- Art. 5 -
5.1    Entro  il  limite  dell'organico  provinciale  prestabilito il
Provveditore agli studi determina l'organico  funzionale  di  ciascun
circolo  didattico,  commisurato  alle  esigenze  di  tutti  i plessi
scolastici compresi nello stesso circolo, in relazione agli  elementi
di valutazione sotto indicati:
     a) numero degli alunni,
     b) numero e dimensionamento delle classi,
     c)   esigenze   di  sostegno  per  l'integrazione  degli  alunni
portatori di handicap,
     d) durata e articolazione dell'orario settimanale  di  attivita'
didattica,
     e)  numero  dei  plessi  e  caratteristiche  oro-geografiche del
relativo ambito territoriale,
     f) particolari specificita' socio-culturali dell'ambiente in cui
operano singole scuole,
     g) diffusione dell'insegnamento della lingua straniera,
     h) domanda di scolarizzazione a tempo pieno,
     i) iniziative di innovazione e sperimentazione didattica,
     l) prevenzione e recupero della dispersione scolastica, supporto
alla ricerca educativa e valutazione dei processi formativi.
5.2    L'organico  funzionale  di  circolo  comprende  una  dotazione
organica  di base che risponde alle esigenze di cui ai punti a), b) e
c) del comma 1, determinate secondo quanto  previsto  dal  successivo
comma  3, e una dotazione organica perequativa finalizzata alla piena
attuazione degli obiettivi formativi indicati dalla Parte II,  Titolo
III,  Capo  I  del  Testo  Unico gia' richiamato, determinata secondo
quanto previsto dal successivo comma 4.
5.3   Per  una  graduale  attuazione  di  quanto  previsto  al  comma
precedente,   ai   fini  della  mobilita'  del  personale  docente  e
limitatamente all'anno scolastico 1997-98 la  dotazione  organica  di
base  e'  determinata  con  riferimento  a  ciascun plesso secondo la
normativa vigente, in relazione alle classi previste e in numero tale
da non superare, di norma, nei plessi con  meno  di  75  bambini,  la
dotazione  di  un'insegnante  per ogni gruppo di 10 alunni e frazione
pari o superiore a 5.
5.4   La dotazione organica  perequativa  di  circolo  risponde  alle
esigenze  inerenti  alla organizzazione dell'attivita' didattica, per
la piena  realizzazione  degli  obiettivi  formativi  assegnati  alla
scuola  elementare,  in rapporto alle esigenze specifiche dei singoli
contesti  operativi.  Il  Provveditore  agli  studi   stabilisce   la
dotazione  perequativa di ciascun circolo tenuto conto delle esigenze
rappresentate e dei progetti formulati dalle scuole  entro  i  limiti
dell'organico   provinciale   complessivo.   Gli  organi  di  circolo
competenti  deliberano  sulle  modalita'  di  impiego  dei  posti  di
organico  complessivamente  assegnati,  in  relazione  all'ordine  di
priorita' delle esigenze definito dagli stessi organi.
5.5  Per rispondere alle esigenze di  integrazione  degli  alunni  in
situazione  di  handicap (art. 5.1 lett. c), si provvede assegnando a
ciascun circolo una dotazione organica di base, nella  misura  di  un
docente  per  ogni  4  alunni  disabili. Alle ulteriori necessita' di
sostegno a favore dei medesimi alunni, si provvede, a norma dell'art.
319, comma 3, del Testo unico citato nelle premesse,  assicurando  la
continuita'  degli  interventi  secondo  le modalita' stabilite dalle
relative disposizioni ministeriali.
5.6    Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
alle scuole elementari degli istituti comprensivi di scuola  materna,
elementare e media.