- Art. 10 -
               (disposizioni per gli anni successivi)
10.1  Il  numero  massimo  di  alunni  per classe o sezione di scuola
materna stabilito dagli artt. 2, 4 e 5 per l'anno scolastico  1997-98
e'   gradualmente   ridotto   negli   anni   scolastici   successivi,
compatibilmente  con  il  numero  complessivo  di  classi  o  sezioni
previste   e   con   l'organico  prestabilito  dal  relativo  decreto
interministeriale.
                              *********
  Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei Conti per il visto
e la registrazione ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio  1994,
n. 20.
  Roma, 15 marzo 1977
                Il Ministro della pubblica istruzione
                             BERLINGUER
                       Il Ministro del tesoro
                               CIAMPI
Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 1997
Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 286