- Art. 9 -
(disposizioni per assicurare stabilita' alla previsione delle classi)
9.1    Al  fine di assicurare la massima possibile coincidenza tra le
classi previste ai fini della determinazione dell'organico di diritto
e quelle effettivamente costituite in  ciascun  anno  scolastico,  e'
consentito  derogare, in misura non superiore al 5% al numero massimo
e minimo di alunni per classe previsto, per ciascun grado di  scuola,
dagli articoli precedenti.
9.2    Il  disposto del comma 1 puo' trovare applicazione anche nelle
classi che accolgono alunni portatori di handicap.