- Art. 4 -
4.1    Gli  organici  provinciali  previsti  dalle  tabelle  allegate
comprendono,  per  ciascun  grado  di  scuole,  oltre  al   personale
necessario  per  le  esigenze  indicate  all'art.  2,  una  dotazione
organica determinata a livello provinciale, anche  sulla  base  degli
indici   di  disagio  economico,  socio-culturale  e  scolastico,  da
utilizzare per le seguenti finalita':
     a) - attuazione dei nuovi orientamenti educativi per  la  scuola
materna definiti con il D.M. 3 giugno 1991;
     b) - attuazione degli obiettivi formativi fissati, per la scuola
elementare,  dalla Parte II, Titolo III, Capo I del Testo Unico sopra
citato, con  particolare  riguardo  allo  sviluppo  dell'insegnamento
della  lingua  straniera,  ivi  compresa la formazione dei docenti da
destinare a tale insegnamento, ai sensi dell'art. 23, comma 10, 11  e
12  della  legge  n.  724 del 23 dicembre 1994 nei limiti delle quote
numeriche definite con il decreto ministeriale previsto dalla  stessa
legge n. 724/94;
     c)   -   diffusione  di  processi  di  innovazione  didattica  e
sperimentazione di nuovi ordinamenti  e  strutture  curricolari,  con
particolare riguardo alle iniziative coerenti con le linee di riforma
dell'istruzione secondaria;
     d)  -  realizzazione  di  programmi di prevenzione e di recupero
della dispersione scolastica e degli insuccessi educativi;
     e)  -  supporto   psico-pedagogico,   orientamento   scolastico,
progettazione  educativa  e  valutazione  dei processi formativi, con
riguardo  anche  alle  specifiche   esigenze   di   coordinamento   e
progettazione  organizzativo-didattica di scuole aggregate a istituti
di istruzione secondaria superiore di diverso ordine o tipo.
4.2  Nei limiti degli organici complessivamente  definiti  a  livello
nazionale  si  procedera',  con  decreto ministeriale, alla eventuale
redistribuzione di posti tra circoscrizioni provinciali,  nell'ambito
dello  stesso  grado  di  scuole,  in  relazione  all'accertamento di
maggiori o minori esigenze rispetto alle previsioni.
4.3   I Provveditori agli  studi,  con  propri  decreti,  nei  limiti
dell'organico   provinciale   complessivo,  possono  incrementare  le
dotazioni organiche di uno o piu' gradi di scuole con la  contestuale
riduzione  compensativa delle dotazioni previste per gli altri gradi,
in relazione alle rispettive  esigenze  accertate  nell'ambito  della
provincia,  con  particolare  riguardo al carattere prioritario delle
finalita' indicate alle lett. b) e d) del comma 1.