- Art. 5 -
5.1 Entro il limite dell'organico provinciale prestabilito il
Provveditore agli studi determina l'organico funzionale di ciascun
circolo didattico, commisurato alle esigenze di tutti i plessi
scolastici compresi nello stesso circolo, in relazione agli elementi
di valutazione sotto indicati:
a) numero degli alunni,
b) numero e dimensionamento delle classi,
c) esigenze di sostegno per l'integrazione degli alunni
portatori di handicap,
d) durata e articolazione dell'orario settimanale di attivita'
didattica,
e) numero dei plessi e caratteristiche oro-geografiche del
relativo ambito territoriale,
f) particolari specificita' socio-culturali dell'ambiente in cui
operano singole scuole,
g) diffusione dell'insegnamento della lingua straniera,
h) domanda di scolarizzazione a tempo pieno,
i) iniziative di innovazione e sperimentazione didattica,
l) prevenzione e recupero della dispersione scolastica, supporto
alla ricerca educativa e valutazione dei processi formativi.
5.2 L'organico funzionale di circolo comprende una dotazione
organica di base che risponde alle esigenze di cui ai punti a), b) e
c) del comma 1, determinate secondo quanto previsto dal successivo
comma 3, e una dotazione organica perequativa finalizzata alla piena
attuazione degli obiettivi formativi indicati dalla Parte II, Titolo
III, Capo I del Testo Unico gia' richiamato, determinata secondo
quanto previsto dal successivo comma 4.
5.3 Per una graduale attuazione di quanto previsto al comma
precedente, ai fini della mobilita' del personale docente e
limitatamente all'anno scolastico 1997-98 la dotazione organica di
base e' determinata con riferimento a ciascun plesso secondo la
normativa vigente, in relazione alle classi previste e in numero tale
da non superare, di norma, nei plessi con meno di 75 bambini, la
dotazione di un'insegnante per ogni gruppo di 10 alunni e frazione
pari o superiore a 5.
5.4 La dotazione organica perequativa di circolo risponde alle
esigenze inerenti alla organizzazione dell'attivita' didattica, per
la piena realizzazione degli obiettivi formativi assegnati alla
scuola elementare, in rapporto alle esigenze specifiche dei singoli
contesti operativi. Il Provveditore agli studi stabilisce la
dotazione perequativa di ciascun circolo tenuto conto delle esigenze
rappresentate e dei progetti formulati dalle scuole entro i limiti
dell'organico provinciale complessivo. Gli organi di circolo
competenti deliberano sulle modalita' di impiego dei posti di
organico complessivamente assegnati, in relazione all'ordine di
priorita' delle esigenze definito dagli stessi organi.
5.5 Per rispondere alle esigenze di integrazione degli alunni in
situazione di handicap (art. 5.1 lett. c), si provvede assegnando a
ciascun circolo una dotazione organica di base, nella misura di un
docente per ogni 4 alunni disabili. Alle ulteriori necessita' di
sostegno a favore dei medesimi alunni, si provvede, a norma dell'art.
319, comma 3, del Testo unico citato nelle premesse, assicurando la
continuita' degli interventi secondo le modalita' stabilite dalle
relative disposizioni ministeriali.
5.6 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
alle scuole elementari degli istituti comprensivi di scuola materna,
elementare e media.