- Art. 3 -
           (disposizioni relative alla scuola elementare)
3.1    Nella  previsione  delle  classi  da  istituire  nelle  scuole
elementari  statali  i  Provveditori  agli   studi   dispongono   gli
accorpamenti  di  classi  parallele  dello  stesso plesso o di plessi
vicini, al fine di costituire, in relazione alle concrete situazioni,
classi con un  numero  di  alunni  pari  a  25,  ovvero,  per  quanto
possibile, con un numero prossimo a tale limite.
3.2    Le  classi  che  accolgono  bambini portatori di handicap sono
costituite con 20 alunni. Le pluriclassi sono costituite con non piu'
di 12 bambini e non meno di 6.
3.3  Il numero minimo di alunni per classe e' fissato, di  norma,  in
15  bambini, riducibile fino a 10 dove le condizioni di funzionamento
dei singoli plessi lo rendano necessario,  con  particolare  riguardo
alle  zone  a  rischio  di devianza minorile, alle comunita' montane,
alle piccole isole e  alle  aree  geografiche  abitate  da  minoranze
linguistiche,  nonche'  alla  presenza  di  alunni  in difficolta' di
apprendimento.  Deroghe  ai  limiti  minimi   sopra   indicati   sono
consentite per i plessi e le classi, o pluriclassi, uniche nei comuni
montani  e  nelle  piccole  isole,  purche'  costituite  con almeno 6
bambini.
3.4  Nelle scuole nelle quali si svolgano anche  attivita'  di  tempo
pieno  ai sensi dell'art. 130 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 16
aprile 1994, n. 297, il numero delle classi parallele  da  costituire
e'   determinato   sulla  base  del  numero  complessivo  di  alunni,
rimettendo ai consigli di circolo l'indicazione dei criteri  generali
di ammissione, nel caso di eccesso di domande rispetto alle classi da
formare,  tenuto  conto delle limitazioni derivanti dalla consistenza
dell'organico provinciale del personale docente.