- Art. 7 -
7.1    Gli organici provinciali del personale amministrativo, tecnico
ed ausiliario della scuola  sono  determinati  in  conseguenza  delle
misure  di  riorganizzazione  della rete scolastica adottate ai sensi
dell'art. 1, comma 70, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
7.2   I  criteri  per  la  determinazione  dell'organico  di  ciascun
istituto o scuola sono definiti con l'ordinanza ministeriale prevista
dall'art. 548, comma 1, del Testo Unico gia' citato.