Art. 5.
           Interconnessione, accesso e servizio universale
                                  Interconnessione ed accesso
  1. I soggetti  destinatari  di  licenze  o  autorizzazione  per  la
installazione  delle  reti  ovvero  per  la  fornitura  di servizi di
telecomunicazioni, nonche' i soggetti titolari di autorizzazione  per
l'esercizio  di  reti  regolano  i  rapporti di interconnessione e di
accesso sulla base di negoziazione nel rispetto delle regole  emanate
dall'Autorita' e dei seguenti principi:
    a) promozione di un mercato competitivo delle reti e dei servizi;
    b)  garanzia  dell'interconnessione  tra  le reti e i servizi sui
mercati locali, nazionali e dell'Unione europea;
    c) garanzia di comunicazione tra i terminali  degli  utenti,  ove
compatibili, di non discriminazione e di proporzionalita' di obblighi
e di diritti tra gli operatori ed i fornitori.
                                  Disciplina del servizio universale:
                                  rinvio
  2.  La  remunerazione  degli  obblighi  del  servizio universale e'
disciplinata in base ai princi'pi di cui al regolamento di attuazione
di cui al decreto-legge 23 ottobre  1996,  n.  545,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.
                                  Limiti al diritto di accesso
  3.    I    soggetti   autorizzati   all'offerta   di   servizi   di
telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 4 hanno diritto  di  accesso
alle  reti. L'accesso puo' essere limitato dall'Autorita' per ragioni
di:
    a) sicurezza di funzionamento della rete;
    b) mantenimento dell'integrita' della rete;
    c) interoperabilita' dei servizi,  qualora  ricorrano  comprovati
motivi di interesse generale di natura non economica.
                                  Limiti al diritto di accesso
  4.  Se  ricorrono  ragioni  di protezione dei dati anche personali,
riservatezza delle informazioni trasmesse o registrate e tutela della
sfera privata l'accesso puo'  essere  limitato  dal  Garante  per  la
protezione di dati personali, di intesa con l'Autorita'.
                                  Obblighi  di fornitura del servizio
                                  universale
  5. Gli obblighi di fornitura del servizio universale,  ivi  inclusi
quelli  concernenti  la  cura  di  interessi  pubblici nazionali, con
specifico riguardo ai servizi  di  pubblica  sicurezza,  di  soccorso
pubblico, di difesa nazionale, di protezione civile, di giustizia, di
istruzione   e  di  Governo,  e  le  procedure  di  scelta  da  parte
dell'Autorita' dei soggetti tenuti al loro adempimento  sono  fissati
secondo i criteri stabiliti dall'Unione europea.
                                  Delegificazione
 6.  Le  disposizioni di cui all'articolo 4 della presente legge e al
presente articolo possono essere modificate su proposta del  Ministro
delle  comunicazioni, secondo le procedure dell'articolo 17, comma 2,
della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  sentite  l'Autorita'  e  le
competenti Commissioni parlamentari.
 
          Nota all'art. 5, comma 2:
            - Il D.L. n. 545/1996, convertito con modificazioni dalla
          legge   n.   650/1996,   reca:  "Disposizioni  urgenti  per
          l'esercizio dell'attivita' radiotelevisiva".
          Nota all'art. 5, comma 6:
            - Per il testo dell'art. 17,  comma  2,  della  legge  n.
          400/1988, si vedano le note all'art. 1, comma 23.