Art. 3.
                Norme sull'emittenza radiotelevisiva
                                  Disposizione transitoria
  1. E' consentita ai soggetti legittimamente operanti alla  data  di
entrata in vigore della presente legge la prosecuzione dell'esercizio
della  radiodiffusione  sonora  e  televisiva  in  chiaro  in  ambito
nazionale e locale fino al rilascio delle  nuove  concessioni  ovvero
fino  alla  reiezione della domanda e comunque non oltre il 30 aprile
1998.
                                  Concessioni        radiotelevisive:
                                  durata, condizioni, requisiti
  2.  L'Autorita'  approva  il  piano nazionale di assegnazione delle
frequenze di cui all'articolo 2, comma 6, entro e  non  oltre  il  31
gennaio  1998.  Sulla  base del piano nazionale di assegnazione delle
frequenze sono rilasciate, entro e non oltre il 30  aprile  1998,  le
nuove  concessioni  radiotelevisive  private.  Tali  concessioni, che
hanno una durata di sei anni, possono essere rilasciate, nel rispetto
delle condizioni definite in un regolamento  adottato  dall'Autorita'
tenendo  conto  anche  dei principi di cui al comma 3, a societa' per
azioni, in accomandita per azioni, a responsabilita' limitata e coop-
erative.   Le societa' di cui al  presente  comma  devono  essere  di
nazionalita'  italiana  ovvero  di  uno Stato appartenente all'Unione
europea.  Il  controllo  delle  societa'  da  parte  di  soggetti  di
cittadinanza  o  nazionalita'  di  Stati  non appartenenti all'Unione
europea e' consentito a condizione che  detti  Stati  pratichino  nei
confronti dell'Italia un trattamento di effettiva reciprocita', fatte
salve  le  disposizioni  derivanti  da  accordi  internazionali.  Gli
amministratori delle societa' richiedenti la concessione  non  devono
aver riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per delitto non
colposo  superiore  a sei mesi e non devono essere stati sottoposti a
misura di sicurezza o di  prevenzione.    L'Autorita',  limitatamente
alla  radiodiffusione  sonora,  e'  autorizzata  ad una deroga per le
scadenze  previste  al  comma  1  e  per  quelle  previste   per   la
predisposizione del piano nazionale di assegnazione e del conseguente
rilascio   delle  concessioni,  qualora  la  complessita'  del  piano
radiofonico impedisca la sua stesura nei  tempi  indicati.  Il  piano
dovra'  comunque  essere  elaborato  entro  il  31 dicembre 1998 e il
rilascio delle relative concessioni dovra' avvenire entro e non oltre
il 30 aprile 1999. In caso di deroga e'  consentita  la  prosecuzione
dell'esercizio  della  radiodiffusione sonora di cui al comma 1, fino
al rilascio delle nuove concessioni ovvero fino alla reiezione  della
domanda e comunque non oltre il 30 aprile 1999.
                                  Disciplina regolamentare
  3.  Ai  fini  del  rilascio  delle  concessioni  radiotelevisive il
regolamento  di  cui  al  comma  2,  emanato  dopo  aver  sentito  le
associazioni  a  carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti
private, prevede:
    a) per le emittenti radiotelevisive nazionali:
     1) una misura adeguata del capitale e la previsione di norme che
consentano la massima trasparenza societaria anche con riferimento ai
commi 16 e 17 dell'articolo 2;
     2)  una distinzione, fra i soggetti richiedenti, delle emittenti
che, in base al  progetto  editoriale  presentato,  garantiscano  una
proposta   di  produzioni  destinate  a  diversificare  l'offerta  in
relazione  alle  condizioni  di  mercato,  una  quota  rilevante   di
autoproduzione  e  di produzione italiana ed europea, una consistente
programmazione riservata  all'informazione,  un  adeguato  numero  di
addetti, piani di investimento coordinati con il progetto editoriale;
    b)  per  le emittenti radiotelevisive locali e la radiodiffusione
sonora nazionale, i seguenti criteri direttivi:
     1) la semplificazione delle condizioni, dei requisiti soggettivi
e delle procedure di rilascio delle concessioni;
     2) la distinzione  delle  emittenti  radiotelevisive  locali  in
emittenti  aventi  scopi  esclusivamente commerciali ed emittenti con
obblighi di informazione in base a  criteri  che  verranno  stabiliti
dall'Autorita'.   La   possibilita'  di  accedere  a  provvidenze  ed
incentivi, anche gia' previsti da precedenti disposizioni  di  legge,
e'  riservata  in  via  esclusiva  alle  emittenti  con  obblighi  di
informazione ed alle emittenti di cui all'articolo 16, comma 5, della
legge 6 agosto 1990, n. 223;
     3) la previsione di norme atte a favorire la messa in comune  di
strutture di produzione e di trasmissione, gli investimenti tecnici e
produttivi,  le compravendite di aziende, impianti o rami di aziende,
le dismissioni e le fusioni nonche' la costituzione  di  consorzi  di
servizi  e  l'ingresso  delle  emittenti  radiotelevisive  locali nel
mercato dei servizi di telecomunicazioni;
     4) la possibilita' per le emittenti  radiotelevisive  locali  di
trasmettere  programmi  informativi  differenziati  per  non oltre un
quinto delle ore di trasmissione giornaliera in  relazione  alle  di-
verse aree territoriali comprese nel bacino di utenza;
     5)  la previsione di norme specifiche in materia di pubblicita',
sponsorizzazioni e televendite;
     6) in attesa che il Governo emani uno  o  piu'  regolamenti  nei
confronti  degli  esercenti la radiodiffusione sonora e televisiva in
ambito locale, le sanzioni previste dall'articolo 31  della  legge  6
agosto 1990, n. 223, sono ridotte ad un decimo;
     7)  nel  sistema radiotelevisivo nazionale, assumono particolare
valore le emittenti locali che decidono di dedicare almeno il 70  per
cento  della  programmazione monotematica quotidiana a temi di chiara
utilita'  sociale,  quali  salute,  sanita'  e  servizi  sociali,   e
classificabili   come  vere  e  proprie  emittenti  di  servizio.  Le
emittenti locali a programmazione  monotematica  di  chiara  utilita'
sociale dovranno essere considerate anche nella divisione della parte
di pubblicita' pubblica riservata alle emittenti locali ed alle radio
locali  e  nazionali,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dal  comma  1
dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n.  223,  come  sostituito
dall'articolo  11-bis  del  decreto-legge  27  agosto  1993,  n. 323,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993,  n.  422,
e, da ultimo, dall'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 23 ottobre
1996,  n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre
1996, n. 650. Le emittenti locali che assumono le  caratteristiche  e
l'impegno  previsto  dal  primo  periodo hanno diritto prioritario ai
rimborsi ed alle riduzioni tariffarie previsti dall'articolo 7  della
legge  7  agosto 1990, n. 250, e dall'articolo 7 del decreto-legge 27
agosto  1993,  n.  323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
ottobre 1993, n. 422. Ad integrazione delle leggi sopracitate, per le
emittenti locali che dedicano almeno il 70 per  cento  della  propria
programmazione  ad  un tema di chiara utilita' sociale, la misura dei
rimborsi e delle riduzioni viene stabilita  sia  per  le  agenzie  di
informazione,   sia   per  le  spese  elettriche,  telefoniche  e  di
telecomunicazioni,  compreso  l'uso  del  satellite,   nella   misura
prevista dalla norme vigenti.
                                  Riassetto   piano  nazionale  delle
                                  frequenze
  4. Nell'ambito del riassetto del piano  nazionale  di  assegnazione
delle  frequenze,  le  stesse,  in via prioritaria, sono assegnate ai
soggetti titolari della concessione comunitaria.
                                  Copertura del  territorio.  Riserva
                                  di frequenze
  5. Le concessioni relative alle emittenti radiotelevisive in ambito
nazionale  devono  consentire  l'irradiazione dei programmi secondo i
criteri  tecnici  stabiliti  nell'articolo  2  comma  6,  e  comunque
l'irradiazione del segnale in un'area geografica che comprenda almeno
l'80  per  cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia. Le
concessioni relative alle emittenti radiofoniche in ambito  nazionale
devono  consentire  l'irradiazione  del segnale in un area geografica
che comprenda almeno il  60  per  cento  del  territorio  e  tutti  i
capoluoghi  di  provincia.   Il piano nazionale di assegnazione delle
frequenze  riserva  almeno  un  terzo   dei   programmi   irradiabili
all'emittenza  televisiva  locale  e,  di  norma, il 70 per cento dei
programmi irradiabili all'emittenza radiofonica in ambito locale. Nel
piano nazionale di  assegnazione  delle  frequenze  e'  prevista  una
riserva di frequenze:
    a)   per  le  emittenti  radiotelevisive  locali  e  radiofoniche
nazionali che diffondono produzioni culturali, etniche e religiose  e
che  si  impegnano  a  non  trasmettere  piu'  del  5  per  cento  di
pubblicita' per  ogni  ora  di  diffusione.  La  concessione  a  tali
emittenti  puo'  essere  rilasciata  se  le stesse sono costituite da
associazioni riconosciute o non riconosciute,  fondazioni  o  cooper-
ative prive di scopo di lucro;
    b)  per  l'introduzione  del servizio di radiodiffusione sonora e
televisiva digitale cosi' come previsto  dall'articolo  2,  comma  6,
lettera  d).  L'esercizio  della  radiodiffusione sonora e televisiva
digitale e' concesso alla concessionaria del servizio pubblico  e  ai
concessionari  o  autorizzati per la televisione e la radiodiffusione
sonora in modulazione di frequenza, che a tal fine possono costituire
consorzi fra loro o con  altri  concessionari  per  la  gestione  dei
relativi impianti.
                                  Obbligo  di  trasmettere via cavo o
                                  via satellite
  6. Gli esercenti la radiodiffusione televisiva in ambito  nazionale
che  superino  i  limiti  previsti  dall'articolo 2, comma 6, possono
proseguire in via  transitoria,  successivamente  alla  data  del  30
aprile  1998, l'esercizio delle reti eccedenti gli stessi limiti, nel
rispetto  degli  obblighi  stabiliti  per  le   emittenti   nazionali
televisive   destinatarie   di   concessione,  a  condizione  che  le
trasmissioni  siano  effettuate   contemporaneamente   su   frequenze
terrestri e via satellite o via cavo e, successivamente al termine di
cui al comma 7, esclusivamente via cavo o via satellite.
                                  Obbligo  di  trasmettere via cavo o
                                  via satellite
  7. L'Autorita',  in  relazione  all'effettivo  e  congruo  sviluppo
dell'utenza  dei  programmi radiotelevisivi via satellite e via cavo,
indica  il  termine  entro  il  quale  i  programmi  irradiati  dalle
emittenti  di  cui  al comma 6 devono essere trasmessi esclusivamente
via satellite o via cavo.
                                  Assegnazione di frequenze  ritenute
                                  non indispensabili
  8.  All'entrata  in vigore della presente legge l'Autorita' dispone
la cessazione dell'uso delle frequenze che a parere della stessa  non
sono indispensabili ai soggetti esercenti l'attivita' radiotelevisiva
per  l'illuminazione  dell'area di servizio e del bacino. L'Autorita'
assegna, anche in via provvisoria, tali frequenze ai  destinatari  di
concessioni  o  autorizzazioni  radiotelevisive in ambito nazionale e
locale che hanno un grado di copertura della popolazione inferiore al
90 per cento di quella residente nel territorio cui si  riferisce  la
concessione  o  l'autorizzazione. Sono escluse dall'assegnazione, che
comunque e' attuata nel rispetto dei criteri  stabiliti  dalla  Corte
costituzionale  con la sentenza 7 dicembre 1994, n. 420, le emittenti
che trasmettono in  forma  codificata.  Le  disposizioni  di  cui  al
presente   comma   sono   attuate   fino   all'entrata   in  funzione
dell'Autorita' dal Ministero delle comunicazioni.
                                  Ristrutturazione    del    servizio
                                  pubblico radiotelevisivo
  9.  Le  disposizioni  riguardanti i limiti alla raccolta di risorse
economiche di cui alla presente legge  si  applicano  dal  30  aprile
1998.  Entro  la stessa data, la concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo e' tenuta a presentare all'Autorita' un piano per una
ristrutturazione che consenta, pur nell'ambito  dell'unitarieta'  del
servizio  pubblico,  di  trasformare una delle sue reti televisive in
una emittente che non puo' avvalersi di risorse pubblicitarie.    Nel
piano presentato all'Autorita' si prevedono apposite soluzioni per le
regioni  Valle  d'Aosta,  Friuli-Venezia  Giulia  e  per  le province
autonome di Trento e di Bolzano  d'intesa,  rispettivamente,  con  le
regioni e con le province, a tutela delle minoranze linguistiche e in
una  logica di cooperazione transfrontaliera. All'emittente di cui al
secondo periodo non si applicano i limiti previsti  dall'articolo  2,
commi  6  e  8.  L'Autorita',  valutato il piano di ristrutturazione,
sentita la Commissione parlamentare per  l'indirizzo  generale  e  la
vigilanza  dei  servizi  radiotelevisivi, indica il termine entro cui
deve  essere  istituita  l'emittente  di  cui  al   presente   comma,
contestualmente all'indicazione del termine di cui al comma 7.
                                  Diffusione via satellite
  10.  La  diffusione  radiotelevisiva  via  satellite  originata dal
territorio  nazionale,  compresa  quella  in  forma  codificata,   e'
soggetta  ad  autorizzazione  rilasciata  dall'Autorita' ovvero, fino
alla sua costituzione, dal Ministero delle comunicazioni, sulla  base
di un apposito regolamento.
                                  Concessioni   televisive  in  forma
                                  codificata
  11.  Nessun  soggetto  puo'  essere  destinatario    di piu' di una
concessione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale per
la  trasmissione  di  programmi  in  forma  codificata.  I   soggetti
legittimamente  esercenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge piu' reti televisive  in  ambito  nazionale  in  forma
codificata  devono,  ai  fini  di  quanto  previsto  dal  comma 2 del
presente articolo, dal 31 dicembre 1997, trasferire via  cavo  o  via
satellite  le  trasmissioni irradiate da una delle loro reti. Ciascun
operatore puo' proseguire l'esercizio di due reti fino al  30  aprile
1998.  A  partire  dalla data indicata nel precedente periodo la rete
eccedente puo' essere esercitata  in  via  transitoria,  alle  stesse
condizioni e nei termini previsti dai commi 6 e 7. L'Autorita' adotta
un  apposito  regolamento che disciplina le trasmissioni in codice su
frequenze terrestri e tiene conto, nell'indicazione  del  termine  di
cui   al   comma   7,  della  particolare  natura  di  tale  tipo  di
trasmissioni. L'Autorita' ovvero, fino al momento  del  funzionamento
dell'Autorita'  stessa,  il  Ministero  delle  comunicazioni,  in via
provvisoria,  prima  dell'approvazione   del   piano   nazionale   di
assegnazione  delle  frequenze,  assegna le frequenze libere, anche a
seguito del trasferimento su cavo o su satellite delle reti di cui al
presente comma, ai concessionari o autorizzati in ambito nazionale  e
locale che si trovano nelle condizioni previste dal comma 8. Entro il
termine  di  novanta  giorni il Ministero delle comunicazioni adotta,
sulla  base  delle  norme  contenute  nella  presente  legge  e   nel
regolamento  previsto  dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23
ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla  legge  23
dicembre  1996,  n. 650, un regolamento per la disciplina dei servizi
radiotelevisivi via cavo. Sono abrogate le  norme  dell'articolo  11,
commi  1  e  2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, in  contrasto
con la presente legge.
                                  Validita'     effetti    previgente
                                  disciplina sanzionatoria
  12. Restano salvi gli effetti prodottisi in virtu' della previgente
disciplina, in particolare  per  cio'  che  attiene  ai  procedimenti
sanzionatori  in  corso,  alle  violazioni contestate e alle sanzioni
applicate.
                                  Antenne collettive satellitari
  13. A partire dal 1 gennaio 1998 gli  immobili,  composti  da  piu'
unita'   abitative   di   nuova   costruzione  o  quelli  soggetti  a
ristrutturazione  generale,  per  la  ricezione  delle   trasmissioni
radiotelevisive   satellitari   si  avvalgono  di  norma  di  antenne
collettive e possono  installare  o  utilizzare  reti  via  cavo  per
distribuire  nelle  singole  unita' le trasmissioni ricevute mediante
antenne collettive. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore  della  presente  legge  i  comuni  emanano   un   regolamento
sull'installazione  degli  apparati  di  ricezione delle trasmissioni
radiotelevisive satellitari nei centri storici al fine  di  garantire
la salvaguardia degli aspetti paesaggistici.
                                  Agevolazioni  tributarie e modifica
                                  della legge n. 481/1995
  14. Gli interventi per la realizzazione di nuovi impianti o per  la
riqualificazione  di  quelli  esistenti, concernenti la distribuzione
all'interno degli edifici e delle abitazioni di  segnali  provenienti
da  reti  via cavo o via satellite, sono soggetti ad IVA nella misura
del  4  per  cento.  Analoga  misura si applica agli abbonamenti alla
diffusione radiotelevisiva con  accesso  condizionato  effettuata  in
forma  digitale  a mezzo di reti via cavo o via satellite, nonche' ai
relativi decodificatori di utenti.
                                  Agevolazioni tributarie e  modifica
                                  della legge n. 481/1995
  15.  All'articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481,
sono soppresse le seguenti parole: "ivi compreso  ai  soli  fini  del
presente comma l'esercizio del credito,".
                                  Impianti ripetitori di enti locali
  16.  Dopo  l'articolo  43  della  legge  14 aprile 1975, n. 103, e'
inserito il seguente:
   "Art. 43-bis. 1.  L'installazione  e  l'esercizio  di  impianti  e
ripetitori   privati,   destinati  esclusivamente  alla  ricezione  e
trasmissione via etere simultanea ed integrale  dei  programmi  delle
concessionarie   televisive   in  ambito  nazionale  e  locale,  sono
assoggettati  a  preventiva  autorizzazione   del   Ministero   delle
comunicazioni,  il  quale  assegna  le frequenze di funzionamento dei
suddetti impianti. Il  richiedente  deve  allegare  alla  domanda  il
progetto   tecnico   dell'impianto.  L'autorizzazione  e'  rilasciata
esclusivamente ai comuni, comunita' montane o ad altri enti locali  o
consorzi  di enti locali, ed ha estensione territoriale limitata alla
circoscrizione dell'ente richiedente tenendo conto,  tuttavia,  della
particolarita' delle zone di montagna".
                                  Collegamenti particolari
  17.  Le  imprese di radiodiffusione sonora e televisiva operanti in
ambito  locale  possono  effettuare  collegamenti  in   diretta   sia
attraverso  ponti  mobili,  sia attraverso collegamenti temporanei in
occasione di avvenimenti di cronaca, politica,  spettacolo,  cultura,
sport, attualita'.
                                  Acquisizione di concessionarie
  18.  Sono  consentite  le  acquisizioni,  da  parte  di societa' di
capitali, di concessionarie svolgenti  attivita'  di  radiodiffusione
sonora  e  televisiva  di  cui  all'articolo  1  del decreto-legge 23
ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla  legge  23
dicembre   1996,   n.  650,  costituite  in  societa'  cooperative  a
responsabilita' limitata.
                                  Trasferimento impianti  o  rami  di
                                  aziende
  19. Fino al rilascio delle nuove concessioni per la radiodiffusione
sonora  sono  consentiti il trasferimento e la cessione di impianti o
rami di azienda tra concessionari radiofonici nazionali o tra  questi
e  gli  autorizzati di cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14
aprile 1975, n. 103, secondo le  modalita'  di  cui  all'articolo  1,
comma  13, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.
                                  Decorrenza canone di concessione
  20. I canoni di concessione relativi all'emittenza  radiotelevisiva
privata  in ambito locale sono dovuti dal momento del ricevimento del
provvedimento  di  concessione  da  parte  dell'interessato.  Ove  la
concessione venga ricevuta nel corso dell'anno il canone e' dovuto in
proporzione ai mesi intercorrenti con la fine dell'anno stesso.
                                  Limiti  alla  cessione  di azioni o
                                  quote  di  societa'  concessionarie
                                  private
  21.  A  decorrere  dalla  data  di entrata in vigore della presente
legge,  i  trasferimenti  di  azioni   o   di   quote   di   societa'
concessionarie  private  sono  consentiti  a condizione che l'assetto
proprietario che ne derivi sia conforme a quanto stabilito nel  comma
2 del presente articolo.
                                  Norme urbanistiche
  22.  Le  norme  di cui all'articolo 4 della legge 6 agosto 1990, n.
223, si applicano, a condizione che  le  imprese  radiotelevisive  ne
chiedano  l'applicazione,  anche in assenza dei piani di assegnazione
delle frequenze radiofoniche e televisive e dei piani territoriali di
coordinamento. In tal caso si fara' riferimento alle  aree  ove  sono
ubicati  gli  impianti di diffusione e di collegamento eserciti dalle
imprese radiotelevisive.
                                  Differimento termini
  23. Il comma 45 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre  1996,
n.  545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996,
n. 650, e' sostituito dal seguente:
   "45. In sede di prima applicazione i soggetti di cui ai commi  28,
30  e  31  sono  tenuti  ad  ottemperare  ai  provvedimenti di cui ai
suddetti commi entro il 31 ottobre 1997".
                                  Esonero  temporaneo  dal  pagamento
                                  canone
  24.  Il  canone  di  concessione per il servizio di radiodiffusione
sonora digitale terrestre non e'  dovuto  dagli  interessati  per  un
periodo di dieci anni.
 
          Note all'art. 3, comma 3:
            - Il testo dell'art. 16, comma 5, della legge n. 223/1990
          e'   il  seguente:  "5.(*).  La  radiodiffusione  sonora  a
          carattere comunitario e' caratterizzata dall'assenza  dello
          scopo di lucro ed e' esercitata da fondazioni, associazioni
          riconosciute  e  non  riconosciute che siano espressione di
          particolari  istanze  culturali,   etniche,   politiche   e
          religiose, nonche' societa' cooperative costituite ai sensi
          dell'art.   2511 del codice civile, che abbiano per oggetto
          sociale la realizzazione di un servizio di  radiodiffusione
          sonora a carattere culturale, etnico, politico e religioso,
          e  che  provvedano  nello  statuto  le clausole di cui alle
          lettere a), b) e c), dell'art. 26 del  decreto  legislativo
          del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,
          ratificato,  con  modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951,
          n. 302. La relativa concessione e' rilasciata senza obbligo
          di  cauzione,  sia  in  ambito  nazionale  che  locale,  ai
          soggetti  predetti  i  quali  si  obblighino  a trasmettere
          programmi originali autoprodotti che hanno riferimento alle
          istanze indicate per almeno il 50 per cento dell'orario  di
          trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21.
          Non  sono  considerate  programmi originali autoprodotti le
          trasmissioni di brani  musicali  intervallate  da  messaggi
          pubblicitari  e  da  brevi  commenti  del  conduttore della
          stessa trasmissione, cosi' come indicato nel regolamento di
          cui all'art. 36".
            (*)  Vedere  art.  1,  comma  17, della legge 23 dicembre
          1996, n. 650.
            - Per il testo dell'art. 31 della legge n.  223/1990,  si
          vedano le note all'art. 1, comma 6.
            - Il testo dell'art. 9, comma 1, della legge n. 223/1990,
          come  sostituito  dall'art. 11-bis del D.L. 27 agosto 1993,
          n. 323,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  27
          ottobre  1993, n. 422, e, da ultimo, dall'art. 1, comma 10,
          del  D.L.  23  ottobre  1996,  n.  545,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e' il
          seguente:  "Le amministrazioni statali, gli  enti  pubblici
          territoriali,  gli  altri  enti  pubblici,  compresi quelli
          economici, questi  ultimi  limitatamente  alla  pubblicita'
          diffusa  sul  territorio nazionale, sono tenuti a destinare
          alla pubblicita' su emittenti  televisive  locali  operanti
          nei  territori  dei  Paesi  dell'Unione europea, nonche' su
          emittenti radiofoniche  nazionali  e  locali  operanti  nei
          territori  dei medesimi Paesi, almeno il 15 per cento delle
          somme stanziate in bilancio per le campagne pubblicitarie e
          di promozione delle proprie attivita'.  Gli  enti  pubblici
          territoriali, gli altri enti pubblici a rilevanza regionale
          e   locale,   compresi  quelli  economici,  sono  tenuti  a
          destinare, relativamente alla pubblicita'  non  diffusa  in
          ambito  nazionale,  almeno  il  25  per  cento  delle somme
          stanziate in bilancio, per le campagne pubblicitarie  e  di
          promozione delle proprie attivita', su emittenti televisive
          e  radiofoniche  locali  operanti  nei  territori dei Paesi
          dell'Unione europea".
            - Per il testo dell'art. 7 della  legge  n.  250/1990  si
          vedano le note all'art. 2, comma 20.
            -  Per  il  testo  dell'art.  7  del  D.L.  n.  323/1993,
          convertito con modificazioni dalla legge  n.  422/1993,  si
          vedano le note all'art.  2, comma 20.
          Nota all'art. 3, comma 8:
            -  Il  testo della sentenza della Corte costituzionale n.
          420/1994, concernente le  concessioni  radiotelevisive,  e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  51, prima serie
          speciale, del 14 dicembre 1994.
          Note all'art. 3, comma 11:
            - Per  il  testo  dell'art.  1,  comma  2,  del  D.L.  n.
          545/1996,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  n.
          650/1996, si vedano le note all'art.  5, comma 2.
            - Il testo dell'art.  11,  commi  1  e  2,  del  D.L.  n.
          323/1993,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  n.
          422/1993, e' il seguente:
            "1. Le trasmissioni in forma codificata  dovranno  essere
          effettuate esclusivamente a mezzo di impianti di diffusione
          via cavo o da satellite, ai sensi del comma 2.
            2.  Fermo restando quanto previsto dagli articoli 15, 19,
          32 e 37 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e' consentito ai
          soggetti di cui all'art. 1, comma 2, del  decreto-legge  19
          ottobre  1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 17 dicembre 1992, n. 482, per un periodo di due  anni
          dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto,
          l'esercizio  di  emittenti   che   trasmettano   in   forma
          codificata.   Per   consentire  agli  utenti  il  passaggio
          graduale ad un sistema di ricezione esclusivamente a  mezzo
          di   impianti  di  diffusione  via  cavo  o  da  satellite,
          l'esercizio e' altresi' concesso per ulteriori ventiquattro
          mesi,  durante   i   quali   il   segnale   televisivo   e'
          obbligatoriamente diffuso con piu' mezzi trasmissivi".
          Nota all'art. 3, comma 15:
            -  Per  il  testo  dell'art.  1,  comma 2, della legge n.
          481/1995, si vedano le note all'art. 1, comma 6.
          Nota all'art. 3, comma 18:
            -  Per  il  testo  dell'art.  1  del  D.L.  n.  545/1996,
          convertito  con  modificazioni  dalla legge n. 650/1996, si
          vedano le note all'art.  5, comma 2.
          Note all'art. 3, comma 19:
            - Il testo degli articoli 38 e successivi della legge  n.
          103/1975 e' il seguente:
            "Art.  38.  -  L'installazione  e l'esercizio di impianti
          ripetitori destinati esclusivamente alla ricezione ed  alla
          contemporanea   ed   integrale  diffusione  via  etere  nel
          territorio  nazionale  dei  normali  programmi   sonori   e
          televisivi  irradiati  dagli  organismi  esteri esercenti i
          servizi pubblici di radiodiffusione  nei  rispettivi  Paesi
          nonche',  dagli altri organismi regolarmente autorizzati in
          base alle leggi  vigenti  nei  rispettivi  Paesi,  che  non
          risultino  costituiti  allo scopo di diffondere i programmi
          nel territorio italiano,  sono  assoggettati  a  preventiva
          autorizzazione   del   Ministero   delle   poste   e  delle
          telecomunicazioni, cui spetta coordinare tutti i sistemi di
          radiocomunicazioni nel rispetto delle esigenze  prioritarie
          dei  servizi  pubblici  nazionali e del loro sviluppo e, in
          particolare,    l'assegnazione    della    frequenza     di
          funzionamento degli impianti.
            Tali  impianti  comunque  non  debbono interferire con le
          reti del servizio  pubblico  nazionale  di  radiodiffusione
          circolare,  ne' con gli altri servizi di telecomunicazione.
          L'autorizzazione viene rilasciata dal Ministero delle poste
          e delle telecomunciazioni,  previo  parere  favorevole  dei
          Ministeri degli affari esteri, dell'interno e della difesa.
            Gli  impianti  devono  inoltre essere conformi alle norme
          tecniche stabilite dal regolamento di cui all'art. 26.
            Il richiedente deve allegare  alla  domanda  il  progetto
          tecnico dell'impianto".
            "Art.   39.  -  L'autorizzazione  di  cui  al  precedente
          articolo e' rilasciata subordinatamente  al  ricorrere  dei
          seguenti requisiti:
             cittadinanza  italiana  del richiedente, se si tratta di
          persone
           fisiche;
             godimento dei diritti civili e  politici  da  parte  del
          richiedente;
             sede  principale  dell'attivita'  situata nel territorio
          nazionale se si tratta di societa' o persone giuridiche;
             appartenenza  a  Stati  membri della Comunita' economica
          europea che pratichino il trattamento di  reciprocita',  se
          si tratta di soggetti stranieri;
             rispondenza  degli impianti, per i quali la richiesta e'
          avanzata, alle norme del comitato elettrotecnico  italiano,
          a quelle sulla prevenzione degli infortuni, nonche' a tutte
          le altre norme di legge vigenti.
            Il  titolare  dell'autorizzazione incorre nella decadenza
          qualora:
             venga meno uno dei requisiti richiesti per  il  rilascio
          dell'autorizzazione;
             si renda responsabile di gravi e ripetute irregolarita';
             non   ottemperi  ripetutamente  ai  provvedimenti  presi
          dall'autorita' governativa a norma di legge o  ne  ostacoli
          l'esecuzione;
             non  osservi  gli obblighi stabiliti dal presente titolo
          III.
            Le modalita' tecniche per il rilascio dell'autorizzazione
          sono determinate nel regolamento di cui all'art. 26".
            "Art. 40. - L'autorizzazione di cui all'art.  38  obbliga
          il  titolare  ad  eliminare  dai  programmi esteri tutte le
          parti   aventi,   sotto    qualsiasi    forma,    carattere
          pubblicitario (*).
            In  caso di inadempimento dell'obbligo indicato nel comma
          precedente, il titolare  degli  impianti  ripetitori  viene
          diffidato.  In  caso  di  recidiva, gli impianti ripetitori
          sono disattivati e sequestrati, in via amministrativa,  con
          provvedimento    del   Ministro   per   le   poste   e   le
          telecomunicazioni e  l'autorizzazione  viene  revocata;  si
          applicano inoltre le sanzioni di cui all'art. 195 del testo
          unico delle disposizioni legislative in materia postale, di
          bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29  marzo 1973, n. 156, come
          risulta modificato dall'art. 45 della presente legge.
            Le stesse sanzioni si applicano in caso di diffusione  di
          programmi   diversi   da   quelli  per  i  quali  e'  stata
          specificamente rilasciata  l'autorizzazione  o  di  impiego
          degli  impianti per scopi diversi da quelli di cui all'art.
          38".
            "Art.  41.  -  Il   Ministero   delle   poste   e   delle
          telecomunicazioni  puo'  imporre,  in qualsiasi momento, la
          modifica senza indennizzo delle caratteristiche tecniche di
          un  impianto,  qualora  cio'  sia  necessario  per  evitare
          interferenze    al    servizio    pubblico   nazionale   di
          radiodiffusione  e   agli   altri   servizi   pubblici   di
          telecomunicazione.
            Le  autorizzazioni  di  cui  agli  articoli 38 e 43 della
          presente legge sono rilasciate per  un  periodo  di  cinque
          anni e possono essere rinnovate.  Esse non sostituiscono le
          altre  autorizzazioni  previste dalle disposizioni legisla-
          tive vigenti.
            Le  autorizzazioni  di  cui  al  precedente  comma   sono
          soggette    alle  tasse sulle concessioni governative nella
          misura e nei  modi    indicati  dalla  tariffa  annessa  al
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          641, come modificata dal comma seguente.
            (*)  Vedere la sentenza della Corte costituzionale n. 231
          dell'11 ottobre 1985.
            Dopo la voce n. 125 della tariffa approvata  con  decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e'
          aggiunta la seguente:
=====================================================================
 Numero  |Indicazione degli atti | Ammontare|  Modo di |   Note
d'ordine |  soggetti a tassa     |   della  | pagamento|
         |                       |   tassa  |          |
_________|_______________________|__________|__________|_____________
125 bis   Autorizzazione del
          Ministero delle poste e
          delle telecomunicazioni
          avente per oggetto
          l'installazione e
          l'esercizio di impianti
          radio-elettrici per la
          ricezione e la contempo-
          anea ritrasmissione nel
          territorio nazionale di
          programmi televisivi,
          per ciascun impianto:
          a) irradiati da organismi
             di radiodiffusione
             esteri secondo le leggi
             vigenti nei rispettivi
             Paesi:
             tassa di rilascio o di
              rinnovo                500.000   Ordinario
             tassa annuale           350.000   Ordinario
                                                  La   tassa  annuale
                                                  deve         essere
                                                  corrisposta   entro
                                                  il    31    gennaio
                                                  dell'anno   cui  si
                                                  riferisce.
          b) irradiati dalla conces-
             sionaria del servizio
             pubblico di radiodif-
             fusione circolare:
             tassa di rilascio o di
              rinnovo                 50.000   Ordinario
             tassa annuale            30.000   Ordinario
                                                  La  tassa   annuale
                                                  deve         essere
                                                  corrisposta   entro
                                                  il    31    gennaio
                                                  dell'anno  cui   si
                                                  riferisce".
            "Art.  42.  -  Il  titolare  dell'autorizzazione,  di cui
          all'art. 38, e' responsabile delle trasmissioni effettuate.
          Egli risponde dei danni cagionati a  terzi,  in  dipendenza
          sia  della  realizzazione che dell'esercizio dell'impianto,
          come pure in dipendenza delle trasmissioni effettuate.
            Lo  stesso  titolare  e'  responsabile anche agli effetti
          della legge 22 aprile  1941,  n.  633,  e  della  legge  22
          novembre 1973, n. 866".
            "Art.  43.  -  L'installazione  e l'esercizio di impianti
          ripetitori privati, destinati esclusivamente alla ricezione
          e  trasmissione  via  etere  simultanea  ed  integrale  dei
          programmi  televisivi  della  concessionaria  del  servizio
          pubblico  nazionale,   sono   assoggettati   a   preventiva
          autorizzazione   del   Ministero   delle   poste   e  delle
          telecomunicazioni.  Il  Ministero  delle  poste   e   delle
          telecomunicazioni  assegna  le  frequenze  di funzionamento
          degli impianti.
            Gli impianti devono essere conformi alle  norme  tecniche
          stabilite  dal  regolamento  di  cui  all'art.  26 e devono
          essere   compatibili   con   gli   esistenti   servizi   di
          radiodiffusione    e    con    gli    altri    servizi   di
          telecomunicazione.
            Il richiedente deve allegare  alla  domanda  il  progetto
          tecnico dell'impianto.
            I  requisiti  cui  l'autorizzazione  e'  subordinata e le
          cause di decadenza sono quelli indicati all'art. 39.
            Si applica, altresi', per gli impianti di cui al presente
          articolo, il disposto dell'art. 41, ad eccezione del  terzo
          comma.
            Il   titolare   degli  impianti  risponde  di  danni  nei
          confronti di terzi, in  dipendenza  della  realizzazione  e
          dell'esercizio degli impianti stessi.
            L'autorizzazione e' revocata, senza indennizzo, quando la
          zona  viene  servita  da  impianti  delle  reti  televisive
          nazionali.
            Ove gli impianti vengano utilizzati per scopi diversi  da
          quelli  indicati  nel  presente  articolo,  si applicano le
          sanzioni di  cui  all'art.    195  del  testo  unico  delle
          disposizioni  legislative in materia postale, di bancoposta
          e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica  29  marzo  1973,  n.  156,  come  risulta
          modificato   dall'art.      46   della  presenze  legge,  e
          l'autorizzazione viene revocata".
            "Art. 44.  -  I  titolari  degli  impianti  di  cui  agli
          articoli  38  e 43 gia' installati sul territorio nazionale
          devono presentare, entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
          pubblicazione  del  regolamento  di  cui  all'art. 26 della
          presente legge, domanda di autorizzazione  corredata  dalle
          indicazioni delle caratteristiche tecniche degli impianti.
            Il   funzionamento  in  via  provvisoria  degli  impianti
          suddetti     e'     consentito     fino     al     rilascio
          dell''autorizzazione, a condizione che sia stata presentata
          nei  termini  la  domanda  di  cui  al precedente comma,non
          vengano modificate le  caratteristiche  tecniche  operative
          degli  impianti e, per i ripetitori di cui all'art. 38, che
          non siano diffusi messaggi pubblicitari esteri o  nazionali
          (*).
            Ove   sia   accertato  che  l'impianto  non  risponde  ai
          requisiti stabiliti dalla presente legge e dal  regolamento
          di  cui  all'art.  26,  l'autorizzazione  non  puo'  essere
          rilasciata  ed   il   Ministero   delle   poste   e   delle
          telecomunicazioni   diffida   il   titolare   ad   adeguare
          l'impianto entro tre mesi,  trascorsi  i  quali  senza  che
          l'impianto    sia    stato    adeguato,   ne   dispone   la
          disattivazione, da eseguirsi anche di ufficio.
            Sono pure disattivati gli impianti per i  quali  non  sia
          stata  presentata  la  domanda  nel termine di cui al primo
          comma".
            - Per il  testo  dell'art.  1,  comma  13,  del  D.L.  n.
          545/1996,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge n.
          650/1996, si vedano le note all'art.  5, comma 2.
          Nota all'art. 3, comma 22:
            - Il testo dell'art. 4 della  legge  n.  223/1990  e'  il
          seguente:
            "Art.  4  (Norme  urbanistiche).   - 1. Il rilascio della
          concessione di cui all'art.  16  o  della  concessione  per
          servizio  pubblico  equivale  a  dichiarazione  di pubblica
          utilita', indifferibilita' ed urgenza per le opere connesse
          e da' titolo per richiedere alle  autorita'  competenti  le
          necessarie      concessioni   ed   autorizzazioni   per  la
          installazione degli impianti nelle localita'  indicate  dal
          piano   di  assegnazione  e,  conseguentemente,  nei  piani
          territoriali di coordinamento.
            2. I comuni, ricevuta la domanda di concessione  edilizia
          dai  concessionari privati o dalla concessionaria pubblica,
          provvedono  ad  acquisire  o,  se  del  caso,  ad  occupare
          d'urgenza e ad espropriare, ai sensi della legge 22 ottobre
          1971,  n.  865, e successive modificazioni, l'area indicata
          dal piano di  assegnazione  e  dal  piano  territoriale  di
          coordinamento  per l'installazione degli impianti, anche se
          gia' di proprieta' degli stessi richiedenti,  che  viene  a
          far   parte   del   patrimonio  indisponibile  dei  comuni;
          provvedono altresi' a rilasciare la  concessione  edilizia,
          anche  nelle  more  della  procedura  di  esproprio,  ed  a
          concedere contestualmente  ai  richiedenti  il  diritto  di
          superficie   sulle   aree   acquisite   o  espropriate  per
          l'installazione degli impianti.   L'indennita' in  caso  di
          esproprio  e'  determinata  a  norma  dell'art.   13, terzo
          comma, della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sostituendo in
          ogni caso ai  fitti  coacervati  dell'ultimo  decennio,  il
          reddito  dominicale  rivalutato  di  cui agli articoli 22 e
          seguenti del decreto del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre  1973,  n.  597.  La  domanda  si intende accolta
          qualora il comune non deliberi entro novanta  giorni  dalla
          ricezione.
            (*)  Vedere la sentenza della Corte costituzionale n. 231
          dell'11 ottobre 1985.
          La concessione del diritto di superficie ha durata pari  al
          periodo di tempo nel quale il soggetto resta titolare della
          concessione  per radiodiffusione sonora o televisiva ovvero
          delle concessioni per i servizi  di  telecomunicazione.  La
          delibera  di  concessione  del  diritto  di  superficie  e'
          accompagnata  da  una  convenzione  tra  il  comune  ed  il
          concessionario,  da  stipularsi  per atto pubblico, che' e'
          trascritto  presso  il  competente  ufficio  dei   registri
          immobiliari.   La   convenzione   prevede   un   canone  di
          concessione secondo  parametri  che  saranno  definiti  nel
          regolamento  di  cui  all'art. 36, nonche' il corrispettivo
          delle opere  di  urbanizzazione,  i  termini  di  inizio  e
          ultimazione  dei  lavori  connessi  agli  edifici  ed  agli
          impianti,  le  sanzioni  in  caso  di  inosservanza   degli
          obblighi posti con l'atto di concessione.
            3.  Nei  casi  di  estinzione  della  concessione  per la
          radiodiffusione sonora o televisiva  di  cui  al  comma  21
          dell'art.  16 o della concessione per servizio pubblico, il
          comune revoca il diritto di superficie,  che  e'  concesso,
          previa   domanda   al   concessionario   privato   o   alla
          concessionaria pubblica eventualmente subentranti.  Per  la
          domanda valgono le norme di cui al comma 2.
            4.  Il  soggetto al quale e' stato revocato il diritto di
          superficie e' tenuto, a richiesta del soggetto subentrante,
          a rimuovere i propri impianti ovvero a venderli allo stesso
          soggetto  subentrante.  In  entrambi  i  casi  il  soggetto
          subentrante  liquida al soggetto al quale e' stato revocato
          il diritto di  superficie  una  somma  determinata  tenendo
          conto  delle  spese  sostenute  per  l'installazione  degli
          impianti e dell'ammortamento verificatosi fino alla data di
          revoca del diritto di superficie, nonche'  delle  eventuali
          spese  di rimozione; secondo modalita' che saranno definite
          dal regolamento di cui all'art. 36.
            5. Le norme di cui al presente articolo non si  applicano
          alle  aree  su cui insistono gli impianti di privati di cui
          all'art. 32 nelle more della  pronuncia  sulla  domanda  di
          concessione,  nonche'  per  il  periodo di tempo in cui gli
          stessi soggetti restano titolari della concessione, a  meno
          che  tali  soggetti  non  ne nchiedano l'applicazione.   Le
          norme di cui al presente articolo non si applicano altresi'
          alle   aree   su   cui   insistono   gli   impianti   della
          concessionaria  pubblica,  in funzione alla data di entrata
          in vigore della presente legge, fino alla estinzione  della
          concessione,  a  meno  che  la stessa concessionaria non ne
          richieda l'applicazione.
            6. Le norme di cui  al  presente  articolo  si  applicano
          anche  alle autorizzazioni concesse ai sensi degli articoli
          38 e 43 della legge 14 aprile 1975, n. 103".
          Nota all'art. 3, comma 23:
            - Per il  testo  dell'art.  1,  comma  45,  del  D.L.  n.
          545/1996,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  n.
          650/1996, si vedano le note all'art.  5, comma 2.