Art. 5. Interconnessione, accesso e servizio universale Interconnessione ed accesso 1. I soggetti destinatari di licenze o autorizzazione per la installazione delle reti ovvero per la fornitura di servizi di telecomunicazioni, nonche' i soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio di reti regolano i rapporti di interconnessione e di accesso sulla base di negoziazione nel rispetto delle regole emanate dall'Autorita' e dei seguenti principi: a) promozione di un mercato competitivo delle reti e dei servizi; b) garanzia dell'interconnessione tra le reti e i servizi sui mercati locali, nazionali e dell'Unione europea; c) garanzia di comunicazione tra i terminali degli utenti, ove compatibili, di non discriminazione e di proporzionalita' di obblighi e di diritti tra gli operatori ed i fornitori. Disciplina del servizio universale: rinvio 2. La remunerazione degli obblighi del servizio universale e' disciplinata in base ai princi'pi di cui al regolamento di attuazione di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650. Limiti al diritto di accesso 3. I soggetti autorizzati all'offerta di servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 4 hanno diritto di accesso alle reti. L'accesso puo' essere limitato dall'Autorita' per ragioni di: a) sicurezza di funzionamento della rete; b) mantenimento dell'integrita' della rete; c) interoperabilita' dei servizi, qualora ricorrano comprovati motivi di interesse generale di natura non economica. Limiti al diritto di accesso 4. Se ricorrono ragioni di protezione dei dati anche personali, riservatezza delle informazioni trasmesse o registrate e tutela della sfera privata l'accesso puo' essere limitato dal Garante per la protezione di dati personali, di intesa con l'Autorita'. Obblighi di fornitura del servizio universale 5. Gli obblighi di fornitura del servizio universale, ivi inclusi quelli concernenti la cura di interessi pubblici nazionali, con specifico riguardo ai servizi di pubblica sicurezza, di soccorso pubblico, di difesa nazionale, di protezione civile, di giustizia, di istruzione e di Governo, e le procedure di scelta da parte dell'Autorita' dei soggetti tenuti al loro adempimento sono fissati secondo i criteri stabiliti dall'Unione europea. Delegificazione 6. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della presente legge e al presente articolo possono essere modificate su proposta del Ministro delle comunicazioni, secondo le procedure dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite l'Autorita' e le competenti Commissioni parlamentari.
Nota all'art. 5, comma 2: - Il D.L. n. 545/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 650/1996, reca: "Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attivita' radiotelevisiva". Nota all'art. 5, comma 6: - Per il testo dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988, si vedano le note all'art. 1, comma 23.