- Art. 4 -
  (disposizioni relative all'istruzione secondaria di primo grado)
4.1    Le  classi  prime  delle scuole medie e delle relative sezioni
staccate sono costituite, di regola, da non piu' di 25 e non meno  di
15  alunni.  Le eventuali iscrizioni in eccedenza sono ripartite, tra
le classi parallele della stessa scuola o sezione  staccata,  qualora
sia  necessario  per il conseguimento degli obiettivi generali di cui
al precedente art. 1, comma  1,  e  senza,  comunque,  superare,  per
l'anno  scolastico  1997-98,  il  numero  di 28 alunni per classe; si
procede, peraltro, alla formazione di un'unica prima  classe  qualora
il numero degli alunni iscritti sia inferiore a 30.
4.2    Le  classi  successive alla prima sono, di regola, determinate
rispettivamente in  numero  pari  a  quello  delle  prime  e  seconde
funzionanti  nel  corrente  anno  scolastico, sempreche' il numero di
alunni per classe sia superiore o pari a 15;  in  caso  contrario  si
deve  procedere alla ricomposizione delle classi (tenendo distinte le
classi a tempo prolungato dalle classi a tempo  normale),  secondo  i
criteri indicati al comma precedente.
4.3    Le classi con alunni portatori di handicap sono costituite con
non piu' di 20 alunni; la formazione di dette classi dovra' precedere
quella delle altre classi  parallele,  nelle  quali  dovranno  essere
distribuiti  i  restanti alunni secondo i parametri numerici indicati
ai commi 1 e 2.
4.4   Possono essere  eventualmente  costituite  classi  uniche,  per
ciascun  anno  di  corso, con un numero di alunni inferiore ai valori
minimi stabiliti dai commi 1 e 2, ma comunque superiore a  10,  nelle
scuole  e  nelle  sezioni  staccate  funzionanti in zone a rischio di
devianza minorile, nei comuni montani, nelle piccole  isole  o  nelle
aree  geografiche  abitate  da  minoranze  linguistiche,  nonche'  in
relazione alla presenza di  alunni  con  particolare  difficolta'  di
apprendimento  e  di  scolarizzazione.  Il numero minimo di alunni e'
riducibile fino a 8 nelle piccole isole e nei comuni montani  che  si
trovino  in  situazioni di grave disagio, in relazione all'altitudine
dei centri abitati, alle condizioni  orografiche,  alla  distanza  da
sedi  scolastiche  viciniori e allo stato delle vie di comunicazione.
In casi del tutto eccezionali e', altresi', possibile  l'accoglimento
nella  stessa  classe di alunni iscritti ad anni di corso diversi; in
quest'ultima   eventualita'   gli   organi   collegiali    competenti
stabiliscono i criteri di composizione delle classi e programmano gli
interventi    didattici    in    modo   da   assicurare   l'efficacia
dell'intervento formativo.
4.5  In applicazione delle disposizioni  previste  dall'articolo  12,
comma  9,  della  legge  5 dicembre 1992, n. 104, i Provveditori agli
studi, d'intesa con le unita' sanitarie locali e i centri di recupero
e  di  riabilitazione,  pubblici  e  privati,  convenzionati  con   i
Ministeri   della   sanita'   e  della  previdenza  sociale,  possono
autorizzare il funzionamento di classi di scuola media, per i  minori
portatori  di  handicap  soggetti  all'obbligo scolastico, ricoverati
presso istituti di  cura,  impediti  temporaneamente  per  motivi  di
salute  a  frequentare  la  scuola  per  un  periodo  mediamente  non
inferiore a 30 giorni  di  lezione;  a  tali  classi  possono  essere
ammessi  anche  minori  ricoverati  che  non versino in situazione di
handicap. Il disposto del presente comma non si applica agli istituti
di cura che accolgono minori handicappati a lunga degenza o  a  tempo
indeterminato.
4.6   Per il funzionamento delle classi di cui al precedente comma, i
Provveditori individuano le  forme  organizzative  piu'  idonee,  ivi
compresa  l'attivazione  di  classi  che accolgano alunni iscritti ad
anni di corso diversi, in relazione al numero  degli  obbligati  alla
frequenza  della  scuola  media  prevedibilmente ricoverati nel corso
dell'anno scolastico; alle stesse classi non si  applicano  i  limiti
minimi previsti dai commi 1 e 2.