- Art. 4 - 4.1 Gli organici provinciali previsti dalle tabelle allegate comprendono, per ciascun grado di scuole, oltre al personale necessario per le esigenze indicate all'art. 2, una dotazione organica determinata a livello provinciale, anche sulla base degli indici di disagio economico, socio-culturale e scolastico, da utilizzare per le seguenti finalita': a) - attuazione dei nuovi orientamenti educativi per la scuola materna definiti con il D.M. 3 giugno 1991; b) - attuazione degli obiettivi formativi fissati, per la scuola elementare, dalla Parte II, Titolo III, Capo I del Testo Unico sopra citato, con particolare riguardo allo sviluppo dell'insegnamento della lingua straniera, ivi compresa la formazione dei docenti da destinare a tale insegnamento, ai sensi dell'art. 23, comma 10, 11 e 12 della legge n. 724 del 23 dicembre 1994 nei limiti delle quote numeriche definite con il decreto ministeriale previsto dalla stessa legge n. 724/94; c) - diffusione di processi di innovazione didattica e sperimentazione di nuovi ordinamenti e strutture curricolari, con particolare riguardo alle iniziative coerenti con le linee di riforma dell'istruzione secondaria; d) - realizzazione di programmi di prevenzione e di recupero della dispersione scolastica e degli insuccessi educativi; e) - supporto psico-pedagogico, orientamento scolastico, progettazione educativa e valutazione dei processi formativi, con riguardo anche alle specifiche esigenze di coordinamento e progettazione organizzativo-didattica di scuole aggregate a istituti di istruzione secondaria superiore di diverso ordine o tipo. 4.2 Nei limiti degli organici complessivamente definiti a livello nazionale si procedera', con decreto ministeriale, alla eventuale redistribuzione di posti tra circoscrizioni provinciali, nell'ambito dello stesso grado di scuole, in relazione all'accertamento di maggiori o minori esigenze rispetto alle previsioni. 4.3 I Provveditori agli studi, con propri decreti, nei limiti dell'organico provinciale complessivo, possono incrementare le dotazioni organiche di uno o piu' gradi di scuole con la contestuale riduzione compensativa delle dotazioni previste per gli altri gradi, in relazione alle rispettive esigenze accertate nell'ambito della provincia, con particolare riguardo al carattere prioritario delle finalita' indicate alle lett. b) e d) del comma 1.