Art. 6.
                        Copertura finanziaria
  1. All'onere  derivante  dall'applicazione  della  presente  legge,
valutato in lire 52.090.000.000 in ragione d'anno, si provvede:
    a)  quanto  ad  annue lire 32.090.000.000 mediante utilizzo delle
risorse finanziarie gia' destinate al funzionamento dell'Ufficio  del
Garante per la radiodiffusione e l'editoria;
    b)  quanto  ad  annue  lire  20  miliardi con le modalita' di cui
all'articolo 2, comma 38, lettera b), e commi successivi, della legge
14 novembre 1995, n. 481.
  2.  Secondo  le  stesse  modalita'  puo'  essere   istituito,   ove
necessario  e  con  criteri  di  parametrazione che tengano conto dei
costi  dell'attivita',  un   corrispettivo   per   i   servizi   resi
dall'Autorita'  in  base  a  disposizioni  di  legge, ivi compresa la
tenuta del registro degli operatori.
  3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
          Nota all'art. 6, comma 1:
            -  Per il testo dell'art. 2, comma 38, lettera b) e commi
          successivi, della legge n.  481/1995,  si  vedano  le  note
          all'art. 1, comma 6.