- Art. 8 -
8.1  Sono unificati i servizi amministrativi e ausiliari dei convitti
nazionali,  degli  educandati dello Stato e delle scuole annesse alle
predette istituzioni educative.
8.2  Con l'allegata tabella CE sono rideterminati i parametri per  la
definizione  degli  organici  del personale amministrativo, tecnico e
ausiliario in servizio nelle istituzioni di cui al comma 1; la stessa
tabella sostituisce, relativamente alle scuole annesse ad istituti di
educazione  statali,  le  prescrizioni  contenute  nella  tabella   3
allegata al Testo Unico nelle premesse al presente decreto.