- Art. 2 - 2.1 Entro il limite dell'organico provinciale complessivo previsto dalle tabelle allegate i Provveditori agli studi determinano, le dotazioni organiche del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, in relazione alle necessita' di personale corrispondenti al numero delle classi previste in ciascuna scuola e alla loro ripartizione per tipologia organizzativo-didattica, con particolare riguardo alla durata dell'attivita' formativa, per anno di corso e indirizzo di studi, e nel rispetto delle disposizioni relative all'istruzione elementare contenute negli artt. 4 e 5. 2.2 Per le scuole materne, elementari e secondarie di primo grado i Provveditori agli studi determinano la dotazione organica corrispondente alle attivita' di sostegno necessarie per l'integrazione di alunni portatori di handicap, in relazione agli organici provinciali previsti, per ciascun grado di scuole, nelle tabelle allegate e, comunque, nel limite dell'organico complessivamente attribuito a ciascuna provincia. 2.3 Per la scuola secondaria superiore i posti di insegnamento necessari allo svolgimento delle attivita' di sostegno sono determinati a livello provinciale in base alle previsioni contenute nell'allegata tabella 4bis e, comunque, entro il limite dell'organico provinciale complessivo.