carattere di preminente interesse generale,
          in quanto volta ad ampliare la partecipazione dei cittadini
          e concorrere allo sviluppo sociale e culturale del Paese in
          conformita' ai  principi  sanciti  dalla  Costituzione.  Il
          servizio e' pertanto riservato allo Stato.
            L'indipendenza, l'obbiettivita' e l'apertura alle diverse
          tendenze politiche, sociali e culturali, nel rispetto delle
          liberta'   garantite   dalla  Costituzione,  sono  principi
          fondamentali  della  disciplina   del   servizio   pubblico
          radiotelevisivo.
            Ai  fini  dell'attuazione delle finalita' di cui al primo
          comma  e  dei  principi,  di  cui  al  secondo  comma,   la
          determinazione  dell'indirizzo generale e l'esercizio della
          vigilanza  dei  servizi  radiotelevisivi   competono   alla
          Commissione  prevista  dal  decreto  legislativo  del  Capo
          provvisorio  dello  Stato  3  aprile  1947,  n.  428.  Sono
          soppressi  gli  articoli  8,  9,  10,  11,  12, 13 e 14 del
          decreto legislativo del  Capo  provvisorio  dello  Stato  3
          prile 1947, n. 428, e la legge 23 agosto 1949, n. 681.
            Detta  Commissione assume la denominazione di Commissione
          parlamentare per l'indirizzo generale e  la  vigilanza  dei
          servizi radiotelevisivi.
            Essa   e'   composta   di   quaranta   membri   designati
          pariteticamente  dai  Presidenti  delle  due   Camere   del
          Parlamento,   tra   i  rappresentanti  di  tutti  i  gruppi
          parlamentari.
            La Commissione elabora un proprio regolamento interno che
          sara' emanato di concerto dai Presidenti delle  due  Camere
          del  Parlamento sentiti i rispettivi, uffici di presidenza.
          Detto  regolametno   stabilisce   le   modalita'   per   il
          funzionamento   della   Commissione   stessa   e   la   sua
          articolazione in  sottocommissioni  per  l'adempimento  dei
          poteri   di   cui   al  presente  articolo.  Una  di  dette
          sottocommissioni permanenti e' competente per l'esame delle
          richieste  di  accesso,  secondo   quanto   stabilito   dal
          successivo art. 6".
            "Art.  4.  -  La Commissione parlamentare per l'indirizzo
          generale e al vigilanza dei servizi radiotelevisivi:
             formula gli  indirizzi  generali  per  l'attuazione  dei
          principi  di  cui  all'art.  1,  per la predisposizione dei
          programmi e per la loro equilibrata distribuzione nei tempi
          disponibili, controlla il rispetto degli indirizzi e adotta
          tempestivamente le deliberazioni  necessarie  per  la  loro
          osservanza;
          _____
            (*)  Vedere la sentenza della Corte costituzionale n. 202
          del 28 luglio 1976.
             stabilisce,     tenuto     conto     delle      esigenze
          dell'organizzazione  e  dell'equilibrio  dei  programmi, le
          norme per garantire l'accesso al  mezzo  radiotelevisivo  e
          decide  sui  ricorsi  presentati  contro  le  deliberazioni
          adottate dalla  sottocommissione  parlamentare  di  cui  al
          successivo art. 6 sulle richieste di accesso;
             disciplina   direttamente   le   ribriche   di  "Tribuna
          politica",  "Tribuna  elettorale",  "Tribuna  sindacale"  e
          "Tribuna stampa";
             indica  i  criteri  genrali  per la formazione dei piani
          annuali e pluriennali di spesa e  di  investimento  facendo
          riferimento alle prescrizioni dell'atto di concessione;
             approva  i piani di massima della programmazione annuale
          e pluriennale e vigila sulla loro  attuazione;  riceve  dal
          consiglio  di amministrazione della societa' concessionaria
          le relazioni  sui  programmi  trasmessi  e  ne  accerta  la
          rispondenza agli indirizzi generali formulati;
             formula  indirizzi  generali  relativamnete  ai messaggi
          pubblicitari,  allo  scopo  di  assicurare  la  tutela  del
          consumatore   e  la  compatibilita'  delle  esigenze  delle
          attivita' produttive con la finalita' di pubblico interesse
          e le responsabilita' del servizio pubblico radiotelevisivo;
             analizza,  anche  avvalendosi  dell'opera  di   istituti
          specializzati,  il  contenuto  dei  messaggi  radiofonici e
          televisivi, accertando i dati di ascolto  e  di  gradimento
          dei programmi trasmessi;
             riferisce  con  relazione  annuale  al  Parlamento sulle
          attivita' e sui programmi della Commissione;
             elegge  dieci  consiglieri  di   amministrazione   della
          societa'   concessionaria  secondo  le  modalita'  previste
          dall'art. 8;
             esercita le  altre  funzioni  ad  essa  demandate  dalla
          legge.
            La   Commissione   trasmette   i   propri  atti  per  gli
          adempimenti  dovuti  alle  Presidenze  dei  due  rami   del
          Parlamento,  alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al
          Ministro per le poste e le telecomunicazioni,  ai  consigli
          regionali  e al consiglio di amministrazione della societa'
          concessionaria.
            Per l'adempimento dei suoi compiti  la  Commissione  puo'
          invitare  il  presidente,  gli amministratori, il direttore
          generale e i dirigenti della societa' concessionaria e, nel
          rispetto dei regolamenti parlamentari, quanti altri ritenga
          utile; puo',  altresi',  chiedere  alla  concessionaria  la
          effettuazione  di  indagini  e  studi e la comunicazione di
          documenti".
            - La legge n. 206/1993 detta disposizioni sulla  societa'
          concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.
            -  Per  il  testo  dell'art.  1  del  D.L.  n.  545/1996,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 650/1996,  si
          vedano le note all'art.  5, comma 2.
          Nota all'art. 1, comma 5:
            -  Per  il  testo  dell'art. 2, commi 8, 9, 10 e 11 della
          legge numero 481/1995, si vedano le note all'art. 1,  comma
          6.
          Note all'art. 1, comma 6:
            -  La  legge  n.  223/1990  reca: "Disciplina del sistema
          radiotelevisivo pubblico e privato". Si  riporta  il  testo
          dell'art. 3, comma 3, dell'art.  6, commi 1, 2, 3, 4, 5, 7,
          8, 12 e 13, e dell'art. 31:
            "Art.  3,  comma  3.  -  Il  Ministro delle poste e delle
          telecomunicazioni, sentiti i Ministeri dell'interno,  della
          difesa,  dei trasporti e della marina mercantile, gli altri
          Ministeri eventualmente interessati, le concessionarie  dei
          servizi  di  telecomunicazione ad uso pubblico interessate,
          nonche' il Consiglio superiore tecnico delle  poste,  delle
          telecomunicazioni   e   dell'automazione,  predispone,  nel
          rispetto delle convenzioni e dei regolamenti internazionali
          in  materia  di  trasmissioni  radioelettriche,  il   piano
          nazionale di ripartizione delle radio".
            "Art.  6 (Garante per la radiodiffusione e l'editoria). -
          1.  E'  istituito  il  Garante  per  la  radiodiffusione  e
          l'editoria.
            2.  Il  Garante  e'  nominato  con decreto del Presidente
          della Repubblica, su proposta formulata dai Presidenti  del
          Senato  della  Repubblica  e  della  Camera  dei  deputati,
          d'intesa tra loro, tra  coloro  che  abbiano  ricoperto  la
          carica  di  giudice  della  Corte costituzionale ovvero che
          ricoprano o abbiano ricoperto la carica  di  presidente  di
          sezione  della  Corte  di  cassazione  o  equiparati, tra i
          professori   universitari    ordinari    nelle    dicipline
          giuridiche, aziendali od economiche, nonche' tra esperti di
          riconosciuta  competenza nel settore delle comunicazioni di
          massa.
            3. Il Garante dura in carica tre anni e non  puo'  essere
          confermato  per  piu'  di  una  volta;  per tutta la durata
          dell'incarico non puo' esercitare,  a  pena  di  decadenza,
          alcuna  attivita'  professionale, ne' essere amministratore
          di enti pubblici o privati, ne' ricoprire cariche elettive,
          ne' avere interessi diretti o indiretti in imprese operanti
          nel settore.
            4. All'atto dell'accettazione della nomina il Garante, se
          dipendente  dello  Stato,  e'  collocato  fuori  ruolo;  se
          professore universitario, e' collocato in aspettativa.
            5.  Al  Garante  compete  una  retribuzione pari a quella
          spettante ai giudici della Corte costituzionale.
            6. (Omissis).
            7.  Le  spese  di  funzionamento dell'ufficio del Garante
          sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo  nel
          bilancio  dello Stato e iscritto ad apposito capitolo dello
          stato di previsione del Ministero del tesoro. Il rendiconto
          della gestione finanziaria e' soggetto al  controllo  della
          Corte dei conti.
            8.   Le   norme   concernenti   l'organizzazione   e   il
          funzionamento  dell'ufficio  del  Garante,  nonche'  quelle
          dirette  a  disciplinare  la gestione delle spese, anche in
          deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale  dello
          Stato,  sono  approvate  con  decreto  del Presidente della
          Repubblica da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata
          in vigore della presente legge,  previa  deliberazione  del
          Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del Presidente del
          Consiglio dei Ministri, di concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro e su parere conforme del Garante stesso.
            9.-11. (Omissis).
            12.   Il  Garante  si  avvale  dell'ufficio  del  Garante
          dell'attuazione della legge sull'editoria fino  all'entrata
          in  funzione dell'ufficio di cui al comma 6. Il decreto del
          Presidente della Repubblica di cui al comma 8 determina  la
          data  a  decorrere  dalla  quale e' soppresso l'ufficio del
          Garante dell'attuazione della legge sull'editoria  e  dalla
          quale sono abrogati i commi quinto, sesto, settimo e ottavo
          dell'art. 3 della legge 5 agosto 1981, n. 416.
            13.  Il  Garante  predispone  annualmente  una  relazione
          sull'attivita' svolta e sullo stato di  applicazione  della
          presente  legge, che e' trasmessa al Parlamento, a cura del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, entro  il  31  marzo
          dell'anno successivo a quello cui si riferisce".
            "Art.  31  (Sanzioni  amministrative  di  competenza  del
          Garante   e   del   Ministro   delle    poste    e    delle
          telecomunicazioni).   -   1.   Il   Garante,   in  caso  di
          inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 3,  9,
          20,  21  e  26, dispone i necessari accertamenti e contesta
          gli addebiti agli interessati, assegnando  un  termine  non
          superiore a quindici giorni per le giustificazioni.
            2.  Trascorso  tale  termine  o quando le giustificazioni
          risultino inadeguate il Garante diffida gli  interessati  a
          cessare  dal comportamento illegittimo entro un termine non
          superiore a quindici giorni a tal fine assegnato.
            3. Ove il comportamento  illegittimo  persista  oltre  il
          termine  indicato  al  comma 2, ovvero nei casi di mancata,
          incompleta o tardiva osservanza dell'obbligo  di  rettifica
          di  cui  ai  commi 2, 3 e 4 dell'art. 10, ovvero ancora nei
          casi di inosservanza dei divieti di cui ai commi da 8 a  15
          dell'art.  15,  il  Garante  delibera  l'irrogazione  della
          sanzione amministrativa del pagamento di una soma  da  lire
          10  milioni  a  lire 100 milioni e, nei casi piu' gravi, la
          sospensione    dell'efficacia    della    concessione     o
          dell'autorizzazione  per  un periodo da uno a dieci giorni.
          Le stesse sanzioni si applicano qualora  la  rettifica  sia
          effettuata  a  seguito  del  procedimento di cui al comma 4
          dell'art.  10, salvo diversa determinazione del Garante ove
          ricorrano giustificati motivi.
            4.   Per  le  sanzioni  amministrative  conseguenti  alla
          violazione  delle  norme  richiamate  nel   comma   1,   si
          applicano,  in  quanto  non diversamente previsto, le norme
          contenute nel capo I,  sezioni  I  e  II,  della  legge  24
          novembre 1981, n. 689.
            5.  Nei  casi  di  recidiva nelle stesse violazioni entro
          l'arco di trecentosessantacinque giorni il Garante  dispone
          la   sospensione   dell'efficacia   della   concessione   e
          dell'autorizzazione per  un  periodo  da  undici  a  trenta
          giorni  e  nei  casi  piu'  gravi  propone  la revoca della
          concessione o dell'autorizzazione.
            6. Qualora il titolare di una o piu' concessioni  per  la
          radiodiffusione  televisiva  in  ambito  nazionale  venga a
          trovarsi nelle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15
          per fatti  diversi  dall'aumento  delle  tirature  o  abbia
          superato  i  limiti  di  cui al comma 2 dell'art.   15, per
          fatti diversi dall'aumento del fatturato dei propri  mezzi,
          nonche' i limiti di cui al comma 4 dell'art. 15, il Garante
          invita  il  titolare medesimo a promuovere e a compiere gli
          atti necessari per ottemperare ai divieti entro un  termine
          contestualmente  assegnato non superiore a trecentosessanta
          giorni.
            7. Nel caso di inosservanza dell'invito il Ministro delle
          poste e delle telecomunicazioni revoca  la  concessione  su
          proposta del Garante.
            8.  Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, in
          caso  di  inosservanza  delle  disposizioni  di  cui   agli
          articoli  10,  comma  5,  e  18,  ovvero delle prescrizioni
          contenute nel regolamento di cui all'art. 36 e nell'atto di
          concessione   o   autorizzazione,   dispone   i   necessari
          accertamenti  e  contesta  gli  addebiti  agli interessati,
          assegnando un termine non superiore a quindici  giorni  per
          le giustificazioni.
            9.  Trascorso  tale  termine,  il  Ministro  diffida  gli
          interessati a cessare dal comportamento illegittimo,  entro
          un  termine  non  superiore  a  quindici  giorni a tal fine
          assegnato.
            10.  Ove  il  comportamento  illegittimo   persista,   il
          Ministro     delibera    l'irrogazione    della    sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di 3
          ad un massimo di lire 100 milioni nonche',  nei  casi  piu'
          gravi,  la  sospensione  dell'efficacia della concessione o
          dell'autorizzazione per un periodo fino a trenta giorni.
            11.  Per  le  sanzioni  amministrative  conseguenti  alla
          violazione   delle   norme   richiamate  nel  comma  8,  si
          applicano, in quanto non diversamente  previsto,  le  norme
          contenute  nel  capo  I,  sezioni  I  e  II, della legge 24
          novembre 1981, n. 689.
            12. Per i casi di recidiva il Ministro dispone, nei  casi
          piu' gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione
          o  dell'autorizzazione  per un periodo da tre a dodici mesi
          ovvero la revoca della concessione o autorizzazione.
            13.  Il  Ministro  delibera la revoca della concessione o
          dell'autorizzazione nei seguenti casi:
             a) di condanna penale irrevocabile alla  quale  consegue
          il    divieto    di    rilascio    della    concessione   o
          dell'autorizzazione;
             b) di perdita dei requisiti  previsti  per  il  rilascio
          della concessione o della autorizzazione;
             c) di proposta del Garante, formulata ai sensi dei commi
          5 e 7.
            14.  Ove  la  condanna  penale o la perdita dei requisiti
          soggettivi  riguardino  il  rappresentante   legale   della
          persona  giuridica titolare della concessione, la revoca di
          cui al comma 13 ha luogo se il  rappresentante  stesso  non
          venga  sostituito  entro  sessanta  giorni  dal verificarsi
          dell'evento.
            15. La revoca  della  concessione  o  dell'autorizzazione
          comporta la cancellazione dal registro di cui all'art. 12.
            16.   I   direttori   dei   circoli   delle   costruzioni
          telegrafiche  e  telefoniche  segnalano  senza  ritardo  al
          Garante    ed    al   Ministero   delle   poste   e   delle
          telecomunicazioni   le   violazioni    alle    disposizioni
          richiamate dal presente articolo.
            17.  Le somme versate a titolo di sanzioni amministrative
          per le violazioni previste dal presente  articolo  spettano
          eslusivamente allo Stato".
            -  Il  testo  dell'art.  11 della legge n. 225/1992 e' il
          seguente:
            "Art. 11 (Strutture operative nazionali del Servizio).  -
          1. Costituiscono strutture operative nazionali del Servizio
          nazionale della protezione civile:
             a)  il  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  quale
          componente fondamentale della protezione civile;
             b) le Forze armate;
             c) le Forze di polizia;
             d) il Corpo forestale dello Stato;
             e) i Servizi tecnici nazionali;
             f) i gruppi nazionali  di  ricerca  scientifica  di  cui
          all'art. 17,
           l'Istituto  nazionale di geofisica ed altre istituzioni di
          ricerca;
             g) la Croce rossa italiana;
             h) le strutture del Servizio sanitario nazionale;
             i) le organizzazioni di volontariato;
             l) il Corpo nazionale soccorso alpino-CNSA (CAI).
            2. In base ai criteri determinati dal Consiglio nazionale
          della protezione civile, le strutture  operative  nazionali
          svolgono,  a  richiesta  del  Dipartimento della protezione
          civile, le attivita' previste dalla presente legge  nonche'
          compiti   di   supporto   e   consulenza   per   tutte   le
          amministrazioni  componenti  il  Servizio  nazionale  della
          protezione civile.
            3.   Le   norme   volte   a   disciplinare  le  forme  di
          partecipazione e collaborazione delle  strutture  operative
          nazionali  al  Servizio  nazionale  della protezione civile
          sono emenate secondo le procedure di cui all'art. 17, comma
          1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
            4.  Con  le  stesse  modalita'  di  cui  al  comma 3 sono
          altresi'  stabilite,  nell'ambito  delle  leggi  vigenti  e
          relativamente  a  compiti  determinati,  le ulteriori norme
          regolamentari per l'adeguamento dell'organizzazione e delle
          funzioni delle strutture operative nazionali alle  esigenze
          di protezione civile".
            -  Il  testo  dell'art.  15 della legge n. 675/1996 e' il
          seguente:
            "Art. 15 (Sicurezza dei dati).  -  1.  I  dati  personali
          oggetto   di   trattamento   devono   essere   custoditi  e
          controllati, anche in relazione alle  conoscenze  acquisite
          in  base  al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle
          specifiche caratteristiche  del  trattamento,  in  modo  da
          ridurre  al minimo, mediante l'adozione di idonee e preven-
          tive  misure  di  sicurezza,  i  rischi  di  distruzione  o
          perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non
          autorizzato  o di trattamento non consentito o non conforme
          alle finalita' della raccolta.
            2. Le misure minime  di  sicurezza  da  adottare  in  via
          preventiva  sono  individuate  con  regolamento emanato con
          decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art.
          17, comma 1, lettera a), della legge  23  agosto  1988,  n.
          400,  entro  centottanta  giorni  dalla  data di entrata in
          vigore della presente legge, su proposta  del  Ministro  di
          grazia  e  giustizia, sentiti l'Autorita' per l'informatica
          nella pubblica amministrazione e il Garante.
            3. Le  misure  di  sicurezza  di  cui  al  comma  2  sono
          adeguate,  entro  due  anni dalla data di entrata in vigore
          della presente legge e successivamente con  cadenza  almeno
          biennale,   con   successivi  regolamenti  emanati  con  le
          mmodalita'  di  cui  al  medesimo  comma  2,  in  relazione
          all'evoluzione   tecnica   del   settore  e  all'esperienza
          maturata.
            4. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli
          organismi di cui all'art.  4,  coma  1,  lettera  b),  sono
          stabilite  con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
          Ministri con  l'osservanza  delle  norme  che  regolano  la
          materia".
            -  La  legge  n. 416/1981 reca: "Disciplina delle imprese
          editrici e provvidenze per l'editoria".
            - Il D.P.R. n. 268/1982 reca: "Disposizioni di attuazione
          della legge 5 agosto 1981, n. 416,  concernente  disciplina
          delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria".
            -  Il  D.P.R.  n.  49/1983  reca:  "Norme  di  attuazione
          dell'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, concernente
          disciplina  delle  imprese  editrici  e   provvidenze   per
          l'editoria,    in    materia    di   tariffe   telefoniche,
          telegrafiche, postali e dei trasporti".
            - Il D.P.R. n. 255/1992 reca: "Regolamento di  attuazione
          della  legge  6  agosto  1990, n. 223, sulla disciplina del
          sistema radiotelevisivo pubblico e privato".
            -  Il  testo dell'art. 476, comma 1, del codice penale e'
          il seguente:  "Il pubblico ufficiale,  che,  nell'esercizio
          delle  sue  funzioni,  forma,  in tutto o in parte, un atto
          falso o altera un atto vero, e' punito con la reclusione da
          uno a sei anni".
            - Il testo dell'art. 12, comma 1,  del  D.L.  1  dicembre
          1993,  n.  47, convertito, con modificazioni dalla legge 29
          gennaio 1994, n.  71, e' il seguente:
            "1. Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  da
          emanare,  ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
          n. 400, su  proposta  del  Ministro  delle  poste  e  delle
          telecomunicazioni  previo  confronto  con le organizzazioni
          sinidacali maggiormente rappresentative, di concerto con  i
          Ministri   per  la  funzione  pubblica  e  del  tesoro,  si
          provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto
          legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:
             a)  all'organizzazione  del  Ministero,  dotato  di   un
          segretario  generale,  e  dei  dipendenti uffici periferici
          definendo,  nei  limiti  della   dotazione   organica,   le
          modalita'  di  inquadramento e l'assegnazione del personale
          agli uffici;
             b) al riordinamento dell'Istituto superiore delle  poste
          e  delle  telecomunicazioni,  che  deve svolgere compiti di
          studio e ricerca scientifica,  anche  mediante  convenzioni
          con  enti  ed istituti di ricerca specializzati nel settore
          delle poste e delle telecomunicazioni,  di  predisposizione
          della  normativa  tecnica, di collaudo e di omologazione di
          apparecchiature e sistemi, di formazione del personale  del
          Ministero  con  particolare  riguardo alle materie tecnico-
          aziendali nel settore dei servizi pubblici;
             c) al  riordinamento  del  Consiglio  superiore  tecnico
          delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, in
          relazione alle funzioni del Ministero;
             d)  alla  definizione  della  posizione  pensionistica e
          previdenziale  del  personale  inquadrato  nei  ruoli   del
          Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
             e) alla definizione dei criteri e delle modalita' per il
          trasferimento  gratuito  dall'Amministrazione delle poste e
          delle telecomunicazioni al Ministero  delle  finanze  degli
          immobili  da  assegnare  in  uso al Ministero delle poste e
          delle telecomunicazioni;
             e-bis) alla rideterminazione delle consistenze numeriche
          deI personale  indicate  nella  tabella  A,  purche'  senza
          maggiori  oneri,  qualora si riscontrino in essa differenze
          rispetto alle effettive presenze".
            - Per  il  testo  dell'art.  1,  comma  2,  del  D.L.  n.
          545/1996,  convertito,  con  modificazioni  dalla  legge n.
          650/1996, si vedano le note all'art.  5, comma 2.
          Note all'art. 1, comma 6:
            - Il testo degli articoli 2, 3, 4, 6 e 20, comma 1, della
          legge n. 287/1990, e' il seguente:
            "Art.   2   (Intese   restrittive   della   liberta'   di
          concorrenza). - 1.  Sono considerati intese gli accordi e/o
          le    pratiche    concordati   tra   imprese   nonche'   le
          deliberazioni, anche se adottate ai sensi  di  disposizioni
          statutarie  o  regolamentari,  di consorzi, associazioni di
          imprese ed altri organismi similari.
            2. Sono vietate le intese tra le imprese che abbiano  per
          oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in
          maniera  consistente il gioco della concorrenza all'interno
          del mercato nazionale o in una sua parte  rilevante,  anche
          attraverso attivita' consistenti nel:
             a)   fissare  direttamente  o  indirettamente  i  prezzi
          d'acquisto   o   di   vendita   ovvero   altre   condizioni
          contrattuali;
             b)  impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli
          accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o
          il progresso tecnologico;
             c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
             d)  applicare,  nei  rapporti  commerciali   con   altri
          contraenti,    condizioni    oggettivamente   diverse   per
          prestazioni equivalenti,  cosi'  da  determinare  per  essi
          ingiustificati svantaggi nella concorrenza;
             e)    subordinare    la    conclusione    di   contratti
          all'accettazione  da  parte  degli  altri   contraenti   di
          prestazioni  supplementari  che,  per loro natura o secondo
          gli  usi  commerciali,  non  abbiano  alcun  rapporto   con
          l'oggetto dei contratti stessi.
            3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto".
            "Art.  3  (Abuso di posizione dominante). - 1. E' vietato
          l'abuso da parte di una o piu'  imprese  di  una  posizione
          dominante  all'interno  del  mercato nazionale o in una sua
          parte rilevante, ed inoltre e' vietato:
             a)  imporre  direttamente  o  indirettamente  prezzi  di
          acquisto,   di  vendita  o  altre  condizioni  contrattuali
          ingiustificatamente gravose;
             b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o  gli
          accessi  al    mercato,  lo sviluppo tecnico o il progresso
          tecnologico, a danno dei consumatori;
             c)    applicare  nei  rapporti  commerciali  con   altri
          contraenti    condizioni    oggettivamente    diverse   per
          prestazioni equivalenti,  cosi'  da  determinare  per  essi
          ingiustificati svantaggi nella concorrenza;
             d)    subordinare    la    conclusione   dei   contratti
          all'accettazione  da  parte  degli  altri   contraenti   di
          prestazioni  supplementari  che,  per loro natura e secondo
          gli usi commerciali, non  abbiano  alcuna  connessione  con
          l'oggetto dei contratti stessi".
            "Art.  4  (Deroghe al divieto di intese restrittive della
          liberta' di cocorrenza). - 1. L'autorita' puo' autorizzare,
          con proprio provvedimento, per un periodo limitato,  intese
          o  categorie  di  intese  vietate ai sensi dell'art. 2, che
          diano luogo a miglioramenti nelle condizioni di offerta sul
          mercato   i quali abbiano effetti  tali  da  comportare  un
          sostanziale   beneficio  per  i  consumatori  e  che  siano
          individuati  anche  tenendo  conto  della   necessita'   di
          assicurare alle imprese la necessaria concorrenzialita' sul
          piano   internazionale   e   connessi  in  particolare  con
          l'aumento  della  produzone,   o   con   il   miglioramento
          qualitativo  della  produzione stessa o della distribuzione
          ovvero   con   il   progresso   tecnico   o    tecnologico.
          L'autorizzazione  non  puo' comunque consentire restrizioni
          non  strettamente  necessarie   al   raggiungimento   delle
          finalita'  di cui al presente comma ne' puo' consentire che
          risulti eliminata la concorrenza da una  parte  sostanziale
          del mercato.
            2.   L'Autorita'   puo'   revocare  il  provvedimento  di
          autorizzazione in deroga di cui al comma 1, previa diffida,
          qualora  l'interessato  abusi  dell'autorizzazione   ovvero
          quando    venga    meno    alcuno   dei   presupposti   per
          l'autorizzazione.
            3.  La  richiesta   di   autorizzazione   e'   presentata
          all'Autorita',  che  si avvale dei poteri di istruttoria di
          cui all'art. 14 e provvede entro  centoventi  giorni  dalla
          presentazione della richiesta stessa".
            "Art.  6  (Divieto  delle  operazioni  di  concentrazione
          restrittive  della  liberta'  di  concorrenza).  -  1.  Nei
          riguardi  delle  operazioni  di concentrazione soggette   a
          comunicazione ai sensi dell'art. 16, l'Autorita' valuta  se
          comportino  la  costituzione  o  il  rafforzamento  di  una
          posizione  dominante  sul  mercato  nazionale  in  modo  da
          eliminare  o  ridurre  in  modo  sostanziale  e durevole la
          concorrenza. Tale situazione deve essere  valutata  tenendo
          conto  delle  possibilita'  di scelta dei fornitori e degli
          utilizzatori, della posizione  sul  mercato  delle  imprese
          interessate,    del    loro    accesso    alle   fonti   di
          approvvigionamento  o  agli  sbocchi  di   mercato,   della
          struttura   dei   mercati,   della  situazione  competitiva
          dell'industria nazionale, delle  barriere  all'entrata  sul
          mercato  di  imprese  concorrenti,  nonche'  dell'andamento
          della domanda e dell'offerta  dei  prodotti  o  servizi  in
          questione.
            2.   L'Autorita',  al  termine  dell'istruttoria  di  cui
          all'art. 16,  comma  4,  quando  accerti  che  l'operazione
          comporta  le  conseguenze  di  cui  al  comma  1,  vieta la
          concentrazione ovvero l'autorizza, prescrivendo  le  misure
          necessarie ad impedire tali consegunze".
            "Art.   20  (Aziende  ed  istituti  di  credito,  imprese
          assicuartive  e  dei  settori   della   radiodiffusione   e
          dell'editoria),  comma  1.  -  Nei  confronti delle imprese
          operanti nei settori della radiodiffusione e  dell'editoria
          l'applicazione   degli   articoli   2,  3,  4  e  6  spetta
          all'autorita' garante prevista dalla  legislazione  vigente
          per i settori della radiodiffusione e dell'editoria".
            -  Per  il  testo  degli  articoli  1  e 4 della legge n.
          103/1975 si vedano le note all'art. 1, comma 4.
            - Il testo della legge n. 481/1995 e' il seguente:
            "Art. 1 (Finalita'). - 1. Le disposizioni della  presente
          legge  hanno  la finalita' di garantire la promozione della
          concorrenza e dell'efficienza nel settore  dei  servizi  di
          pubblica   utilita',  di  seguito  denominati  ''servizi'',
          nonche' adeguati livelli di qualita' nei  servizi  medesimi
          in   condizioni   di   economicita'   e   di  redditivita',
          assicurandone  la  fruibilita'  e  la  diffusione  in  modo
          omogeneo  sull'intero  territorio  nazionale,  definendo un
          sistema tariffario certo, trasparente e basato  su  criteri
          predefiniti,  promuovendo  la  tutela  degli  interessi  di
          utenti  e  consumatori,  tenuto   conto   della   normativa
          comunitaria  in  materia  e  degli  indirizzi  di  politica
          generale formulati dal Governo.  Il sistema tariffario deve
          altresi' armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei
          soggetti esercenti il servizio con gli  obiettivi  generali
          di  carattere  sociale,  di  tutela  ambientale  e  di  uso
          efficiente delle risorse.
            2.  Per  la  privatizzazione  dei  servizi  di   pubblica
          utilita',  ivi  compreso  ai  soli  fini del presente comma
          l'esercizio del credito, il Governo definisce i criteri per
          la  privatizzazione  di  ciascuna  impresa  e  le  relative
          modalita'  di  dismissione  e li trasmette al Parlamento ai
          fini dell'espressione del parere da parte delle  competenti
          commissioni parlamentari".
            "Art.  2  (Istituzione  delle  Autorita' per i servizi di
          pubblica utilita'). - 1. Sono  istituite  le  Autorita'  di
          regolazione  di  servizi  di pubblica utilita', competenti,
          rispettivamente, per l'energia elettrica e il gas e per  le
          telecomunicazioni.  Tenuto conto del quadro complessivo del
          sistema   delle   comunicazioni,   all'Autorita'   per   le
          telecomunicazioni  potranno essere attribuite competenze su
          altri aspetti di tale sistema.
            2. Le disposizioni del  presente  articolo  costituiscono
          principi  generali cui si ispira la normativa relativa alle
          Autorita'.
            3. Al fine di consentire  una  equilibrata  distribuzione
          sul   territorio  italiano  degli  organismi  pubblici  che
          svolgono funzioni di carattere  nazionale,  piu'  Autorita'
          per  i  servizi  pubblici  non  possono  avere  sede  nella
          medesima citta'.
            4. La disciplina e la composizione di ciascuna  Autorita'
          sono  definite  da  normative particolari che tengono conto
          delle  specificita'  di  ciascun  settore  sulla  base  dei
          principi generali del presente articolo.  La presente legge
          disciplina  nell'art. 3 il settore dell'energia elettrica e
          del   gas.  Gli  altri  settori  saranno  disciplinati  con
          appositi provedimenti legislativi.
            5.  Le  Autorita'  operano  in  piena  autonomia  e   con
          indipendenza  di  giudizio  e  di  valutazione;  esse  sono
          preposte alla regolazione e al  controllo  del  settore  di
          propria competenza.
            6. Le Autorita', in quanto autorita' nazionali competenti
          per  la  regolazione  e  il  controllo,  svolgono attivita'
          consultiva e di segnalazione al Governo  nelle  materie  di
          propria  competenza  anche  ai  fini della definizione, del
          recepimento e della attuazione della normativa comunitaria.
            7. Ciascuna Autorita' e' organo collegiale costituito dal
          presidente e  da  due  membri,  nominati  con  decrelo  del
          Presidente   della  Repubblica,  previa  deliberazione  del
          Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente.
          Le designazioni effettuate  dal  Governo  sono  previamente
          sottoposte   al   parere   delle   competenti   commissioni
          parlamentari. In  nessun  caso  le  nomine  possono  essere
          effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle
          predette  commissioni  a  maggioranza  dei  due  terzi  dei
          componenti.  Le  medesime  commissioni  possono   procedere
          all'audizione  delle  persone  designate.  In sede di prima
          attuazione della presente legge le commissioni parlamentari
          si pronunciano entro  trenta  giorni  dalla  richiesta  del
          parere;  decorso  tale  termine  il parere viene espresso a
          maggioranza assoluta.
            8. I componenti di ciascuna  Autorita'  sono  scelti  fra
          persone  dotate  di  alta e riconosciuta professionalita' e
          competenza nel settore; durano in carica sette anni  e  non
          possono  essere  confermati.  A  pena di decadenza essi non
          possono esercitare, direttamente o  indirettamente,  alcuna
          attivita'    professionale    o   di   consulenza,   essere
          amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o  privati
          ne'  ricoprire  altri  uffici pubblici di qualsiasi natura,
          ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei
          partiti politici ne' avere interessi  diretti  o  indiretti
          nelle  imprese  operanti  nel  settore  di competenza della
          medesima  Autorita'.  I  dipendenti  delle  amministrazioni
          pubbliche  sono  collocati  fuori ruolo per l'intera durata
          dell'incarico.
            9. Per almeno quattro anni dalla cessazione dell'incarico
          i componenti  delle  Autorita'  non  possono  intrattenere,
          direttamente  o indirettamente, rapporti di collaborazione,
          di consulenza o di impiego  con  le  imprese  operanti  nel
          settore  di  competenza;  la  violazione di tale divieto e'
          punita, salvo che  il  fatto  costituisca  reato,  con  una
          sanzione  pecuniaria  pari, nel minimo, alla maggiore somma
          tra 50  milioni  di  lire  e  l'importo  del  corrispettivo
          percepito  e,  nel  massimo,  alla  maggiore  somma tra 500
          milioni di lire e l'importo  del  corrispettivo  percepito.
          All'imprenditore  che abbia violato tale divieto si applica
          la sanzione amministrativa pecuniaria  pari  allo  0,5  per
          cento  del  fatturato  e,  comunque,  non  inferiore  a 300
          milioni di lire e non superiore a 200 milliardi di lire, e,
          nei  casi piu' gravi o quando il comportamento illecito sia
          stato  reiterato,  la   revoca   dell'atto   concessivo   o
          autorizzativo.  I  valori  di tali sanzioni sono rivalutati
          secondo il tasso di variazione annuo dei prezzi al  consumo
          per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.
            10.   I   componenti  e  i  funzionari  delle  Autorita',
          nell'esercizio delle funzioni, sono  pubblici  ufficiali  e
          sono  tenuti  al  segreto d'ufficio. Fatta salva la riserva
          all'organo collegiale di  adottare  i  provvedimenti  nelle
          materie   di   cui   al   comma   12,   per   garantire  la
          responsabilita' e l'autonomia nello svolgimento delle  pro-
          cedure  istruttorie, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.
          241, e successive modificazioni, e del decreto  legislativo
          3  febbraio  1993,  n.  29,  e successive modificazioni, si
          applicano i  principi  riguardanti  l'individuazione  e  le
          funzioni  del responsabile del procedimento, nonche' quelli
          relativi alla  distinzione  tra  funzioni  di  indirizzo  e
          controllo,  attribuite  agli  organi  di  vertice, e quelli
          concernenti  le  funzioni   di   gestione   attribuite   ai
          dirigenti.
            11.  Le  indennita'  spettanti ai componenti le Autorita'
          sono determinate con decreto del Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro.
            12. Ciascuna Autorita' nel perseguire le finalita' di cui
          all'art.  1 svolge le seguenti funzioni:
             a)  formula  osservazioni  e  proposte da trasmettere al
          Governo e al Parlamento sui servizi da assoggettare  a  re-
          gime  di  concessione  o di autorizzazione e sulle relative
          forme  di  mercato,  nei  limiti  delle  leggi   esistenti,
          proponendo    al   Governo   le   modifiche   normative   e
          regolamentari  necessarie  in  relazione   alle   dinamiche
          tecnologiche,  alle condizioni di mercato ed all'evoluzione
          delle normative comunitarie;
             b) propone ai Ministri  competenti  gli  schemi  per  il
          rinnovo  nonche'  per eventuali variazioni dei singoli atti
          di concessione o di autorizzazione, delle convenzioni e dei
          contratti di programma;
             c) controlla che le condizioni e le modalita' di accesso
          per i soggetti  esercenti  i  servizi  comunque  stabilite,
          siano attuate nel rispetto dei principi della concorrenza e
          della  trasparenza,  anche in riferimento alle singole voci
          di costo, anche al fine di prevedere l'obbligo di  prestare
          il servizio in condizioni di eguaglianza, in modo che tutte
          le ragionevoli esigenze degli utenti siano soddisfatte, ivi
          comprese  quelle  degli  anziani e dei disabili, garantendo
          altresi' il  rispetto  dell'ambiente,  la  sicurezza  degli
          impianti e la salute degli addetti;
             d)  propone la modifica delle clausole delle concessioni
          e  delle  convenzioni,   ivi   comprese   quelle   relative
          all'esercizio   in  esclusiva,  delle  autorizzazioni,  dei
          contratti di programma in  essere  e  delle  condizioni  di
          svolgimento   dei   servizi,   ove   cio'   sia   richiesto
          dall'andamento del mercato  o  dalle  ragionevoli  esigenze
          degli  utenti,  definendo  altresi'  le condizioni tecnico-
          economiche  di accesso e di interconnessione alle reti, ove
          previsti dalla normativa vigente;
             e) stabilisce e aggiorna, in relazione all'andamento del
          mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri  elementi
          di  riferimento  per determinare le tariffe di cui ai commi
          17, 18 e 19, nonche' le modalita' per il recupero dei costi
          eventualmente sostenuti nell'interesse generale in modo  da
          assicurare   la   qualita',  l'efficienza  del  servizio  e
          l'adeguata   diffusione   del   medesimo   sul   territorio
          nazionale,   nonche'   la   realizzazione  degli  obiettivi
          generali di carattere sociale, di tutela  ambientale  e  di
          uso   efficiente   delle   risorse   di   cui  al  comma  1
          dell'articolo 1, tenendo separato dalla  tariffa  qualsiasi
          tributo  od  onere  improprio;  verifica  la conformita' ai
          criteri di cui alla  presente  lettera  delle  proposte  di
          aggiornamento  delle  tariffe  annualmente  presentate e si
          pronuncia, sentiti eventualmente i  soggetti  esercenti  il
          servizio,   entro  novanta  giorni  dal  ricevimento  della
          proposta; qualora la pronunca  non  intervenga  entro  tale
          termine, le tariffe si intendono verificate positivamente;
             f)  emana  le  direttive  per la separazione contabile e
          amministrativa e verifica i costi delle singole prestazioni
          per   assicurare,   tra   l'altro,   la    loro    corretta
          disaggregazione e imputazione per funzione svolta, per area
          geografica   e   per   categoria   di  utenza  evidenziando
          separatamente gli  oneri  conseguenti  alla  fornitura  del
          servizio universale definito dalla convenzione, provvedendo
          quindi  al  confronto  tra essi e i costi analoghi in altri
          Paesi, assicurando la pubblicizzazione dei dati;
             g) controlla lo svolgimento dei servizi  con  poteri  di
          ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione
          e  delle  notizie  utili,  determinando  altresi' i casi di
          indennizzo automatico da parte del  soggetto  esercente  il
          servizio nei confronti dell'utente ove il medesimo soggetto
          non  rispetti le clausole contrattuali o eroghi il servizio
          con livelli qualitativi inferiori a  quelli  stabiliti  nel
          regolamento  di  servizio di cui al comma 37, nel contratto
          di programma ovvero ai sensi della lettera h);
             h)  emana  le  direttive  concernenti  la  produzione  e
          l'erogazione  dei servizi da parte dei soggetti esercenti i
          servizi  medesimi,  definendo  in  particolare  i   livelli
          generali   di   qualita'   riferiti   al   complesso  delle
          prestazioni e i livelli specifici di qualita' riferiti alla
          singola prestazione  da  garantire  all'utente,  sentiti  i
          soggetti  esercenti  il  servizio  e  rappresentanti  degli
          utenti e dei  consumatori,  eventualmente  differenziandoli
          per  settore  e  tipo  di  prestazione; tali determinazioni
          producono gli effetti di cui al comma 37;
             i) assicura la piu' ampia pubblicita'  delle  condizioni
          dei  servizi; studia l'evoluzione del settore e dei singoli
          servizi,  anche   per   modificare   condizioni   tecniche,
          giuridiche   ed  economiche  relative  allo  svolgimento  o
          all'erogazione dei medesimi; promuove  iniziative  volte  a
          migliorare le modalita' di erogazione dei servizi; presenta
          annualmente al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei
          Ministri   una   relazione   sullo   stato  dei  servizi  e
          sull'attivita' svolta;
             l) pubblicizza e diffonde la conoscenza delle condizioni
          di svolgimento dei servizi al fine di garantire la  massima
          trasparenza,   la   concorrenzialita'   dell'offerta  e  la
          possibilita' di  migliori  scelte  da  parte  degli  utenti
          intermedi o finali;
             m)  valuta  reclami,  istanze  e segnalazioni presentate
          dagli utenti o dai consumatori,  singoli  o  associati,  in
          ordine  al  rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da
          parte dei soggetti esercenti il servizio nei confronti  dei
          quali  interviene  imponendo, ove opportuno, modifiche alle
          modalita' di esercizio degli stessi ovvero procedendo  alla
          revisione del regolamento di servizio di cui al comma 37;
             n)  verifica  la  congruita'  delle  misure adottate dai
          soggetti esercenti il servizio al  fine  di  assicurare  la
          parita'   di  trattamento  tra  gli  utenti,  garantire  la
          continuita'  della  prestazione  dei  servizi,   verificare
          periodicamente  la qualita' e l'efficacia delle prestazioni
          all'uopo acquisendo  anche  la  valutazione  degli  utenti,
          garantire   ogni   informazione   circa   le  modalita'  di
          prestazione dei servizi e i relativi  livelli  qualitativi,
          consentire  a  utenti e consumatori il piu' agevole accesso
          agli uffici aperti al pubblico,  ridurre  il  numero  degli
          adempimenti  richiesti  agli utenti semplificando le proce-
          dure per l'erogazione del servivio, assicurare la sollecita
          risposta a reclami, istanze e segnalazioni nel rispetto dei
          livelli qualitativi e tariffari;
             o) propone al Ministro competente la  sospensione  o  la
          decadenza   della  concessione  per  i  casi  in  cui  tali
          provvedimenti siano consentiti dall'ordinamento;
             p) controlla che ciascun soggetto esercente il  servizio
          adotti, in base alla direttiva sui principi dell'erogazione
          dei  servizi  pubblici  del  Presidente  del  Consiglio dei
          Ministri del 27 gennaio  1994,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 1994, una carta di servizio
          pubblico  con indicazione di stanadards dei singoli servizi
          e ne verifica il rispetto.
            13. Il Ministro competente, se respinge  le  proposte  di
          cui  alle  lettere  b),  d)  e  o)  del  comma  12,  chiede
          all'Autorita' una nuova proposta e indica esplicitamente  i
          principi e i criteri previsti dalla presente legge ai quali
          attenersi.  Il  Ministro  competente,  qualora  non intenda
          accogliere la seconda proposta dell'Autorita',  propone  al
          Presidente  del  Consiglio dei Ministri di decidere, previa
          deliberazione del Consiglio dei  Ministri,  in  difformita'
          esclusivamente  per  gravi  e  rilevanti motivi di utilita'
          generale.
            14.  A  ciascuna  Autorita'  sono  trasferite  tutte   le
          funzioni  amministrative  esercitate da organi statali e da
          altri enti e amministrazioni pubblici, anche a  ordinamento
          autonomo, relative alle sue attribuzioni. Fino alla data di
          entrata  in  vigore  dei regolamenti di cui al comma 28, il
          Ministro  competente  continua  comunque  ad  esercitare le
          funzioni in precedenza ad esso attribuite  dalla  normativa
          vigente.  Sono  fatte  salve  le  funzioni di indirizzo nel
          settore spettanti al Governo e  le  attribuzioni  riservate
          alle autonomie locali.
            15.  Nelle  province  autonome  di Trento e di Bolzano si
          applicano gli articoli 12 e 13 del  testo  unico  approvato
          con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
          n.  670,  e  le  relative norme di attuazione contenute nel
          decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo  1974,  n.
          381, e nel decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo
          1977, n. 235.
            16.  Nella  regione  Valle  d'Aosta si applicano le norme
          contenute negli  articoli  7,  8,  9  e  10  dello  statuto
          speciale,  approvato  con  legge costituzionale 26 febbraio
          1948, n. 4.
            17. Ai fini della presente legge si intendono per tariffe
          i  prezzi  massimi  unitari  dei  servizi  al  netto  delle
          imposte.
            18.  Salvo  quanto  previsto  dall'art. 3 e unitamente ad
          altri criteri di analisi e valutazioni, i parametri di  cui
          al  comma  12,  lettera  e),  che  l'Autorita' fissa per la
          determinazione della tariffa con il  metodo  del  pricecap,
          inteso  come  limite  massimo  della  variazione  di prezzo
          vincolata per un periodo pluriennale, sono i seguenti:
             a) tasso di variazione medio annuo  riferito  ai  dodici
          mesi  precedenti  dei  prezzi al consumo per le famiglie di
          operai e impiegati rilevato dall'ISTAT;
             b)  obiettivo  di  variazione  del  tasso   annuale   di
          produttivita', prefissato per un periodo almeno triennale.
            19. Ai fini di cui al comma 18 si fa altresi' riferimento
          ai seguenti elementi:
             a)  recupero  di qualita' del servizio rispetto a stand-
          ards prefissati per un periodo almeno triennale;
             b)  costi   derivanti   da   eventi   imprevedibili   ed
          eccezionali,  da  mutamenti  del  quadro  normativo o dalla
          variazione degli obblighi relativi al servizio universale;
             c) costi derivanti dall'adozione di interventi volti  al
          controllo  e  alla  gestione della domanda attraverso l'uso
          efficiente delle risorse.
            20. Per lo svolgimento delle proprie  funzioni,  ciascuna
          Autorita':
             a)   richiede,   ai   soggetti  esercenti  il  servizio,
          informazioni e documenti sulle loro attivita';
             b) effettua controlli in ordine al rispetto  degli  atti
          di cui ai commi 36 e 37;
             c) irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in caso
          di  inosservanza  dei  propri  provvedimenti  o  in caso di
          mancata ottemperanza da parte  dei  soggetti  esercenti  il
          servizio,   alle  richieste  di  informazioni  o  a  quelle
          connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero  nel  caso
          in  cui  le  informazioni e i documenti acquisiti non siano
          veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori
          nel minimo a lire 50 milioni e non superiori nel massimo  a
          lire 300 miliardi; in caso di reiterazione delle violazioni
          ha la facolta', qualora cio' non comprometta la fruibilita'
          del   servizio   da   parte  degli  utenti,  di  sospendere
          l'attivita' di impresa fino a sei mesi ovvero  proporre  al
          Ministro  competente  la  sospensione  o la decadenza della
          concessione;
             d)  ordina  al  soggetto  esercente   il   servizio   la
          cessazione   di  comportamenti  lesivi  dei  diritti  degli
          utenti, imponendo, ai  sensi  del  comma  12,  lettera  g),
          l'obbligo di corrispondere un indennizzo;
             e)   puo'   adottare,  nell'ambito  della  procedura  di
          conciliazione  o  di  arbitrato,  provvedimenti  temporanei
          diretti  a  garantire  la  continuita'  dell'erogazione del
          servizio ovvero a far cessare forme di abuso o di scorretto
          funzionamento da parte del soggetto esercente il servizio.
            21.   Il   Governo,   nell'ambito   del   documento    di
          programmazione economico-finanziaria, indica alle Autorita'
          il  quadro  di esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica
          utilita' che  corrispondono  agli  interessi  generali  del
          Paese.
            22. Le pubbliche amministrazioni e le imprese sono tenute
          a  fornire  alle Autorita', oltre a notizie e informazioni,
          la collaborazione per l'adempimento delle loro funzioni.
            23. Le Autorita' disciplinano,  ai  sensi  del  capo  III
          della legge 7 agosto 1990, n. 241, con proprio regolamento,
          da  adottare  entro  novanta  giorni  dall'avvenuta nomina,
          audizioni periodiche  delle  formazioni  associative  nelle
          quali  i  consumatori  e gli utenti siano organizzati.  Nel
          medesimo regolamento sono altresi'  disciplinati  audizioni
          periodiche    delle   associazioni   ambientaliste,   delle
          associazioni sindacali delle imprese e dei lavoratori e  lo
          svolgimento  di rilevazioni sulla soddisfazione degl utenti
          e sull'efficacia dei servizi.
            24. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
          della presente legge, con uno o piu' regolamenti emanati ai
          sensi dell'articolo 171, comma 1,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, sono definiti:
             a)  le  procedure  relative alle attivita'  svolte dalle
          Autorita' idonee a  garantire  agli  interessati  la  piena
          conoscenza  degli  atti  istruttori,  il contradittorio, in
          forma scritta e orale, e la verbalizzazione;
             b)  i criteri, le condizioni, i termini e  le  modalita'
          per   l'esperimento   di  produre  di  conciliazione  o  di
          arbitrato in contraddittorio presso le Autorita'  nei  casi
          di  controversie insorte tra utenti e soggetti esercenti il
          servizio, prevedendo altresi' i casi in cui tali  procedure
          di  conciliazione  o di arbitrato possano essere rimesse in
          prima istanza alle  commissioni  arbitrali  e  conciliative
          istituite   presso   le  camere  di  commercio,  industria,
          artigianato e agricoltura, ai sensi dell'art.  2, comma  4,
          lettera  a) della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Fino alla
          scadenza del termine fissato  per  la  presentazione  delle
          istanze  di  conciliazione  o  di deferimento agli arbitri,
          sono  sospesi  i   termini   per   il   ricorso   in   sede
          giurisdizionale  che,  se  proposto, e' improcedibile.   Il
          verbale  di  conciliazione   o   la   decisione   arbitrale
          costituiscono titolo esecutivo.
            25.  I  ricorsi  avverso gli atti e i provvedimenti delle
          Autorita'  rientrano  nella  giurisdizione  esclusiva   del
          giudice  amministrativo e sono proposti avanti il tribunale
          amministrativo regionale ove ha sede l'Autorita'.
            26. La pubblicita' di atti e procedimenti delle Autorita'
          e'  assicurata  anche  attraverso  un  apposito  bollettino
          pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
            27.   Ciascuna   Autorita'  ha  autonomia  organizzativa,
          contabile e amministrativa. Il  bilancio  preventivo  e  il
          rendiconto  della  gestione,  soggetto  al  controllo della
          Corte dei conti, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
            28.   Ciascuna   Autorita',   con   propri   regolamenti,
          definisce,  entro  trenta giorni dalla sua costituzione, le
          norme   concernenti   l'organizzazione   interna    e    il
          funzionamento,  la  pianta organica del personale di ruolo,
          che non puo'  eccedere  le  ottanta  unita',  l'ordinamento
          delle  carriere,  nonche',  in  base ai criteri fissati dal
          contratto collettivo di lavoro in  vigore  per  l'Autorita'
          garante  della  concorrenza  e  del  mercato e tenuto conto
          delle specifiche esigenze funzionali  e  organizzative,  il
          trattamento  giuridico  ed  economico  del  personale. Alle
          Autorita' non  si  applicano  le  disposizioni  di  cui  al
          decreto  legislativo  3  febbraio 1993, n. 29, e successive
          modificazioni, fatto salvo quanto previsto dal comma 10 del
          presente articolo.
            29. Il reclutamento del personale di ruolo previsto nella
          pianta organica  di  ciascuna  Autorita'  avviene  mediante
          pubblico  concorso,  ad  eccezione  delle  categorie per le
          quali sono previste assunzioni in base  all'art.  16  della
          legge  28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni.
          In sede di prima attuazione della presente  legge  ciascuna
          Autorita'   provvede   mediante  apposita  selezione  anche
          nell'ambito   del   personale   dipendente   da   pubbliche
          amministrazioni   in   possesso   delle  competenze  e  dei
          requisiti di professionalita' ed esperienza  richiesti  per
          l'espletamento  delle  singole funzioni e tale da garantire
          la  massima  neutralita'  e  imparzialita'  comunque  nella
          misura  massima  del  50 per cento dei posti previsti nella
          pianta organica.
            30. Ciascuna  Autorita'  puo'  assumere,  in  numero  non
          superiore  a  quaranta  unita',  dipendenti con contratto a
          tempo determinato di  durata  non  superiore  a  due  anni,
          nonche'  esperti  e  collaboratori  esterni,  in numero non
          superiore a dieci,  per  specifici  obiettivi  e  contenuti
          professionali,  con contratti a tempo determinato di durata
          non superiore a due anni che possono essere  rinnovati  per
          non piu' di due volte.
            31. Il personale dipendente in servizio anche in forza di
          contratto  a tempo determinato presso le Autorita' non puo'
          assumere altro impiego  o  incarico  ne'  esercitare  altra
          attivita'  professionale, anche se a carattere occasionale.
          Esso, inoltre, non puo' avere interessi diretti o indiretti
          nelle  impre  del  settore.  La  violazione di tali divieti
          costituisce causa di decadenza dall'impiego ed  e'  punita,
          ove  il  fatto  non  costituisca  reato,  con  una sanzione
          amministrativa pecuniaria pari, nel minimo, a 5 milioni  di
          lire,  e, nel massimo, alla maggior somma tra 50 milioni di
          lire e l'importo del corrispettivo percepito.
            32. Entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore
          della  presente legge, sono emanati, ai sensi dell'art. 17,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  uno  o  piu'
          regolamenti  volti  a  trasferire  le  ulteriori competenze
          connesse a quelle attribuite alle Autorita' dalla  presente
          legge nonche' a riorganizzare o a sopprimere gli uffici e a
          rivedere   le   piante   organiche   delle  amministrazioni
          pubbliche interessate  dalla  applicazione  della  presente
          legge  e  cessano  le  competenze esercitate in materia dal
          Comitato   interiministeriale   per    la    programmazione
          economica.  A decorrere dalla data di entrata in vigore dei
          regolamenti di cui  al  presente  comma  sono  abrogate  le
          disposizioni  legislative  e regolamentari che disciplinano
          gli uffici soppressi riorganizzati. I regolamenti  indicano
          le disposizioni abrogate ai sensi del precedente periodo.
            33.   Le  Autorita',  con  riferimento  agli  atti  e  ai
          compomenti delle imprese operanti nei settori sottoposti al
          loro  controllo,  segnalano  all'Autorita'  garante   della
          concorrenza  e  del  mercato  la  sussistenza di ipotesi di
          violazione delle disposizioni della legge 10 ottobre  1990,
          n. 287.
            34.   Per   le   materie   attinenti  alla  tutela  della
          concorrenza, l'Autorita' garante della  concorrenza  e  del
          mercato  esprime  parere  obbligatorio  entro il termine di
          trenta giorni alle amministrazioni pubbliche competenti  in
          ordine alla definizione delle concessioni, dei contratti di
          servizio   e   degli   altri   strumenti   di   regolazione
          dell'esercizio dei servizi nazionali.
            35. Le concessioni rilasciate nei settori di cui al comma
          1,  la  cui  durata  non  puo'  essere  superiore  ad  anni
          quaranta, possono essere onerose, con le eccezioni previste
          dalla normativa vigente.
            36.   L'esercizio   del   servizio   in   concessione  e'
          disciplinato  da  convenzioni  ed  eventuali  contratti  di
          programma  stipulati  tra l'amministrazione concedente e il
          soggetto esercente il servizio, nei quali sono definiti, in
          particolare, l'indicazione degli obiettivi generali,  degli
          scopi  specifici  e  degli obblighi reciproci da perseguire
          nello svolgimento del servizio; le procedure di controllo e
          le sanzioni in caso di inadempimento;  le  modalita'  e  le
          procedure  di indennizzo automatico nonche' le modalita' di
          aggiomanto, revisione e rinnovo del contratto di  programma
          o della convenzione.
            37.  Il  soggetto  esercente  il  servizio  predispone un
          regolamento di servizio nel rispetto dei  principi  di  cui
          alla presente legge e di quanto stabilito negli atti di cui
          al  comma  36.  Le determinazioni delle Autorita' di cui al
          comma 12, lettera h), costituiscono modifica o integrazione
          del regolamento di servizio.
            38.    All'onere   derivante   dall'istituzione   e   dal
          funzionamento  delle  Autorita',  determinato  in  lire   3
          miliardi  per  il  1995 e in lire 20 miliardi, per ciascuna
          Autorita', a decorrere dal 1996, si provvede:
             a) per il 1995, mediante corrispondente riduzione  dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di  previsione  deI
          Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente
          utilizzando    l'accantonamento   relativo   al   Ministero
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
             b) a decorrere dal 1996, mediante contributo di  importo
          non  superiore  all'uno  per  mille  dei ricavi dell'ultimo
          esercizio,  versato  dai  soggetti  esercenti  il  servizio
          stesso; il contributo e' versato entro il 31 luglio di ogni
          anno  nella  misura  e  secondo  le modalita' stabilite con
          decreto del Ministro delle finanze emanato, di concerto con
          il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge.
            39.  Il Ministro delle finanze e' autorizzato ad adeguare
          il contributo a carico dei soggetti esercenti  il  servizio
          in  relazione  agli oneri atti a coprire le effettive spese
          di funzionamento di ciascuna Autorita'.
            40. Le somme di cui al comma 38, lettera b), sono versate
          allo stato di previsione dell'entrata  del  bilancio  dello
          Stato  per  essere  riassegnate  ad un unico capitolo dello
          stato di previsione  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri.
            41.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
            "Art.  3.  (Disposizioni   relative   all'Autorita'   per
          l'energia   elettrica   e   il  gas  e  altre  disposizioni
          concernenti il settore elettrico).   - 1.  In  relazione  a
          quanto  previsto  dall'art.  2,  comma  14,  della presente
          legge,  sono   trasferite   all'Autorita'   per   l'energia
          elettrica  e  il  gas  le  funzioni  in  materia di energia
          elettrica e gas attribuite dall'art. 5,  comma  2,  lettera
          b),  del  decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
          1994, n. 373, al Ministro dell'industria, del  commercio  e
          dell'artigianato,  che  le  esercita,  a norma del predetto
          art.  5,  sino   alla   emanazione   del   regolamento   di
          organizzazione   e   funzionamento  dell'Autorita'  di  cui
          all'art. 2, comma 28, della presente legge.
            2. Per  le  tariffe  relative  ai  servizi  di  fornitura
          dell'energia  elettrica  i  prezzi unitari da applicare per
          tipologia di utenza sono  identici  sull'intero  territorio
          nazionale. Tali tariffe comprendono anche le voci derivanti
          dai   costi  connessi  all'utilizzazione  dei  combustibili
          fossili e agli acquisti di energia da produttori  nazionali
          e  agli  acquisti  di  energia  importata  nonche'  le voci
          derivanti dagli  oneri  connessi  all'incentivazione  della
          nuova  energia  elettrica prodotta con fonti rinnovabili ed
          assimilate. L'Autorita' accerta, inoltre, la sussistenza di
          presupposti delle voci derivanti dalla reintegrazione degli
          oneri  connessi  alla  sospensione  e alla interruzione dei
          lavori per la realizzazione di centrali  nucleari  ed  alla
          chiusura  definitiva delle centrali nucleari, nonche' dalla
          copertura finanziaria delle minori  entrate  connesse  alle
          disposizioni  fiscali  introdotte  in  attuazione del piano
          energetico nazionale, secondo quanto previsto dall'art.  33
          della legge  9  gennaio  1991,  n.  9.  Tali  voci  vengono
          specificate   nella   tariffa.   L'Autorita'   verifica  la
          congruita' dei criteri adottati per determinare i  rimborsi
          degli  oneri  connessi alla sospensione e alla interruzione
          dei  lavori  per  la  realizzazione  di  centrali  nucleari
          nonche'  alla  loro  chiusura,  anche per l'esercizio delle
          competenze di cui al comma 7 del presente articolo.
            3.  L'Autorita',  nell'esercizio  delle  funzioni  e  dei
          poteri di cui all'art. 2, rispettivamente comma 12, lettera
          e),  e  commi  20  e  22,  emana  direttive  per assicurare
          l'individuazione  delle  diverse  componenti   le   tariffe
          nonche' dei tributi e altri oneri.
            4.  Per  l'aggiornamento  delle  tariffe  per la parte al
          netto delle voci di costo di cui al  comma  2,  i  soggetti
          esercenti  il  servizio,  sulla  base  delle variazioni dei
          parametri  di  cui  all'art.   2,   comma   18,   stabiliti
          dall'Autorita'  ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera e),
          nonche' degli eventuali elementi di cui all'art.  2,  comma
          19,   predispongono  la  proposta  di  aggiornamento  delle
          tariffe da sottoporre entro il 30 settembre  di  ogni  anno
          alla  verifica da parte dell'Autorita' nell'esercizio delle
          funzioni  di  cui   all'art.   2,   comma   12.   Trascorsi
          quarantacinque giorni dalla comunicazione della proposta di
          aggiornamento  senza  che  l'Autorita'  abbia verificato la
          proposta la stessa si intende positivamente verificata. Ove
          l'Autorita'  ritenga  necessario   richiedere   notizie   o
          effettuare   approfondimenti,   il   suddetto   termine  e'
          prorogato  di  quindici  giorni.  Le  tariffe  relative  ai
          servizi  di  fornitura  dell'energia  elettrica, aggiornate
          entro il 31 dicembre di ogni anno, entrano in vigore dal  1
          gennaio  dell'anno  successivo. Contestualmente l'Autorita'
          provvede   a   definire   eventuali   aggiornamenti   delle
          perequazioni.
            5.  L'aggiornamento  delle  tariffe in relazione ai costi
          relativi ai  combustibili  fossili,  all'energia  elettrica
          acquistata  da produttori nazionali e importata avviene per
          effetto di meccanismi di calcolo automatici sulla  base  di
          criteri     predefiniti    dall'Autorita'    e    correlati
          all'andamento del mercato.  L'aggiornamento  delle  tariffe
          viene  effettuato a cura dei soggetti esercenti il servizio
          ed  e'  sottoposto   a   successiva   verifica   da   parte
          dell'Autorita'.
            6.  I  sistemi  di  perequazione  tra  i diversi soggetti
          esercenti il servizio  sono  disciplinati  sulla  base  dei
          provvedimenti  generali  emanati  in  materia  dal Ministro
          competente o, dopo l'entrata in vigore dei  regolamenti  di
          cui all'art. 2, comma 28, dall'Autorita'.
            7.   I   provvedimenti   gia'   adottati   dal   Comitato
          interministeriale prezzi e  dal  Ministero  dell'industria,
          del  commercio  e  dell'artigianato  in  materia di energia
          elettrica e di gas conservano piena validita' ed efficacia,
          salvo modifica o abrogazione disposta dal  Ministro,  anche
          nell'atto  di concessione, o dalla Autorita' competente. Il
          provvedimento CIP n. 6 del 29 aprile 1992, pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  109  del  12  maggio  1992,   come
          integrato   e   modificato   dal   decreto   del   Ministro
          dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato  del  4
          agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del
          10  agosto  1994,  si  applica,  per  tutta  la  durata del
          contratto, alle iniziative prescelte, alla data di entrata,
          in vigore della presente legge, ai fini della stipula delle
          convenzioni, anche preliminari, previste  dal  decreto  del
          Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato
          del 25 settembre 1992, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          n.  235  del  6  ottobre  1992,  nonche'  alle  proposte di
          cessione   dell'energia   elettrica   prodotta   da   fonti
          rinnovabili  propriamente dette, presentate all'ENEL S.p.a.
          entro il 31 dicembre 1994 ed alle proposte di  cessione  di
          energia  elettrica  che  utilizzano  gas  d'altoforno  o di
          cokeria presentate alla medesima data, a condizione che  in
          tali  ultimi casi permanga la necessaria attivita' primaria
          dell'azienda.      Conservano   altresi'    efficacia    le
          disposizioni   di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica del 28 gennaio 1994, pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  n.  56 del 9 marzo 1994. Per le altre iniziative
          continua ad applicarsi la normativa vigente,  ivi  compreso
          il  citato  provvedimento  CIP  n. 6 del 1992 ed i relativi
          aggiornamenti previsti dall'art. 22, comma 5, della legge 9
          germaio 1991, n. 9, che terranno conto dei principi di  cui
          all'art. 1 della presente legge.
            8.  Per  i  soggetti  esercenti  il  servizio nel settore
          elettrico la separazione contabile di cui all'art. 2  comma
          12, lettera f), deve essere attuata nel termine di due anni
          dalla  data  di  entrata  in vigore della presente legge, e
          concerne, in particolare, le diverse fasi  di  generazione,
          di  trasmissione  e  di  distribuzione  come  se  le stesse
          fossero  gestite  da  imprese   separate.   Tali   soggetti
          pubblicano nella relazione annuale sulla gestione uno stato
          patrimoniale  e  un  conto  profitti e perdite distinti per
          ogni fase. Fermo restando  quanto  previsto  dall'art.  20,
          primo  comma,  della  legge  29  maggio  1982, n.   308, le
          attivita'  elettriche   gia'   esercitate   dalle   imprese
          elettriche degli enti locali restano affidate in conessione
          da  parte  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio e
          dell'artigianato. I rapporti.  tra  le  imprese  elettriche
          degli  enti  locali  e  l'ENEL  S.p.a.  restano regolati da
          convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 21 della  legge  9
          gennaio 1991, n. 9.
            9. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
          a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".
          Nota all'art. 1, comma 8:
            - Per  il  testo  dell'art.  1,  comma  2,  del  D.L.  n.
          545/1996,  convertito,  con  modificazioni  dalla  legge n.
          650/1996, si vedano le note all'art.  5, comma 2.
          Nota all'art. 1, comma 9:
            - Per il testo della legge n. 481/1995 si vedano le  note
          all'art.  1, comma 6.
          Nota all'art. 1, comma 14:
            -  Il  testo  dell'art. 4, comma 2, del D.L. n. 163/1995,
          convertito, con modificazioni dalla legge n.  273/1995,  e'
          il  seguente:  "2. Con decreto del Ministro per la funzione
          pubblica, di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  il
          dipendente   pubblico  eccedente  puo'  essere  trasferito,
          previo suo assenso, in  altra  pubblica  amministrazione  a
          richiesta di quest'ultima".
            -  Il  testo  dell'art.  12  del  D.L. n. 540/1996, i cui
          effetti sono stati fatti salvi dalla legge n. 650/1996,  e'
          il seguente:
            "Art.  12.  - 1. La tabella A allegata al decreto-legge 1
          dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 29 gennaio 1994, n. 71, che stabilisce  la  dotazione
          organica  del  personale  del Ministero delle poste e delle
          telecomunicazioni, e' sostituita dalla seguente:
                                                            Tabella A
                                 (prevista dall'articolo 12, comma 2)
                  DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE
                      DEL MINISTERO DELLE POSTE
                      E DELLE TELECOMUNICAZIONI
        Qualifica o categoria                      Unita'
                  __                                 __
Dirigente generale ..............................    8 (*)
Dirigente .......................................   52 (**)
9 categoria .....................................  165
8 categoria .....................................  186
7 categoria .....................................  285
6 categoria .....................................  750
5 categoria .....................................  223
4 categoria .....................................  276
3 categoria .....................................  105
2 categoria .....................................   -
                                                ______
                                 Totale . . . .  2.050
          _______
            (*) Di cui uno di livello B con  funzioni  di  segretario
          generale.
            (**)  Di cui ventisei dirigenti amministratori e ventisei
          dirigenti tecnici.
            2. I posti in aumento, rispetto alla  dotazione  organica
          di  cui  alla tabella A prevista dall'art. 12, comma 2, del
          decreto-legge 1 dicembre  1993,  n.  487,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  29  gennaio 1994, n. 71, sono
          contestualmente  portati  in  riduzione  nelle  consistenze
          organiche del personale dell'Ente poste italiane.
            3.  Con  successivo  decreto del Presidente del Consiglio
          dei  Ministri,   da   adottarsi   entro   il   termine   di
          centoventisei  giorni  dalla  data di entrata in vigore del
          presente decreto, su proposta del Ministro  delle  poste  e
          delle   telecomunicazioni,   formulata  di  intesa  con  il
          Dipartimento della funzione pubblica ed  il  Ministero  del
          tesoro e, previa informazione alle organizzazioni sindacali
          maggiormente  rappresentative, si procedera', in esito alle
          risultanze della verifica dei  carichi  di  lavoro,  tenuto
          conto   delle  funzioni  da  trasferirsi  all'autorita'  di
          settore, alla ripartizione delle dotazioni organiche di cui
          al  comma  1  nei  profili  professionali  occorrenti  alle
          strutture  centrali e periferiche nelle quali e' articolato
          il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
            4. Il personale dell'Ente poste italiane che,  alla  data
          del  28  dicembre  1995,  prestava  servizio  in  attivita'
          attribuite alla competenza  del  Ministero  delle  poste  e
          delle  telecomunicazioni dal decreto-legge 1 dicembre 1993,
          n. 487,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  29
          gennaio  1994,  n.  71,  e  quello che, alla data medesima,
          prestava  servizio  in  posizione  di  comando  presso   il
          Ministero  delle poste e delle telecomunicazioni, transita,
          a domanda da  presentare  dagli  interessati  entro  trenta
          giorni dalla predetta data, nei ruoli del Ministero stesso,
          nei limiti della dotazione organica fissata dal comma 1. Al
          predetto  personale  e' attribuito il trattamento giuridico
          ed economico che sarebbe loro spettato  ove  fossero  stati
          inseriti  nell'elenco  allegato  al decreto ministeriale 16
          aprile 1994. Al personale  dell'Ente  poste  italiane  che,
          alla  data  del  1  settembre  1995,  prestava  servizio in
          posizione di comando presso le altre amministrazioni  dello
          Stato  si applicano le vigenti disposizioni sulla mobilita'
          volontaria o concordato. I comandi in atto cessano in  ogni
          caso  a  far  data  dalla  trasformazione  dell'Ente  poste
          italiane in societa' per azioni e,  comunque,  non  possono
          essere  rinnovati per un periodo superiore a due anni dalla
          data del 28 dicembre 1995.
            5. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1, 2,  3
          e  4,  valutato  in  lire  25 miliardi e settecento milioni
          annui a decorrere dal 1996, si provvede, per gli anni 1996,
          1997 e 1998,  mediante  parziale  utilizzo  delle  maggiori
          entrate  derivanti  dall'avvio  del servizio commerciale da
          parte del secondo gestore del servizio pubblico radiomobile
          di  comunicazione  con  il  sistema  europeo   in   tecnica
          digitale, denominato GSM.
            6.  L'Istituto postelegrafonici e' autorizzato ad attuare
          progetti volti al recupero  dell'arretrato  delle  pensioni
          determinatosi in seguito alla data di entrata in vigore del
          decreto-legge  1  dicembre  1993,  n.  487, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  29  gennaio  1994,   n.   71,
          destinando  a  tale scopo appositi stanziamenti di bilancio
          dell'istituto postelegrafonici".
          Nota all'art. 1, comma 18:
            - Per il testo dell'art. 2,  comma  30,  della  legge  n.
          481/1995 si vedano le note all'art. 1, comma 6.
          Nota all'art. 1, comma 19:
            -  Il  testo  dell'art.  13  del D.P.R. n. 382/1980 e' il
          seguente:
            "Art. 13. (Aspettativa  obbligatoria  per  situazioni  di
          incompatibilita').     -  Ferme  restando  le  disposizioni
          vigenti in materia di divieto  di  cumulo  dell'ufficio  di
          professore  con  altri  impieghi  pubblici  o  privati,  il
          professore ordinario e' collocato d'ufficio in  aspettativa
          per  la durata della carica, del mandato o dell'ufficio nei
          seguenti casi:
             1) elezione al Parlamento nazionale od europeo;
             2) nomina alla carica di Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, di Ministro o di Sottosegretario di Stato;
             3) nomina a componente delle istituzioni delle Comunita'
          europee;
             4) nomina a giudice della Corte costituzionale;
             5)  nomina  a presidente o vice presidente dei Consiglio
          nazionale dell'economia e del lavoro;
             6)  nomina  a  membro  del  Consiglio  superiore   della
          magistratura;
             7)   nomina  a  presidente  o  componente  della  giunta
          regionale e a presidente del consiglio regionale;
             8) nomina a presidente della giunta provinciale;
             9) nomina a sindaco del comune capoluogo di provincia;
             10) nomina alle cariche di presidente, di amministratore
          delegato  di   enti   pubblici   a   carattere   nazionale,
          interregionale  o regionale, di enti pubblici economici, di
          societa' a partecipazione pubblica, anche a fini di  lucro.
          Restano  in ogni caso escluse le cariche comunque direttive
          di enti a carattere prevalentemente culturale o scientifico
          e  la  presidenza,  sempre  che  non  remunerata,  di  case
          editrici di pubblicazioni a carattere scientifico;
             11) nomina a direttore, condirettore e vice direttore di
          giornale   quotidiano  o  a  posizione  corrispondente  del
          settore dell'informazione radio-televisiva;
             12)  nomina  a  presidente  o  segretario  nazionale  di
          partiti rappresentati in Parlamento;
             13)  nomine ad incarichi dirigenziali di cui all'art. 16
          del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972,
          n. 748.
            Hanno diritto a richiedere una limitazione dell'attivita'
          didattica i professori di ruolo che ricoprano la carica  di
          rettore,  pro-rettore,  preside  di facolta' e direttori di
          dipartimento,  di  presidente  di  consiglio  di  corso  di
          laurea,   di   componente   del   Consiglio   universitario
          nazionale. La limitazione e' concessa con provvedimento del
          Ministro   della   pubblica   istruzione   e  non  dispensa
          dall'obbligo di svolgere il corso ufficiale.
            Il  professore  che  venga  a  trovarsi  in   una   delle
          situazioni  di  incompatibilita' di cui ai precedenti commi
          deve  darne  comunicazione,  all'atto  della   nomina,   al
          rettore,  che  adotta  il  provvedimento di collocamento in
          aspettativa per la  durata  della  carica,  del  mandato  o
          dell'ufficio.   Nel periodo dell'aspettativa e' corrisposto
          il trattamento economico previsto dalle norme  vigenti  per
          impiegati  civili  dello  Stato  che  versano  in una delle
          situazioni indicate nel primo  comma.  E'  fatto  salvo  il
          disposto dell'art. 47, secondo comma, della legge 24 aprile
          1980,   n.   146.   In   mancanza   di   tali  disposizioni
          l'aspettativa e' senza assegni.
            Il periodo dell'aspettativa, anche quando  questo  ultimo
          sia  senza  assegni,  e'  utile  ai fini della progressione
          nella  carriera,  del  trattamento  di  quiescenza   e   di
          previdenza   secondo   le   norme  vigenti,  nonche'  della
          maturazione dello straordinariato ai sensi  del  precedente
          art. 6.
            Ai  professori  collocati  in aspettativa e' garantita la
          possibilita' di svolgere a domanda, presso l'Universita' in
          cui  sono  titolari,   cicli   di   conferenze,   attivita'
          seminariali ed attivita' di ricerca, anche applicativa, con
          modalita'  e  secondo un calendario da determinare d'intesa
          tra il professore e il consiglio di facolta' e  sentito  il
          consiglio di istituto o di dipartimento, ove istituito.
            Il  presente  articolo  si  applica  anche  ai professori
          collocati fuori ruolo per limiti di eta'".
            - Il testo dell'art. 41 del  D.P.R.  n.  231/1991  e'  il
          seguente:
            "Art.  41.  (Indennita'  di  funzione).-  1. Al personale
          addetto   all'ufficio   ai   sensi   dell'art.   3   spetta
          l'indennita'  di  cui  all'art. 2, primo comma, del decreto
          del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1981, n. 1058".
          Nota all'art. 1, comma 21:
            - Per il testo della legge n. 481/1995 si vedano le  note
          all'art.  1, comma 6.
          Note all'art. 1, comma 22:
            -  Per il testo dell'art. 6, commi 1, 2, 3, 4, 5, 12 e 13
          della legge n. 223/1990 si vedano le note all'art. 1, comma
          6.
            - Il testo dell'art. 8, comma  secondo,  della  legge  n.
          416/1981  e' il seguente: "Il Garante dell'attuazione della
          presente legge presenta per il  tramite  del  Governo  alle
          Presidenze  della  Camera  dei  deputati e del Senato della
          Repubblica   una   relazione   semestrale    sullo    stato
          dell'editoria,   alla   quale   e'  allegato  un  prospetto
          illustrativo delle integrazioni e dei contributi erogati ai
          sensi della presente legge nonche' dei dati di cui al primo
          comma dell'art. 12; riferisce, sulle  materie  affidategli,
          alle  competenti  commissioni  permanenti  della Camera dei
          deputati e del Senato della Repubblica in qualsiasi momento
          ne   venga   richiesto  secondo  i  rispettivi  regolamenti
          parlamentari; esercita  le  altre  funioni  previste  dalla
          presente legge".
            -  Per  il testo dell'art. 6, commi 7 e 8, della legge n.
          223/1990 si vedano le note all'art. 1, comma 6.
          Nota all'art. 1, comma 23:
            - Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988
          e' il  seguente:  "2.  Con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica,   previa   deliberazione   del   Consiglio  dei
          Ministri, sentito il Consiglio di  Stato,  sono  emanati  i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva  assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio   della  potesta'  regolamentare  del  Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono  l'abrogazione  delle norme vigenti, con effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".6>
          Nota all'art. 1, comma 25:
            -  Il  testo  dell'art.  1-bis  del  D.L.  n.   332/1994,
          convertito con modificazioni dalla legge n. 474/1994, e' il
          seguente
            "Art.  1-bis (Regolazione delle tariffe e controllo della
          qualita'  dei  servizi).  -   1.   Le   dismissioni   delle
          partecipazioni  azionarie dello Stato e degli enti pubblici
          nelle societa' di cui all'art.   2  sono  subordinate  alla
          creazione di organismi indipendenti per la regolarizzazione
          delle  tariffe e il controllo della qualita' dei servizi di
          rilevante interesse pubblico".6>
          Nota all'art. 1, comma 27:
            - Il testo dell'art. 33 della legge n.  1034/1971  e'  il
          seguente:
            "Art.  33.  -  Le  sentenze  dei tribunali amministrativi
          regionali sono esecutive.
            Il ricorso in appello al Consiglio di Stato non  sospende
          l'esecuzione della sentenza impugnata.
            Il  Consiglio  di  Stato,  tuttavia, su istanza di parte,
          qualora dall'esecuzione della sentenza  possa  derivare  un
          danno  grave  e  irreparabile, puo' disporre, con ordinanza
          motivata emessa in camera di  consiglio,  che  l'esecuzione
          sia sospesa.
            Sull'istanza   di   sospensione  il  Consiglio  di  Stato
          provvede nella sua prima udienza successiva al deposito del
          ricorso. I difensori delle parti devono essere  sentiti  in
          camera di consiglio, ove ne facciano richiesta".6>
          Nota all'art. 1, comma 28:
            -  Il testo dell'art. 1, comma 1, della legge n. 675/1996
          e' il seguente:
            "Art. 1. (Finalita' e  definizioni).  -  1.  La  presente
          legge  garantisce  che il trattamento dei dati personali si
          svolga nel rispetto dei diritti delle liberta' fondamentali
          nonche'  della  dignita'   delle   persone   fisiche,   con
          particolare  riferimento  alla riservatezza e all'identita'
          personale; garantisce  altresi'  i  diritti  delle  persone
          giuridiche e di ogni altro ente o associazione".6>
          Nota all'art. 1, comma 29:
            -  Il  testo  dell'art.  2621  del  codice  civile  e' il
          seguente:
            "Art. 2621. (False comunicazioni ed illegale ripartizioni
          di utili o di acconti sui dividendi). - Salvo che il  fatto
          costituisca reato piu' grave, sono puniti con la reclusione
          da  uno  a cinque anni e con la multa da lire due milioni a
          venti milioni:
             1) i promotori, i soci fondatori, gli amministratori,  i
          direttori  generali,  i  sindaci  e  i liquidatori, i quali
          nelle relazioni,  nei  bilanci  o  in  altre  comunicazioni
          sociali,  fraudolentemente  espongono fatti non rispondenti
          al vero sulla costituzione o  sulle  condizioni  economiche
          della  societa'  o  nascondono  in  tutto  o in parte fatti
          concernenti le condizioni medesime;
             2) gli amministratori e i  direttori  generali  che,  in
          mancanza  di  bilancio approvato o in difformita' da esso o
          in base  ad  un  bilancio  falso,  sotto  qualunque  forma,
          riscuotono  o pagano utili fittizi o che non possono essere
          distribuiti;
             3)  gli  amministratori  e  i  direttori  generali   che
          distribuiscono acconti sui dividendi:
              a) in violazione dell'art. 2433-bis, primo comma;
              b)  ovvero  in misura superiore all'importo degli utili
          conseguiti  dalla   chiusura   dell'esercizio   precedente,
          diminuito delle quote che devono essere destinate a riserva
          per  obbligo  legale  o  statutario  e  delle perdite degli
          esercizi precedenti e aumentato delle riserve disponibili;
              c) ovvero in  mancanza  di  approvazione  del  bilancio
          dell'esercizio   precedente   o   del  prospetto  contabile
          previsto  nell'art.  2433-bis,  quinto  comma,  oppure   in
          difformita'  da essi, ovvero sulla base di un bilancio o di
          un prospetto contabile falsi".