- Art. 9 -
9.1    Con  propri  decreti  i  Provveditori  agli studi di Gorizia e
Trieste definiscono le dotazioni organiche di personale docente delle
scuole materne, elementari e secondarie di I grado in lingua  slovena
funzionanti  nelle  province  di  rispettiva  competenza, nell'ambito
delle corrispondenti dotazioni organiche provinciali  previste  dalle
allegate tabelle 1-org, 2-org e 3-org.
9.2    I  Provveditori agli studi delle province di nuova istituzione
definiscono gli organici delle scuole ed istituti  di  istruzione  di
ogni  ordine e grado funzionanti nelle circoscrizioni territoriali di
pertinenza.