- Art. 8 - 8.1 Sono unificati i servizi amministrativi e ausiliari dei convitti nazionali, degli educandati dello Stato e delle scuole annesse alle predette istituzioni educative. 8.2 Con l'allegata tabella CE sono rideterminati i parametri per la definizione degli organici del personale amministrativo, tecnico e ausiliario in servizio nelle istituzioni di cui al comma 1; la stessa tabella sostituisce, relativamente alle scuole annesse ad istituti di educazione statali, le prescrizioni contenute nella tabella 3 allegata al Testo Unico nelle premesse al presente decreto.