- Art. 7 - 7.1 Gli organici provinciali del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola sono determinati in conseguenza delle misure di riorganizzazione della rete scolastica adottate ai sensi dell'art. 1, comma 70, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 7.2 I criteri per la determinazione dell'organico di ciascun istituto o scuola sono definiti con l'ordinanza ministeriale prevista dall'art. 548, comma 1, del Testo Unico gia' citato.