- Art. 3 - 3.1 Per quanto concerne l'insegnamento dell'educazione fisica negli istituti di secondo grado, si procede, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 76, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla costituzione di cattedre in corrispondenza delle classi, anziche' delle squadre distinte per sesso, su deliberazione dei singoli consigli di istituto. Tali deliberazioni sono adottate sulla base del parere del collegio dei docenti, in relazione alle proposte formulate dai docenti di educazione fisica previa valutazione delle attitudini e delle esigenze degli alunni; le stesse deliberazioni dovranno pervenire agli uffici scolastici provinciali entro termini compatibili con le scadenze previste per la determinazione degli organici di istituto.