- Art. 2 -
2.1    Entro il limite dell'organico provinciale complessivo previsto
dalle tabelle allegate i  Provveditori  agli  studi  determinano,  le
dotazioni organiche del personale docente delle scuole di ogni ordine
e  grado, in relazione alle necessita' di personale corrispondenti al
numero  delle  classi  previste  in  ciascuna  scuola  e  alla   loro
ripartizione  per  tipologia organizzativo-didattica, con particolare
riguardo alla durata dell'attivita' formativa, per anno  di  corso  e
indirizzo  di  studi,  e  nel  rispetto  delle  disposizioni relative
all'istruzione elementare contenute negli artt. 4 e 5.
2.2  Per le scuole materne, elementari e secondarie di primo grado  i
Provveditori   agli   studi   determinano   la   dotazione   organica
corrispondente   alle   attivita'   di   sostegno   necessarie    per
l'integrazione  di  alunni  portatori  di handicap, in relazione agli
organici provinciali previsti, per ciascun  grado  di  scuole,  nelle
tabelle    allegate    e,    comunque,   nel   limite   dell'organico
complessivamente attribuito a ciascuna provincia.
2.3   Per la scuola secondaria  superiore  i  posti  di  insegnamento
necessari   allo   svolgimento   delle  attivita'  di  sostegno  sono
determinati a livello provinciale in base alle  previsioni  contenute
nell'allegata tabella 4bis e, comunque, entro il limite dell'organico
provinciale complessivo.