Art. 4. Reti e servizi di telecomunicazioni Licenze ed autorizzazioni per le telecomunicazioni 1. L'installazione non in esclusiva delle reti di telecomunicazione via cavo o che utilizzano frequenze terrestri e' subordinata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, al rilascio di licenza da parte dell'Autorita'. A decorrere dalla stessa data l'esercizio delle reti di telecomunicazione e la fornitura di servizi di telecomunicazioni sono subordinati al rilascio di licenze e autorizzazioni da parte dell'Autorita'. L'installazione di stazioni terrestri per i servizi via satellite disciplinata ai sensi delle procedure previste nel decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, e' soggetta ad autorizzazione rilasciata dall'Autorita'. Licenze ed autorizzazioni per le telecomunicazioni 2. Le licenze e le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate sulla base delle disposizioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650. Utilizzazione del suolo pubblico e privato 3. L'installazione delle reti di telecomunicazione che transitano su beni pubblici e' subordinata al rilascio di concessione per l'uso del suolo pubblico da parte dei comuni e comunque in modo non discriminatorio tra i diversi soggetti richiedenti. In tali concessioni i comuni possono prevedere obblighi di natura civica. A tal fine l'Autorita' emana un regolamento che disciplina in linea generale le modalita' ed i limiti con cui possono essere previsti gli stessi obblighi, la cui validita' si estende anche alle concessioni precedentemente rilasciate, su richiesta dei comuni interessati. L'installazione delle reti dorsali, cosi' come definite in un apposito regolamento emanato dall'Autorita', e' soggetta esclusivamente al rilascio di licenza da parte della stessa Autorita'. I provvedimenti di cui al presente comma, nonche' le concessioni di radiodiffusione previste nel piano di assegnazione costituiscono dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza delle relative opere. Le aree acquisite entrano a far parte del patrimonio indisponibile del comune. Per l'acquisizione dei pareri, autorizzazioni e nulla osta previsti in materia ambientale, edilizia e sanitaria e' indetta, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, una conferenza di servizi. Alle reti realizzate ai sensi degli articoli 184 e 214 del testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, si applicano le disposizioni dello stesso testo unico relative alle limitazioni legali della proprieta' e al diritto di servitu'. Sono comunque fatte salve le competenze in materia paesistica e urbanistica delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. Separazione contabile 4. Le societa' che installano o esercitano le reti di telecomunicazioni e gli operatori che su tali reti forniscono servizi di telecomunicazioni sono obbligati, nel termine previsto dal regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, a tenere separata contabilita' delle attivita' riguardanti rispettivamente l'installazione e l'esercizio delle reti nonche' delle attivita' riguardanti la fornitura dei servizi. Le societa' titolari di licenze di telecomunicazioni sono altresi' obbligate a tenere separata contabilita' delle attivita' svolte in ordine alla fornitura del servizio universale. La contabilita' tenuta ai sensi del presente comma e' soggetta a controllo da parte di una societa' di revisione scelta tra quante risultano iscritte all'apposito albo istituito presso la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, qualora superi l'ammontare di fatturato determinato dall'Autorita', alla quale compete anche di definire i criteri per la separazione contabile dell'attivita' entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Servizi di telecomunicazioni svolti con impianti radiotelevisivi 5. Gli impianti oggetto di concessione radiotelevisiva possono essere utilizzati anche per la distribuzione di servizi di telecomunicazioni. In tal caso, i destinatari di concessioni in ambito locale sono tenuti alla separazione contabile dell'attivita' radiotelevisiva da quella svolta nel settore delle telecomunicazioni, mentre i destinatari di concessioni per emittenti nazionali sono tenuti a costituire societa' separate per la gestione degli impianti. Le disposizioni di cui al presente comma hanno efficacia a decorrere dall'adeguamento degli impianti al piano nazionale di assegnazione delle frequenze, adeguamento che comunque deve avvenire entro centottanta giorni dall'approvazione del piano stesso. Costituzione di societa' separate 6. Le societa' titolari di servizi di pubblica utilita' che hanno realizzato, per le proprie esigenze, reti di telecomunicazione, sono tenute a costituire societa' separata per lo svolgimento di qualunque attivita' nel settore delle telecomunicazioni. La societa' concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni non puo' assumere partecipazioni dirette o indirette, attraverso societa' controllate o controllanti, ovvero collegate, nelle societa' titolari di servizi di pubblica utilita' che hanno realizzato le predette reti, ne' acquisire diritti reali o di obbligazione sulle stesse reti. Conferma delle vigenti concessioni ad uso pubblico 7. L'Autorita' conferma alle societa' concessionarie del servizio pubblico radiotelevisivo e di telecomunicazioni le vigenti concessioni con annesse convenzioni. L'installazione delle infrastrutture a larga banda da parte della societa' concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni e' soggetta alla concessione di cui al comma 3. L'installazione, l'esercizio e la fornitura della rete nonche' la fornitura dei servizi di telecomunicazioni da parte delle societa' di cui ai commi 5 e 6 sono subordinati al rilascio dei provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, nonche' al rispetto dei principi di obiettivita', trasparenza e non discriminazione. Disposizioni particolari per le concessionarie del servizio pubblico di telecomunicazioni 8. Sulle reti di telecomunicazioni possono essere offerti tutti i servizi di telecomunicazioni. Fino al 1 gennaio 1998 la concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni conserva l'esclusivita' per l'offerta di telefonia vocale, fatta salva comunque la possibilita' di sperimentazione da parte dei soggetti che ne abbiano fatto richiesta all'Autorita', ottenendone autorizzazione. Fino alla stessa data le societa' destinatarie di concessioni in esclusiva per telecomunicazioni non possono realizzare produzioni radiotelevisive. La concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni non puo' essere destinataria direttamente o indirettamente di concessioni radiotelevisive su frequenze terrestri in chiaro ne' fornire programmi o servizi ne' raccogliere pubblicita' per i concessionari radiotelevisivi nazionali e locali su frequenze terrestri in chiaro. Sorveglianza sui prezzi praticati 9. L'offerta del servizio di telefonia vocale e' soggetta dal 1 gennaio 1998 a regime di prezzo. La concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni, per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' soggetta per il servizio di telefonia vocale a regime tariffario. Le tariffe sono determinate ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della legge 14 novembre 1995, n. 481, con l'obiettivo del ribilanciamento tariffario e dell'orientamento ai costi. L'Autorita' esercita la sorveglianza sui prezzi praticati e adotta i provvedimenti necessari ad assicurare condizioni di effettiva concorrenza.
Nota all'art. 4, comma 1: - Il D.Lgs. n. 55/1997 da' attuazione alla direttiva 94/46/CE che modifica le direttive 88/301/CEE e 90/388/CEE nella parte relativa alle comunicazioni via satellite. Nota all'art. 4, comma 2: - Per il testo dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 545/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 650/1996, si vedano le note all'art. 5, comma 2. Nota all'art. 4, comma 3: - Si riporta il testo vigente dell'art. 14 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi): "Art. 14. - 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indi'ce di regola una conferenza di servizi. 2. La conferenza stessa puo' essere indetta anche quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nulla osta e gli assegni richiesti. 2-bis. Nella prima riunione della conferenza di servizi le amministrazioni che vi partecipano stabiliscono il termine entro cui e' possibile pervenire ad una decisione. In caso di inutile decorso del termine l'amministrazione indicente procede ai sensi dei commi 3-bis e 4. 3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volonta', salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste. 3-bis. Nel caso in cui una amministrazione abbia espresso, anche nel, corso della conferenza, il proprio motivato dissenso, l'amministrazione procedente puo' assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento dandone comunicazione o al Presidente del Consiglio dei Ministri, ove l'amministrazione procedente o quella dissenziente sia una amministrazione statale; negli altri casi la comunicazione e' data al presidente della regione ed ai sindaci. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio medesimo, o il presidente della regione o i sindaci, previa delibera del consiglio regionale o dei consigli comunali, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, possono disporre la sospensione della determinazione inviata; trascorso tale termine, in assenza di sospensione la determinazione e' esecutiva. 4. Qualora il motivato dissenso alla conclusione del procedimento sia espresso da una amministrazone preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, l'amministrazione procedente puo' richiedere, purche' non vi sia stata una precedente valutazione di impatto ambientale negativa in base alle norme tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, una determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei Ministri, pre- via deliberazione del Consiglio dei Ministri. 4-bis. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in piu' procedimenti amministrativi reciprocamente connessi, riguardanti medesimi attivita' o risultato. In tal caso, la conferenza e' indetta dalla amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente ovvero dall'amministrazione competente a concludere il procedimento che cronologicamente deve precedere gli altri connessi. L'indizione della conferenza puo' essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta". - Il testo degli articoli 184 e 214 del testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con D.P.R. n. 156/1973 e' il seguente: "Art. 184 (Impianti di telecomunicazioni delle Amministrazioni dello Stato e di esercenti di mezzi adibiti al pubblico servizio di trasporto di persone o cose). - Le amministrazioni dello Stato possono provvedere, nell'interesse esclusivo dei propri servizi, alla costruzione ed all'esercizio di impianti di telecomunicazioni, previo consenso dell'amministrazione, alla quale spetta anche di autorizzare il collegamento di tali impianti alla rete urbana od a quella interurbana, alle condizioni stabilite nel regolamento. Gli esercenti di ferrovie, tranvie, ed altri analoghi mezzi adibiti al pubblico servizio di trasporto di persone o cose, possono essere autorizzati dall'amministrazione nella forma, con i limiti ed alle modalita' stabiliti dall'amministrazione stessa, alla costruzione ed all'esercizio di impianti di telecomunicazioni necessari alla sicurezza, regolarita' e funzionalita' del servizio da essi gestito. Per l'interconnessione alle reti urbane ed interurbane delle linee di proprieta' degli esercenti di cui al comma precedente, si applicano le nrome stabilite nel regolamento per le concessioni ad uso privato. Il consenso dell'amministrazione non e' richiesto per le necessita' di ordine militare, salvo nei casi di interconnessione con altre reti. E' necessario, comunque, il coordinamento tecnico con la stessa amministrazione. La norma di cui al precedente comma si applica anche agli organismi internazionali di cui lo Stato italiano fa parte, nonche' ai Paesi membri degli stessi organismi, nei limiti in cui un accordo di Governo abbia previsto la possibilita' di eseguire ed esercitare nel territorio italiano impianti di telecomunicazioni". "Art. 214 (Limiti al rilascio privato di concessioni ad uso privato). - Le concessioni ad uso privato non possono essere accordate se fra i punti estremi da collegare esiste servzio ad uso pubblico. Fanno eccezione alla norma del precedente comma i collegamenti a sussidio di servizi pubblici, elettrodotti oleodotti, gasdotti e acquedotti. sempreche' sia stato accertato che i collegamenti diretti della rete pubblica non sono in grado di soddisfare adeguatamente le esigenze relative. Le concessioni ad uso privato su mezzo radioelettrico possono essere accordate solo quando il collegamento non puo' essere realizzato con altro mezzo trasmissivo messo a disposizione dall'amministrazione o dai concessionari di servizi di telecomunicazioni, fatta eccezione per eventuali obblighi di legge ovvero per i casi in cui l'amministrazione riconosca l'opportunita' della coesistenza dei due mezzi per ragioni di sicurezza delle persone o dei beni. Le norme di cui al presente articolo non si applicano alle concessioni di cui agli articoli 326, 330 e 334 del presente decreto". Note all'art. 4, comma 4: - Per il testo dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 545/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 650/1996, si vedano le note all'art. 5, comma 2. - Il testo del D.P.R. n. 136/1975 da attuazione alla delega di cui all'art. 2, lettera a), della legge 7 giugno 1974, n. 216, concernente il controllo contabile e la certificazione dei bilanci delle societa' per azioni quotate in borsa. Nota all'art. 4, comma 9: - Per il testo dell'art. 2, comma 18, della legge n. 481/1995, si vedano le note all'art. 1, comma 6.