- Art. 4 -
4.1 Gli organici provinciali previsti dalle tabelle allegate
comprendono, per ciascun grado di scuole, oltre al personale
necessario per le esigenze indicate all'art. 2, una dotazione
organica determinata a livello provinciale, anche sulla base degli
indici di disagio economico, socio-culturale e scolastico, da
utilizzare per le seguenti finalita':
a) - attuazione dei nuovi orientamenti educativi per la scuola
materna definiti con il D.M. 3 giugno 1991;
b) - attuazione degli obiettivi formativi fissati, per la scuola
elementare, dalla Parte II, Titolo III, Capo I del Testo Unico sopra
citato, con particolare riguardo allo sviluppo dell'insegnamento
della lingua straniera, ivi compresa la formazione dei docenti da
destinare a tale insegnamento, ai sensi dell'art. 23, comma 10, 11 e
12 della legge n. 724 del 23 dicembre 1994 nei limiti delle quote
numeriche definite con il decreto ministeriale previsto dalla stessa
legge n. 724/94;
c) - diffusione di processi di innovazione didattica e
sperimentazione di nuovi ordinamenti e strutture curricolari, con
particolare riguardo alle iniziative coerenti con le linee di riforma
dell'istruzione secondaria;
d) - realizzazione di programmi di prevenzione e di recupero
della dispersione scolastica e degli insuccessi educativi;
e) - supporto psico-pedagogico, orientamento scolastico,
progettazione educativa e valutazione dei processi formativi, con
riguardo anche alle specifiche esigenze di coordinamento e
progettazione organizzativo-didattica di scuole aggregate a istituti
di istruzione secondaria superiore di diverso ordine o tipo.
4.2 Nei limiti degli organici complessivamente definiti a livello
nazionale si procedera', con decreto ministeriale, alla eventuale
redistribuzione di posti tra circoscrizioni provinciali, nell'ambito
dello stesso grado di scuole, in relazione all'accertamento di
maggiori o minori esigenze rispetto alle previsioni.
4.3 I Provveditori agli studi, con propri decreti, nei limiti
dell'organico provinciale complessivo, possono incrementare le
dotazioni organiche di uno o piu' gradi di scuole con la contestuale
riduzione compensativa delle dotazioni previste per gli altri gradi,
in relazione alle rispettive esigenze accertate nell'ambito della
provincia, con particolare riguardo al carattere prioritario delle
finalita' indicate alle lett. b) e d) del comma 1.