- Art. 5 - 5.1 Entro il limite dell'organico provinciale prestabilito il Provveditore agli studi determina l'organico funzionale di ciascun circolo didattico, commisurato alle esigenze di tutti i plessi scolastici compresi nello stesso circolo, in relazione agli elementi di valutazione sotto indicati: a) numero degli alunni, b) numero e dimensionamento delle classi, c) esigenze di sostegno per l'integrazione degli alunni portatori di handicap, d) durata e articolazione dell'orario settimanale di attivita' didattica, e) numero dei plessi e caratteristiche oro-geografiche del relativo ambito territoriale, f) particolari specificita' socio-culturali dell'ambiente in cui operano singole scuole, g) diffusione dell'insegnamento della lingua straniera, h) domanda di scolarizzazione a tempo pieno, i) iniziative di innovazione e sperimentazione didattica, l) prevenzione e recupero della dispersione scolastica, supporto alla ricerca educativa e valutazione dei processi formativi. 5.2 L'organico funzionale di circolo comprende una dotazione organica di base che risponde alle esigenze di cui ai punti a), b) e c) del comma 1, determinate secondo quanto previsto dal successivo comma 3, e una dotazione organica perequativa finalizzata alla piena attuazione degli obiettivi formativi indicati dalla Parte II, Titolo III, Capo I del Testo Unico gia' richiamato, determinata secondo quanto previsto dal successivo comma 4. 5.3 Per una graduale attuazione di quanto previsto al comma precedente, ai fini della mobilita' del personale docente e limitatamente all'anno scolastico 1997-98 la dotazione organica di base e' determinata con riferimento a ciascun plesso secondo la normativa vigente, in relazione alle classi previste e in numero tale da non superare, di norma, nei plessi con meno di 75 bambini, la dotazione di un'insegnante per ogni gruppo di 10 alunni e frazione pari o superiore a 5. 5.4 La dotazione organica perequativa di circolo risponde alle esigenze inerenti alla organizzazione dell'attivita' didattica, per la piena realizzazione degli obiettivi formativi assegnati alla scuola elementare, in rapporto alle esigenze specifiche dei singoli contesti operativi. Il Provveditore agli studi stabilisce la dotazione perequativa di ciascun circolo tenuto conto delle esigenze rappresentate e dei progetti formulati dalle scuole entro i limiti dell'organico provinciale complessivo. Gli organi di circolo competenti deliberano sulle modalita' di impiego dei posti di organico complessivamente assegnati, in relazione all'ordine di priorita' delle esigenze definito dagli stessi organi. 5.5 Per rispondere alle esigenze di integrazione degli alunni in situazione di handicap (art. 5.1 lett. c), si provvede assegnando a ciascun circolo una dotazione organica di base, nella misura di un docente per ogni 4 alunni disabili. Alle ulteriori necessita' di sostegno a favore dei medesimi alunni, si provvede, a norma dell'art. 319, comma 3, del Testo unico citato nelle premesse, assicurando la continuita' degli interventi secondo le modalita' stabilite dalle relative disposizioni ministeriali. 5.6 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle scuole elementari degli istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media.