Art. 3. Norme sull'emittenza radiotelevisiva Disposizione transitoria 1. E' consentita ai soggetti legittimamente operanti alla data di entrata in vigore della presente legge la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva in chiaro in ambito nazionale e locale fino al rilascio delle nuove concessioni ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre il 30 aprile 1998. Concessioni radiotelevisive: durata, condizioni, requisiti 2. L'Autorita' approva il piano nazionale di assegnazione delle frequenze di cui all'articolo 2, comma 6, entro e non oltre il 31 gennaio 1998. Sulla base del piano nazionale di assegnazione delle frequenze sono rilasciate, entro e non oltre il 30 aprile 1998, le nuove concessioni radiotelevisive private. Tali concessioni, che hanno una durata di sei anni, possono essere rilasciate, nel rispetto delle condizioni definite in un regolamento adottato dall'Autorita' tenendo conto anche dei principi di cui al comma 3, a societa' per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilita' limitata e coop- erative. Le societa' di cui al presente comma devono essere di nazionalita' italiana ovvero di uno Stato appartenente all'Unione europea. Il controllo delle societa' da parte di soggetti di cittadinanza o nazionalita' di Stati non appartenenti all'Unione europea e' consentito a condizione che detti Stati pratichino nei confronti dell'Italia un trattamento di effettiva reciprocita', fatte salve le disposizioni derivanti da accordi internazionali. Gli amministratori delle societa' richiedenti la concessione non devono aver riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e non devono essere stati sottoposti a misura di sicurezza o di prevenzione. L'Autorita', limitatamente alla radiodiffusione sonora, e' autorizzata ad una deroga per le scadenze previste al comma 1 e per quelle previste per la predisposizione del piano nazionale di assegnazione e del conseguente rilascio delle concessioni, qualora la complessita' del piano radiofonico impedisca la sua stesura nei tempi indicati. Il piano dovra' comunque essere elaborato entro il 31 dicembre 1998 e il rilascio delle relative concessioni dovra' avvenire entro e non oltre il 30 aprile 1999. In caso di deroga e' consentita la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione sonora di cui al comma 1, fino al rilascio delle nuove concessioni ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre il 30 aprile 1999. Disciplina regolamentare 3. Ai fini del rilascio delle concessioni radiotelevisive il regolamento di cui al comma 2, emanato dopo aver sentito le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private, prevede: a) per le emittenti radiotelevisive nazionali: 1) una misura adeguata del capitale e la previsione di norme che consentano la massima trasparenza societaria anche con riferimento ai commi 16 e 17 dell'articolo 2; 2) una distinzione, fra i soggetti richiedenti, delle emittenti che, in base al progetto editoriale presentato, garantiscano una proposta di produzioni destinate a diversificare l'offerta in relazione alle condizioni di mercato, una quota rilevante di autoproduzione e di produzione italiana ed europea, una consistente programmazione riservata all'informazione, un adeguato numero di addetti, piani di investimento coordinati con il progetto editoriale; b) per le emittenti radiotelevisive locali e la radiodiffusione sonora nazionale, i seguenti criteri direttivi: 1) la semplificazione delle condizioni, dei requisiti soggettivi e delle procedure di rilascio delle concessioni; 2) la distinzione delle emittenti radiotelevisive locali in emittenti aventi scopi esclusivamente commerciali ed emittenti con obblighi di informazione in base a criteri che verranno stabiliti dall'Autorita'. La possibilita' di accedere a provvidenze ed incentivi, anche gia' previsti da precedenti disposizioni di legge, e' riservata in via esclusiva alle emittenti con obblighi di informazione ed alle emittenti di cui all'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223; 3) la previsione di norme atte a favorire la messa in comune di strutture di produzione e di trasmissione, gli investimenti tecnici e produttivi, le compravendite di aziende, impianti o rami di aziende, le dismissioni e le fusioni nonche' la costituzione di consorzi di servizi e l'ingresso delle emittenti radiotelevisive locali nel mercato dei servizi di telecomunicazioni; 4) la possibilita' per le emittenti radiotelevisive locali di trasmettere programmi informativi differenziati per non oltre un quinto delle ore di trasmissione giornaliera in relazione alle di- verse aree territoriali comprese nel bacino di utenza; 5) la previsione di norme specifiche in materia di pubblicita', sponsorizzazioni e televendite; 6) in attesa che il Governo emani uno o piu' regolamenti nei confronti degli esercenti la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, le sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono ridotte ad un decimo; 7) nel sistema radiotelevisivo nazionale, assumono particolare valore le emittenti locali che decidono di dedicare almeno il 70 per cento della programmazione monotematica quotidiana a temi di chiara utilita' sociale, quali salute, sanita' e servizi sociali, e classificabili come vere e proprie emittenti di servizio. Le emittenti locali a programmazione monotematica di chiara utilita' sociale dovranno essere considerate anche nella divisione della parte di pubblicita' pubblica riservata alle emittenti locali ed alle radio locali e nazionali, ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, come sostituito dall'articolo 11-bis del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, e, da ultimo, dall'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650. Le emittenti locali che assumono le caratteristiche e l'impegno previsto dal primo periodo hanno diritto prioritario ai rimborsi ed alle riduzioni tariffarie previsti dall'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dall'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422. Ad integrazione delle leggi sopracitate, per le emittenti locali che dedicano almeno il 70 per cento della propria programmazione ad un tema di chiara utilita' sociale, la misura dei rimborsi e delle riduzioni viene stabilita sia per le agenzie di informazione, sia per le spese elettriche, telefoniche e di telecomunicazioni, compreso l'uso del satellite, nella misura prevista dalla norme vigenti. Riassetto piano nazionale delle frequenze 4. Nell'ambito del riassetto del piano nazionale di assegnazione delle frequenze, le stesse, in via prioritaria, sono assegnate ai soggetti titolari della concessione comunitaria. Copertura del territorio. Riserva di frequenze 5. Le concessioni relative alle emittenti radiotelevisive in ambito nazionale devono consentire l'irradiazione dei programmi secondo i criteri tecnici stabiliti nell'articolo 2 comma 6, e comunque l'irradiazione del segnale in un'area geografica che comprenda almeno l'80 per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia. Le concessioni relative alle emittenti radiofoniche in ambito nazionale devono consentire l'irradiazione del segnale in un area geografica che comprenda almeno il 60 per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia. Il piano nazionale di assegnazione delle frequenze riserva almeno un terzo dei programmi irradiabili all'emittenza televisiva locale e, di norma, il 70 per cento dei programmi irradiabili all'emittenza radiofonica in ambito locale. Nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze e' prevista una riserva di frequenze: a) per le emittenti radiotelevisive locali e radiofoniche nazionali che diffondono produzioni culturali, etniche e religiose e che si impegnano a non trasmettere piu' del 5 per cento di pubblicita' per ogni ora di diffusione. La concessione a tali emittenti puo' essere rilasciata se le stesse sono costituite da associazioni riconosciute o non riconosciute, fondazioni o cooper- ative prive di scopo di lucro; b) per l'introduzione del servizio di radiodiffusione sonora e televisiva digitale cosi' come previsto dall'articolo 2, comma 6, lettera d). L'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva digitale e' concesso alla concessionaria del servizio pubblico e ai concessionari o autorizzati per la televisione e la radiodiffusione sonora in modulazione di frequenza, che a tal fine possono costituire consorzi fra loro o con altri concessionari per la gestione dei relativi impianti. Obbligo di trasmettere via cavo o via satellite 6. Gli esercenti la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale che superino i limiti previsti dall'articolo 2, comma 6, possono proseguire in via transitoria, successivamente alla data del 30 aprile 1998, l'esercizio delle reti eccedenti gli stessi limiti, nel rispetto degli obblighi stabiliti per le emittenti nazionali televisive destinatarie di concessione, a condizione che le trasmissioni siano effettuate contemporaneamente su frequenze terrestri e via satellite o via cavo e, successivamente al termine di cui al comma 7, esclusivamente via cavo o via satellite. Obbligo di trasmettere via cavo o via satellite 7. L'Autorita', in relazione all'effettivo e congruo sviluppo dell'utenza dei programmi radiotelevisivi via satellite e via cavo, indica il termine entro il quale i programmi irradiati dalle emittenti di cui al comma 6 devono essere trasmessi esclusivamente via satellite o via cavo. Assegnazione di frequenze ritenute non indispensabili 8. All'entrata in vigore della presente legge l'Autorita' dispone la cessazione dell'uso delle frequenze che a parere della stessa non sono indispensabili ai soggetti esercenti l'attivita' radiotelevisiva per l'illuminazione dell'area di servizio e del bacino. L'Autorita' assegna, anche in via provvisoria, tali frequenze ai destinatari di concessioni o autorizzazioni radiotelevisive in ambito nazionale e locale che hanno un grado di copertura della popolazione inferiore al 90 per cento di quella residente nel territorio cui si riferisce la concessione o l'autorizzazione. Sono escluse dall'assegnazione, che comunque e' attuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Corte costituzionale con la sentenza 7 dicembre 1994, n. 420, le emittenti che trasmettono in forma codificata. Le disposizioni di cui al presente comma sono attuate fino all'entrata in funzione dell'Autorita' dal Ministero delle comunicazioni. Ristrutturazione del servizio pubblico radiotelevisivo 9. Le disposizioni riguardanti i limiti alla raccolta di risorse economiche di cui alla presente legge si applicano dal 30 aprile 1998. Entro la stessa data, la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e' tenuta a presentare all'Autorita' un piano per una ristrutturazione che consenta, pur nell'ambito dell'unitarieta' del servizio pubblico, di trasformare una delle sue reti televisive in una emittente che non puo' avvalersi di risorse pubblicitarie. Nel piano presentato all'Autorita' si prevedono apposite soluzioni per le regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e per le province autonome di Trento e di Bolzano d'intesa, rispettivamente, con le regioni e con le province, a tutela delle minoranze linguistiche e in una logica di cooperazione transfrontaliera. All'emittente di cui al secondo periodo non si applicano i limiti previsti dall'articolo 2, commi 6 e 8. L'Autorita', valutato il piano di ristrutturazione, sentita la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, indica il termine entro cui deve essere istituita l'emittente di cui al presente comma, contestualmente all'indicazione del termine di cui al comma 7. Diffusione via satellite 10. La diffusione radiotelevisiva via satellite originata dal territorio nazionale, compresa quella in forma codificata, e' soggetta ad autorizzazione rilasciata dall'Autorita' ovvero, fino alla sua costituzione, dal Ministero delle comunicazioni, sulla base di un apposito regolamento. Concessioni televisive in forma codificata 11. Nessun soggetto puo' essere destinatario di piu' di una concessione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale per la trasmissione di programmi in forma codificata. I soggetti legittimamente esercenti alla data di entrata in vigore della presente legge piu' reti televisive in ambito nazionale in forma codificata devono, ai fini di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, dal 31 dicembre 1997, trasferire via cavo o via satellite le trasmissioni irradiate da una delle loro reti. Ciascun operatore puo' proseguire l'esercizio di due reti fino al 30 aprile 1998. A partire dalla data indicata nel precedente periodo la rete eccedente puo' essere esercitata in via transitoria, alle stesse condizioni e nei termini previsti dai commi 6 e 7. L'Autorita' adotta un apposito regolamento che disciplina le trasmissioni in codice su frequenze terrestri e tiene conto, nell'indicazione del termine di cui al comma 7, della particolare natura di tale tipo di trasmissioni. L'Autorita' ovvero, fino al momento del funzionamento dell'Autorita' stessa, il Ministero delle comunicazioni, in via provvisoria, prima dell'approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze, assegna le frequenze libere, anche a seguito del trasferimento su cavo o su satellite delle reti di cui al presente comma, ai concessionari o autorizzati in ambito nazionale e locale che si trovano nelle condizioni previste dal comma 8. Entro il termine di novanta giorni il Ministero delle comunicazioni adotta, sulla base delle norme contenute nella presente legge e nel regolamento previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, un regolamento per la disciplina dei servizi radiotelevisivi via cavo. Sono abrogate le norme dell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, in contrasto con la presente legge. Validita' effetti previgente disciplina sanzionatoria 12. Restano salvi gli effetti prodottisi in virtu' della previgente disciplina, in particolare per cio' che attiene ai procedimenti sanzionatori in corso, alle violazioni contestate e alle sanzioni applicate. Antenne collettive satellitari 13. A partire dal 1 gennaio 1998 gli immobili, composti da piu' unita' abitative di nuova costruzione o quelli soggetti a ristrutturazione generale, per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari si avvalgono di norma di antenne collettive e possono installare o utilizzare reti via cavo per distribuire nelle singole unita' le trasmissioni ricevute mediante antenne collettive. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni emanano un regolamento sull'installazione degli apparati di ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari nei centri storici al fine di garantire la salvaguardia degli aspetti paesaggistici. Agevolazioni tributarie e modifica della legge n. 481/1995 14. Gli interventi per la realizzazione di nuovi impianti o per la riqualificazione di quelli esistenti, concernenti la distribuzione all'interno degli edifici e delle abitazioni di segnali provenienti da reti via cavo o via satellite, sono soggetti ad IVA nella misura del 4 per cento. Analoga misura si applica agli abbonamenti alla diffusione radiotelevisiva con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite, nonche' ai relativi decodificatori di utenti. Agevolazioni tributarie e modifica della legge n. 481/1995 15. All'articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono soppresse le seguenti parole: "ivi compreso ai soli fini del presente comma l'esercizio del credito,". Impianti ripetitori di enti locali 16. Dopo l'articolo 43 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e' inserito il seguente: "Art. 43-bis. 1. L'installazione e l'esercizio di impianti e ripetitori privati, destinati esclusivamente alla ricezione e trasmissione via etere simultanea ed integrale dei programmi delle concessionarie televisive in ambito nazionale e locale, sono assoggettati a preventiva autorizzazione del Ministero delle comunicazioni, il quale assegna le frequenze di funzionamento dei suddetti impianti. Il richiedente deve allegare alla domanda il progetto tecnico dell'impianto. L'autorizzazione e' rilasciata esclusivamente ai comuni, comunita' montane o ad altri enti locali o consorzi di enti locali, ed ha estensione territoriale limitata alla circoscrizione dell'ente richiedente tenendo conto, tuttavia, della particolarita' delle zone di montagna". Collegamenti particolari 17. Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva operanti in ambito locale possono effettuare collegamenti in diretta sia attraverso ponti mobili, sia attraverso collegamenti temporanei in occasione di avvenimenti di cronaca, politica, spettacolo, cultura, sport, attualita'. Acquisizione di concessionarie 18. Sono consentite le acquisizioni, da parte di societa' di capitali, di concessionarie svolgenti attivita' di radiodiffusione sonora e televisiva di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, costituite in societa' cooperative a responsabilita' limitata. Trasferimento impianti o rami di aziende 19. Fino al rilascio delle nuove concessioni per la radiodiffusione sonora sono consentiti il trasferimento e la cessione di impianti o rami di azienda tra concessionari radiofonici nazionali o tra questi e gli autorizzati di cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, secondo le modalita' di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650. Decorrenza canone di concessione 20. I canoni di concessione relativi all'emittenza radiotelevisiva privata in ambito locale sono dovuti dal momento del ricevimento del provvedimento di concessione da parte dell'interessato. Ove la concessione venga ricevuta nel corso dell'anno il canone e' dovuto in proporzione ai mesi intercorrenti con la fine dell'anno stesso. Limiti alla cessione di azioni o quote di societa' concessionarie private 21. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i trasferimenti di azioni o di quote di societa' concessionarie private sono consentiti a condizione che l'assetto proprietario che ne derivi sia conforme a quanto stabilito nel comma 2 del presente articolo. Norme urbanistiche 22. Le norme di cui all'articolo 4 della legge 6 agosto 1990, n. 223, si applicano, a condizione che le imprese radiotelevisive ne chiedano l'applicazione, anche in assenza dei piani di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive e dei piani territoriali di coordinamento. In tal caso si fara' riferimento alle aree ove sono ubicati gli impianti di diffusione e di collegamento eserciti dalle imprese radiotelevisive. Differimento termini 23. Il comma 45 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e' sostituito dal seguente: "45. In sede di prima applicazione i soggetti di cui ai commi 28, 30 e 31 sono tenuti ad ottemperare ai provvedimenti di cui ai suddetti commi entro il 31 ottobre 1997". Esonero temporaneo dal pagamento canone 24. Il canone di concessione per il servizio di radiodiffusione sonora digitale terrestre non e' dovuto dagli interessati per un periodo di dieci anni.
Note all'art. 3, comma 3: - Il testo dell'art. 16, comma 5, della legge n. 223/1990 e' il seguente: "5.(*). La radiodiffusione sonora a carattere comunitario e' caratterizzata dall'assenza dello scopo di lucro ed e' esercitata da fondazioni, associazioni riconosciute e non riconosciute che siano espressione di particolari istanze culturali, etniche, politiche e religiose, nonche' societa' cooperative costituite ai sensi dell'art. 2511 del codice civile, che abbiano per oggetto sociale la realizzazione di un servizio di radiodiffusione sonora a carattere culturale, etnico, politico e religioso, e che provvedano nello statuto le clausole di cui alle lettere a), b) e c), dell'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302. La relativa concessione e' rilasciata senza obbligo di cauzione, sia in ambito nazionale che locale, ai soggetti predetti i quali si obblighino a trasmettere programmi originali autoprodotti che hanno riferimento alle istanze indicate per almeno il 50 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21. Non sono considerate programmi originali autoprodotti le trasmissioni di brani musicali intervallate da messaggi pubblicitari e da brevi commenti del conduttore della stessa trasmissione, cosi' come indicato nel regolamento di cui all'art. 36". (*) Vedere art. 1, comma 17, della legge 23 dicembre 1996, n. 650. - Per il testo dell'art. 31 della legge n. 223/1990, si vedano le note all'art. 1, comma 6. - Il testo dell'art. 9, comma 1, della legge n. 223/1990, come sostituito dall'art. 11-bis del D.L. 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, e, da ultimo, dall'art. 1, comma 10, del D.L. 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e' il seguente: "Le amministrazioni statali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici, compresi quelli economici, questi ultimi limitatamente alla pubblicita' diffusa sul territorio nazionale, sono tenuti a destinare alla pubblicita' su emittenti televisive locali operanti nei territori dei Paesi dell'Unione europea, nonche' su emittenti radiofoniche nazionali e locali operanti nei territori dei medesimi Paesi, almeno il 15 per cento delle somme stanziate in bilancio per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attivita'. Gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici a rilevanza regionale e locale, compresi quelli economici, sono tenuti a destinare, relativamente alla pubblicita' non diffusa in ambito nazionale, almeno il 25 per cento delle somme stanziate in bilancio, per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attivita', su emittenti televisive e radiofoniche locali operanti nei territori dei Paesi dell'Unione europea". - Per il testo dell'art. 7 della legge n. 250/1990 si vedano le note all'art. 2, comma 20. - Per il testo dell'art. 7 del D.L. n. 323/1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 422/1993, si vedano le note all'art. 2, comma 20. Nota all'art. 3, comma 8: - Il testo della sentenza della Corte costituzionale n. 420/1994, concernente le concessioni radiotelevisive, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51, prima serie speciale, del 14 dicembre 1994. Note all'art. 3, comma 11: - Per il testo dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 545/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 650/1996, si vedano le note all'art. 5, comma 2. - Il testo dell'art. 11, commi 1 e 2, del D.L. n. 323/1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 422/1993, e' il seguente: "1. Le trasmissioni in forma codificata dovranno essere effettuate esclusivamente a mezzo di impianti di diffusione via cavo o da satellite, ai sensi del comma 2. 2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 15, 19, 32 e 37 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e' consentito ai soggetti di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'esercizio di emittenti che trasmettano in forma codificata. Per consentire agli utenti il passaggio graduale ad un sistema di ricezione esclusivamente a mezzo di impianti di diffusione via cavo o da satellite, l'esercizio e' altresi' concesso per ulteriori ventiquattro mesi, durante i quali il segnale televisivo e' obbligatoriamente diffuso con piu' mezzi trasmissivi". Nota all'art. 3, comma 15: - Per il testo dell'art. 1, comma 2, della legge n. 481/1995, si vedano le note all'art. 1, comma 6. Nota all'art. 3, comma 18: - Per il testo dell'art. 1 del D.L. n. 545/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 650/1996, si vedano le note all'art. 5, comma 2. Note all'art. 3, comma 19: - Il testo degli articoli 38 e successivi della legge n. 103/1975 e' il seguente: "Art. 38. - L'installazione e l'esercizio di impianti ripetitori destinati esclusivamente alla ricezione ed alla contemporanea ed integrale diffusione via etere nel territorio nazionale dei normali programmi sonori e televisivi irradiati dagli organismi esteri esercenti i servizi pubblici di radiodiffusione nei rispettivi Paesi nonche', dagli altri organismi regolarmente autorizzati in base alle leggi vigenti nei rispettivi Paesi, che non risultino costituiti allo scopo di diffondere i programmi nel territorio italiano, sono assoggettati a preventiva autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, cui spetta coordinare tutti i sistemi di radiocomunicazioni nel rispetto delle esigenze prioritarie dei servizi pubblici nazionali e del loro sviluppo e, in particolare, l'assegnazione della frequenza di funzionamento degli impianti. Tali impianti comunque non debbono interferire con le reti del servizio pubblico nazionale di radiodiffusione circolare, ne' con gli altri servizi di telecomunicazione. L'autorizzazione viene rilasciata dal Ministero delle poste e delle telecomunciazioni, previo parere favorevole dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno e della difesa. Gli impianti devono inoltre essere conformi alle norme tecniche stabilite dal regolamento di cui all'art. 26. Il richiedente deve allegare alla domanda il progetto tecnico dell'impianto". "Art. 39. - L'autorizzazione di cui al precedente articolo e' rilasciata subordinatamente al ricorrere dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana del richiedente, se si tratta di persone fisiche; godimento dei diritti civili e politici da parte del richiedente; sede principale dell'attivita' situata nel territorio nazionale se si tratta di societa' o persone giuridiche; appartenenza a Stati membri della Comunita' economica europea che pratichino il trattamento di reciprocita', se si tratta di soggetti stranieri; rispondenza degli impianti, per i quali la richiesta e' avanzata, alle norme del comitato elettrotecnico italiano, a quelle sulla prevenzione degli infortuni, nonche' a tutte le altre norme di legge vigenti. Il titolare dell'autorizzazione incorre nella decadenza qualora: venga meno uno dei requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione; si renda responsabile di gravi e ripetute irregolarita'; non ottemperi ripetutamente ai provvedimenti presi dall'autorita' governativa a norma di legge o ne ostacoli l'esecuzione; non osservi gli obblighi stabiliti dal presente titolo III. Le modalita' tecniche per il rilascio dell'autorizzazione sono determinate nel regolamento di cui all'art. 26". "Art. 40. - L'autorizzazione di cui all'art. 38 obbliga il titolare ad eliminare dai programmi esteri tutte le parti aventi, sotto qualsiasi forma, carattere pubblicitario (*). In caso di inadempimento dell'obbligo indicato nel comma precedente, il titolare degli impianti ripetitori viene diffidato. In caso di recidiva, gli impianti ripetitori sono disattivati e sequestrati, in via amministrativa, con provvedimento del Ministro per le poste e le telecomunicazioni e l'autorizzazione viene revocata; si applicano inoltre le sanzioni di cui all'art. 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, come risulta modificato dall'art. 45 della presente legge. Le stesse sanzioni si applicano in caso di diffusione di programmi diversi da quelli per i quali e' stata specificamente rilasciata l'autorizzazione o di impiego degli impianti per scopi diversi da quelli di cui all'art. 38". "Art. 41. - Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni puo' imporre, in qualsiasi momento, la modifica senza indennizzo delle caratteristiche tecniche di un impianto, qualora cio' sia necessario per evitare interferenze al servizio pubblico nazionale di radiodiffusione e agli altri servizi pubblici di telecomunicazione. Le autorizzazioni di cui agli articoli 38 e 43 della presente legge sono rilasciate per un periodo di cinque anni e possono essere rinnovate. Esse non sostituiscono le altre autorizzazioni previste dalle disposizioni legisla- tive vigenti. Le autorizzazioni di cui al precedente comma sono soggette alle tasse sulle concessioni governative nella misura e nei modi indicati dalla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come modificata dal comma seguente. (*) Vedere la sentenza della Corte costituzionale n. 231 dell'11 ottobre 1985. Dopo la voce n. 125 della tariffa approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e' aggiunta la seguente: ===================================================================== Numero |Indicazione degli atti | Ammontare| Modo di | Note d'ordine | soggetti a tassa | della | pagamento| | | tassa | | _________|_______________________|__________|__________|_____________ 125 bis Autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni avente per oggetto l'installazione e l'esercizio di impianti radio-elettrici per la ricezione e la contempo- anea ritrasmissione nel territorio nazionale di programmi televisivi, per ciascun impianto: a) irradiati da organismi di radiodiffusione esteri secondo le leggi vigenti nei rispettivi Paesi: tassa di rilascio o di rinnovo 500.000 Ordinario tassa annuale 350.000 Ordinario La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce. b) irradiati dalla conces- sionaria del servizio pubblico di radiodif- fusione circolare: tassa di rilascio o di rinnovo 50.000 Ordinario tassa annuale 30.000 Ordinario La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce". "Art. 42. - Il titolare dell'autorizzazione, di cui all'art. 38, e' responsabile delle trasmissioni effettuate. Egli risponde dei danni cagionati a terzi, in dipendenza sia della realizzazione che dell'esercizio dell'impianto, come pure in dipendenza delle trasmissioni effettuate. Lo stesso titolare e' responsabile anche agli effetti della legge 22 aprile 1941, n. 633, e della legge 22 novembre 1973, n. 866". "Art. 43. - L'installazione e l'esercizio di impianti ripetitori privati, destinati esclusivamente alla ricezione e trasmissione via etere simultanea ed integrale dei programmi televisivi della concessionaria del servizio pubblico nazionale, sono assoggettati a preventiva autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni assegna le frequenze di funzionamento degli impianti. Gli impianti devono essere conformi alle norme tecniche stabilite dal regolamento di cui all'art. 26 e devono essere compatibili con gli esistenti servizi di radiodiffusione e con gli altri servizi di telecomunicazione. Il richiedente deve allegare alla domanda il progetto tecnico dell'impianto. I requisiti cui l'autorizzazione e' subordinata e le cause di decadenza sono quelli indicati all'art. 39. Si applica, altresi', per gli impianti di cui al presente articolo, il disposto dell'art. 41, ad eccezione del terzo comma. Il titolare degli impianti risponde di danni nei confronti di terzi, in dipendenza della realizzazione e dell'esercizio degli impianti stessi. L'autorizzazione e' revocata, senza indennizzo, quando la zona viene servita da impianti delle reti televisive nazionali. Ove gli impianti vengano utilizzati per scopi diversi da quelli indicati nel presente articolo, si applicano le sanzioni di cui all'art. 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, come risulta modificato dall'art. 46 della presenze legge, e l'autorizzazione viene revocata". "Art. 44. - I titolari degli impianti di cui agli articoli 38 e 43 gia' installati sul territorio nazionale devono presentare, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del regolamento di cui all'art. 26 della presente legge, domanda di autorizzazione corredata dalle indicazioni delle caratteristiche tecniche degli impianti. Il funzionamento in via provvisoria degli impianti suddetti e' consentito fino al rilascio dell''autorizzazione, a condizione che sia stata presentata nei termini la domanda di cui al precedente comma,non vengano modificate le caratteristiche tecniche operative degli impianti e, per i ripetitori di cui all'art. 38, che non siano diffusi messaggi pubblicitari esteri o nazionali (*). Ove sia accertato che l'impianto non risponde ai requisiti stabiliti dalla presente legge e dal regolamento di cui all'art. 26, l'autorizzazione non puo' essere rilasciata ed il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni diffida il titolare ad adeguare l'impianto entro tre mesi, trascorsi i quali senza che l'impianto sia stato adeguato, ne dispone la disattivazione, da eseguirsi anche di ufficio. Sono pure disattivati gli impianti per i quali non sia stata presentata la domanda nel termine di cui al primo comma". - Per il testo dell'art. 1, comma 13, del D.L. n. 545/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 650/1996, si vedano le note all'art. 5, comma 2. Nota all'art. 3, comma 22: - Il testo dell'art. 4 della legge n. 223/1990 e' il seguente: "Art. 4 (Norme urbanistiche). - 1. Il rilascio della concessione di cui all'art. 16 o della concessione per servizio pubblico equivale a dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza per le opere connesse e da' titolo per richiedere alle autorita' competenti le necessarie concessioni ed autorizzazioni per la installazione degli impianti nelle localita' indicate dal piano di assegnazione e, conseguentemente, nei piani territoriali di coordinamento. 2. I comuni, ricevuta la domanda di concessione edilizia dai concessionari privati o dalla concessionaria pubblica, provvedono ad acquisire o, se del caso, ad occupare d'urgenza e ad espropriare, ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, l'area indicata dal piano di assegnazione e dal piano territoriale di coordinamento per l'installazione degli impianti, anche se gia' di proprieta' degli stessi richiedenti, che viene a far parte del patrimonio indisponibile dei comuni; provvedono altresi' a rilasciare la concessione edilizia, anche nelle more della procedura di esproprio, ed a concedere contestualmente ai richiedenti il diritto di superficie sulle aree acquisite o espropriate per l'installazione degli impianti. L'indennita' in caso di esproprio e' determinata a norma dell'art. 13, terzo comma, della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sostituendo in ogni caso ai fitti coacervati dell'ultimo decennio, il reddito dominicale rivalutato di cui agli articoli 22 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. La domanda si intende accolta qualora il comune non deliberi entro novanta giorni dalla ricezione. (*) Vedere la sentenza della Corte costituzionale n. 231 dell'11 ottobre 1985. La concessione del diritto di superficie ha durata pari al periodo di tempo nel quale il soggetto resta titolare della concessione per radiodiffusione sonora o televisiva ovvero delle concessioni per i servizi di telecomunicazione. La delibera di concessione del diritto di superficie e' accompagnata da una convenzione tra il comune ed il concessionario, da stipularsi per atto pubblico, che' e' trascritto presso il competente ufficio dei registri immobiliari. La convenzione prevede un canone di concessione secondo parametri che saranno definiti nel regolamento di cui all'art. 36, nonche' il corrispettivo delle opere di urbanizzazione, i termini di inizio e ultimazione dei lavori connessi agli edifici ed agli impianti, le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi posti con l'atto di concessione. 3. Nei casi di estinzione della concessione per la radiodiffusione sonora o televisiva di cui al comma 21 dell'art. 16 o della concessione per servizio pubblico, il comune revoca il diritto di superficie, che e' concesso, previa domanda al concessionario privato o alla concessionaria pubblica eventualmente subentranti. Per la domanda valgono le norme di cui al comma 2. 4. Il soggetto al quale e' stato revocato il diritto di superficie e' tenuto, a richiesta del soggetto subentrante, a rimuovere i propri impianti ovvero a venderli allo stesso soggetto subentrante. In entrambi i casi il soggetto subentrante liquida al soggetto al quale e' stato revocato il diritto di superficie una somma determinata tenendo conto delle spese sostenute per l'installazione degli impianti e dell'ammortamento verificatosi fino alla data di revoca del diritto di superficie, nonche' delle eventuali spese di rimozione; secondo modalita' che saranno definite dal regolamento di cui all'art. 36. 5. Le norme di cui al presente articolo non si applicano alle aree su cui insistono gli impianti di privati di cui all'art. 32 nelle more della pronuncia sulla domanda di concessione, nonche' per il periodo di tempo in cui gli stessi soggetti restano titolari della concessione, a meno che tali soggetti non ne nchiedano l'applicazione. Le norme di cui al presente articolo non si applicano altresi' alle aree su cui insistono gli impianti della concessionaria pubblica, in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla estinzione della concessione, a meno che la stessa concessionaria non ne richieda l'applicazione. 6. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche alle autorizzazioni concesse ai sensi degli articoli 38 e 43 della legge 14 aprile 1975, n. 103". Nota all'art. 3, comma 23: - Per il testo dell'art. 1, comma 45, del D.L. n. 545/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 650/1996, si vedano le note all'art. 5, comma 2.