- Art 2 -
             (disposizioni relative alla scuola materna)
2.1    Le sezioni di scuola materna sono costituite, di norma, con un
numero  massimo  di  25  bambini  iscritti;  ove  sia  necessario  in
relazione  agli  obiettivi  generali di cui all'art. 1, comma 1 e non
sia possibile redistribuire i bambini tra scuole viciniori, eventuali
iscrizioni in eccedenza sono ripartite tra le diverse  sezioni  della
stessa  scuola  senza  superare,  comunque,  le 28 unita' per sezione
nell'anno scolastico 1997-98.
2.2  Le sezioni che accolgono portatori di handicap  sono  costituite
con 20 bambini.
2.3  Il numero minimo di iscritti a ciascuna sezione resta, comunque,
fissato in 15 bambini.
     Tale  limite  e'  ridotto  fino  a  10  per  le  sezioni  uniche
funzionanti nei comuni montani e nelle piccole isole.