- Art. 3 -
3.1   Per quanto concerne l'insegnamento dell'educazione fisica negli
istituti di secondo grado, si procede, ai sensi  e  per  gli  effetti
dell'art.  1  comma  76,  della  legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla
costituzione di cattedre in  corrispondenza  delle  classi,  anziche'
delle  squadre  distinte  per  sesso,  su  deliberazione  dei singoli
consigli di istituto. Tali deliberazioni sono adottate sulla base del
parere del collegio dei docenti, in relazione alle proposte formulate
dai docenti di educazione fisica previa valutazione delle  attitudini
e  delle  esigenze  degli  alunni;  le  stesse deliberazioni dovranno
pervenire  agli   uffici   scolastici   provinciali   entro   termini
compatibili  con  le  scadenze  previste  per la determinazione degli
organici di istituto.