Art. 4.
                 Reti e servizi di telecomunicazioni
                                  Licenze ed  autorizzazioni  per  le
                                  telecomunicazioni
  1. L'installazione non in esclusiva delle reti di telecomunicazione
via  cavo  o  che  utilizzano frequenze terrestri e' subordinata, con
decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente  legge,  al
rilascio di licenza da parte dell'Autorita'. A decorrere dalla stessa
data  l'esercizio  delle  reti di telecomunicazione e la fornitura di
servizi di telecomunicazioni sono subordinati al rilascio di  licenze
e autorizzazioni da parte dell'Autorita'. L'installazione di stazioni
terrestri  per  i  servizi  via satellite disciplinata ai sensi delle
procedure previste nel decreto legislativo 11 febbraio 1997,  n.  55,
e' soggetta ad autorizzazione rilasciata dall'Autorita'.
                                  Licenze  ed  autorizzazioni  per le
                                  telecomunicazioni
  2. Le licenze e le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate
sulla base  delle  disposizioni  contenute  nel  regolamento  di  cui
all'articolo  1,  comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.
                                  Utilizzazione del suolo pubblico  e
                                  privato
  3.  L'installazione  delle reti di telecomunicazione che transitano
su beni pubblici e' subordinata al rilascio di concessione per  l'uso
del  suolo  pubblico  da  parte  dei  comuni  e  comunque in modo non
discriminatorio  tra  i  diversi  soggetti   richiedenti.   In   tali
concessioni  i  comuni possono prevedere obblighi di natura civica. A
tal fine l'Autorita' emana un regolamento  che  disciplina  in  linea
generale le modalita' ed i limiti con cui possono essere previsti gli
stessi  obblighi,  la cui validita' si estende anche alle concessioni
precedentemente rilasciate,  su  richiesta  dei  comuni  interessati.
L'installazione  delle  reti  dorsali,  cosi'  come  definite  in  un
apposito   regolamento   emanato    dall'Autorita',    e'    soggetta
esclusivamente   al   rilascio  di  licenza  da  parte  della  stessa
Autorita'. I provvedimenti di  cui  al  presente  comma,  nonche'  le
concessioni  di  radiodiffusione  previste  nel piano di assegnazione
costituiscono dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita'  e
urgenza  delle  relative opere. Le aree acquisite entrano a far parte
del patrimonio indisponibile del  comune.    Per  l'acquisizione  dei
pareri,  autorizzazioni  e nulla osta previsti in materia ambientale,
edilizia e sanitaria e' indetta,  ai  sensi  dell'articolo  14  della
legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive  modificazioni,  una
conferenza di servizi. Alle reti realizzate ai sensi  degli  articoli
184  e  214  del  testo  unico in materia postale, di bancoposta e di
telecomunicazioni,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
Repubblica  29 marzo 1973, n. 156, si applicano le disposizioni dello
stesso testo unico relative alle limitazioni legali della  proprieta'
e  al diritto di servitu'. Sono comunque fatte salve le competenze in
materia paesistica e urbanistica delle regioni a statuto  speciale  e
delle province autonome.
                                  Separazione contabile
  4.   Le   societa'   che   installano   o  esercitano  le  reti  di
telecomunicazioni e gli operatori che su tali reti forniscono servizi
di  telecomunicazioni  sono  obbligati,  nel  termine  previsto   dal
regolamento  di  cui  all'articolo  1,  comma 2, del decreto-legge 23
ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla  legge  23
dicembre 1996, n. 650, a tenere separata contabilita' delle attivita'
riguardanti  rispettivamente l'installazione e l'esercizio delle reti
nonche' delle attivita' riguardanti  la  fornitura  dei  servizi.  Le
societa'  titolari  di  licenze  di  telecomunicazioni  sono altresi'
obbligate a tenere separata contabilita' delle  attivita'  svolte  in
ordine  alla  fornitura  del  servizio  universale.   La contabilita'
tenuta ai sensi del presente comma e' soggetta a controllo  da  parte
di  una  societa'  di  revisione scelta tra quante risultano iscritte
all'apposito albo istituito presso la Commissione  nazionale  per  le
societa'  e  la  borsa  (CONSOB)  ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, qualora superi l'ammontare di
fatturato determinato dall'Autorita', alla  quale  compete  anche  di
definire  i criteri per la separazione contabile dell'attivita' entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
                                  Servizi di telecomunicazioni svolti
                                  con impianti radiotelevisivi
  5. Gli impianti  oggetto  di  concessione  radiotelevisiva  possono
essere   utilizzati   anche   per  la  distribuzione  di  servizi  di
telecomunicazioni.   In tal caso, i  destinatari  di  concessioni  in
ambito  locale  sono tenuti alla separazione contabile dell'attivita'
radiotelevisiva da quella svolta nel settore delle telecomunicazioni,
mentre i destinatari di  concessioni  per  emittenti  nazionali  sono
tenuti a costituire societa' separate per la gestione degli impianti.
Le  disposizioni di cui al presente comma hanno efficacia a decorrere
dall'adeguamento degli impianti al piano  nazionale  di  assegnazione
delle   frequenze,  adeguamento  che  comunque  deve  avvenire  entro
centottanta giorni dall'approvazione del piano stesso.
                                  Costituzione di societa' separate
  6. Le societa' titolari di servizi di pubblica utilita'  che  hanno
realizzato,  per le proprie esigenze, reti di telecomunicazione, sono
tenute a costituire societa' separata per lo svolgimento di qualunque
attivita'  nel   settore   delle   telecomunicazioni.   La   societa'
concessionaria  del  servizio  pubblico di telecomunicazioni non puo'
assumere partecipazioni  dirette  o  indirette,  attraverso  societa'
controllate o controllanti, ovvero collegate, nelle societa' titolari
di  servizi  di  pubblica  utilita'  che hanno realizzato le predette
reti, ne' acquisire diritti reali  o  di  obbligazione  sulle  stesse
reti.
                                  Conferma  delle vigenti concessioni
                                  ad uso pubblico
  7. L'Autorita' conferma alle societa' concessionarie  del  servizio
pubblico   radiotelevisivo   e   di   telecomunicazioni   le  vigenti
concessioni   con   annesse   convenzioni.   L'installazione    delle
infrastrutture  a  larga banda da parte della societa' concessionaria
del  servizio  pubblico  di  telecomunicazioni   e'   soggetta   alla
concessione  di  cui  al  comma  3. L'installazione, l'esercizio e la
fornitura  della  rete  nonche'   la   fornitura   dei   servizi   di
telecomunicazioni  da parte delle societa' di cui ai commi 5 e 6 sono
subordinati  al  rilascio  dei provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3
del  presente  articolo,  nonche'  al  rispetto   dei   principi   di
obiettivita', trasparenza e non discriminazione.
                                  Disposizioni   particolari  per  le
                                  concessionarie     del     servizio
                                  pubblico di telecomunicazioni
  8.  Sulle  reti di telecomunicazioni possono essere offerti tutti i
servizi  di  telecomunicazioni.   Fino   al   1   gennaio   1998   la
concessionaria  del  servizio  pubblico di telecomunicazioni conserva
l'esclusivita'  per  l'offerta  di  telefonia  vocale,  fatta   salva
comunque la possibilita' di sperimentazione da parte dei soggetti che
ne abbiano fatto richiesta all'Autorita', ottenendone autorizzazione.
Fino  alla  stessa  data  le  societa' destinatarie di concessioni in
esclusiva per telecomunicazioni  non  possono  realizzare  produzioni
radiotelevisive.   La   concessionaria   del   servizio  pubblico  di
telecomunicazioni  non  puo'  essere  destinataria   direttamente   o
indirettamente  di concessioni radiotelevisive su frequenze terrestri
in chiaro ne' fornire programmi o servizi ne' raccogliere pubblicita'
per i concessionari radiotelevisivi nazionali e locali  su  frequenze
terrestri in  chiaro.
                                  Sorveglianza sui prezzi praticati
  9.  L'offerta  del  servizio  di telefonia vocale e' soggetta dal 1
gennaio 1998 a regime  di  prezzo.  La  concessionaria  del  servizio
pubblico  di  telecomunicazioni,  per  un periodo non superiore a due
anni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  e'
soggetta  per il servizio di telefonia vocale a regime tariffario. Le
tariffe sono determinate ai sensi dell'articolo 2,  comma  18,  della
legge  14  novembre 1995, n. 481, con l'obiettivo del ribilanciamento
tariffario e dell'orientamento  ai  costi.  L'Autorita'  esercita  la
sorveglianza  sui prezzi praticati e adotta i provvedimenti necessari
ad assicurare condizioni di effettiva concorrenza.
 
          Nota all'art. 4, comma 1:
            - Il D.Lgs. n.  55/1997  da'  attuazione  alla  direttiva
          94/46/CE  che modifica le direttive 88/301/CEE e 90/388/CEE
          nella parte relativa alle comunicazioni via satellite.
          Nota all'art. 4, comma 2:
            - Per  il  testo  dell'art.  1,  comma  2,  del  D.L.  n.
          545/1996,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  n.
          650/1996, si vedano le note all'art.  5, comma 2.
          Nota all'art. 4, comma 3:
            - Si riporta il testo vigente dell'art. 14 della legge n.
          241/1990  (Nuove   norme   in   materia   di   procedimento
          amministrativo   e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti
          amministrativi):
            "Art. 14. - 1. Qualora sia opportuno effettuare un  esame
          contestuale  di  vari  interessi  pubblici  coinvolti in un
          procedimento amministrativo,  l'amministrazione  procedente
          indi'ce di regola una conferenza di servizi.
            2.  La conferenza stessa puo' essere indetta anche quando
          l'amministrazione  procedente   debba   acquisire   intese,
          concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
          amministrazioni  pubbliche.  In tal caso, le determinazioni
          concordate  nella  conferenza  sostituiscono  a  tutti  gli
          effetti  i  concerti, le intese, i nulla osta e gli assegni
          richiesti.
            2-bis.  Nella  prima riunione della conferenza di servizi
          le  amministrazioni  che  vi  partecipano  stabiliscono  il
          termine  entro cui e' possibile pervenire ad una decisione.
          In caso di inutile decorso  del  termine  l'amministrazione
          indicente procede ai sensi dei commi 3-bis e 4.
            3.  Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione
          la quale, regolarmente  convocata,  non  abbia  partecipato
          alla    conferenza   o   vi   abbia   partecipato   tramite
          rappresentanti  privi   della   competenza   ad   esprimere
          definitivamente  la  volonta', salvo che essa non comunichi
          all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso
          entro venti giorni dalla  conferenza  stessa  ovvero  dalla
          data    di    ricevimento    della    comunicazione   delle
          determinazioni  adottate,  qualora  queste  ultime  abbiano
          contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente
          previste.
            3-bis.   Nel   caso  in  cui  una  amministrazione  abbia
          espresso, anche nel, corso  della  conferenza,  il  proprio
          motivato   dissenso,   l'amministrazione   procedente  puo'
          assumere la  determinazione  di  conclusione  positiva  del
          procedimento  dandone  comunicazione  o  al  Presidente del
          Consiglio dei Ministri, ove l'amministrazione procedente  o
          quella  dissenziente sia una amministrazione statale; negli
          altri casi la comunicazione e'  data  al  presidente  della
          regione  ed  ai  sindaci.  Il  Presidente del Consiglio dei
          Ministri, previa delibera  del  Consiglio  medesimo,  o  il
          presidente  della  regione o i sindaci, previa delibera del
          consiglio regionale o dei consigli comunali,  entro  trenta
          giorni   dalla   ricezione   della  comunicazione,  possono
          disporre  la  sospensione  della  determinazione   inviata;
          trascorso  tale  termine,  in  assenza  di  sospensione  la
          determinazione e' esecutiva.
            4. Qualora il  motivato  dissenso  alla  conclusione  del
          procedimento  sia  espresso  da una amministrazone preposta
          alla  tutela  ambientale,  paesaggistico-territoriale,  del
          patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei
          cittadini,  l'amministrazione  procedente  puo' richiedere,
          purche' non vi sia  stata  una  precedente  valutazione  di
          impatto  ambientale negativa in base alle norme tecniche di
          cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27
          dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del
          5 gennaio  1989,  una  determinazione  di  conclusione  del
          procedimento al Presidente del Consiglio dei Ministri, pre-
          via deliberazione del Consiglio dei Ministri.
            4-bis.  La  conferenza  di  servizi puo' essere convocata
          anche per l'esame contestuale  di  interessi  coinvolti  in
          piu'  procedimenti  amministrativi reciprocamente connessi,
          riguardanti medesimi attivita' o risultato.   In tal  caso,
          la  conferenza  e'  indetta dalla amministrazione o, previa
          informale intesa, da una delle amministrazioni  che  curano
          l'interesse pubblico prevalente ovvero dall'amministrazione
          competente     a    concludere    il    procedimento    che
          cronologicamente  deve  precedere   gli   altri   connessi.
          L'indizione  della  conferenza  puo'  essere  richiesta  da
          qualsiasi altra amministrazione coinvolta".
            - Il testo degli articoli 184 e 214 del  testo  unico  in
          materia  postale,  di  bancoposta  e  di telecomunicazioni,
          approvato con D.P.R.  n. 156/1973 e' il seguente:
            "Art.   184   (Impianti   di   telecomunicazioni    delle
          Amministrazioni dello Stato e di esercenti di mezzi adibiti
          al  pubblico servizio di trasporto di persone o cose). - Le
          amministrazioni    dello    Stato    possono    provvedere,
          nell'interesse   esclusivo   dei   propri   servizi,   alla
          costruzione    ed    all'esercizio    di    impianti     di
          telecomunicazioni,  previo  consenso  dell'amministrazione,
          alla quale spetta anche di autorizzare il  collegamento  di
          tali  impianti  alla  rete  urbana od a quella interurbana,
          alle condizioni stabilite nel regolamento.
            Gli esercenti di ferrovie,  tranvie,  ed  altri  analoghi
          mezzi  adibiti al pubblico servizio di trasporto di persone
          o cose,  possono  essere  autorizzati  dall'amministrazione
          nella  forma,  con  i  limiti  ed  alle modalita' stabiliti
          dall'amministrazione   stessa,    alla    costruzione    ed
          all'esercizio  di  impianti  di telecomunicazioni necessari
          alla sicurezza, regolarita' e funzionalita' del servizio da
          essi gestito.
            Per l'interconnessione alle reti  urbane  ed  interurbane
          delle  linee  di proprieta' degli esercenti di cui al comma
          precedente, si applicano le nrome stabilite nel regolamento
          per le concessioni ad uso privato.
            Il consenso dell'amministrazione non e' richiesto per  le
          necessita'   di   ordine   militare,   salvo  nei  casi  di
          interconnessione con altre reti. E'  necessario,  comunque,
          il coordinamento tecnico con la stessa amministrazione.
            La norma di cui al precedente comma si applica anche agli
          organismi internazionali di cui lo Stato italiano fa parte,
          nonche'  ai Paesi membri degli stessi organismi, nei limiti
          in cui un accordo di Governo abbia previsto la possibilita'
          di eseguire ed esercitare nel territorio italiano  impianti
          di telecomunicazioni".
            "Art.  214  (Limiti al rilascio privato di concessioni ad
          uso privato).  -  Le concessioni ad uso privato non possono
          essere accordate se fra i punti estremi da collegare esiste
          servzio ad uso pubblico.
            Fanno  eccezione  alla  norma  del  precedente  comma   i
          collegamenti  a  sussidio di servizi pubblici, elettrodotti
          oleodotti, gasdotti  e  acquedotti.  sempreche'  sia  stato
          accertato  che  i  collegamenti diretti della rete pubblica
          non sono in grado di soddisfare adeguatamente  le  esigenze
          relative.
            Le  concessioni  ad  uso  privato su mezzo radioelettrico
          possono essere accordate solo quando  il  collegamento  non
          puo'  essere realizzato con altro mezzo trasmissivo messo a
          disposizione dall'amministrazione o  dai  concessionari  di
          servizi di telecomunicazioni, fatta eccezione per eventuali
          obblighi    di   legge   ovvero   per   i   casi   in   cui
          l'amministrazione    riconosca     l'opportunita'     della
          coesistenza  dei  due  mezzi per ragioni di sicurezza delle
          persone o dei beni.
            Le norme di cui al presente  articolo  non  si  applicano
          alle  concessioni  di  cui agli articoli 326, 330 e 334 del
          presente decreto".
          Note all'art. 4, comma 4:
            - Per  il  testo  dell'art.  1,  comma  2,  del  D.L.  n.
          545/1996,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge n.
          650/1996, si vedano le note all'art.  5, comma 2.
            - Il testo del D.P.R.  n.  136/1975  da  attuazione  alla
          delega  di cui all'art. 2, lettera a), della legge 7 giugno
          1974, n. 216,  concernente  il  controllo  contabile  e  la
          certificazione   dei  bilanci  delle  societa'  per  azioni
          quotate in borsa.
          Nota all'art. 4, comma 9:
            - Per il testo dell'art. 2,  comma  18,  della  legge  n.
          481/1995, si vedano le note all'art. 1, comma 6.