- Art. 9 - 9.1 Con propri decreti i Provveditori agli studi di Gorizia e Trieste definiscono le dotazioni organiche di personale docente delle scuole materne, elementari e secondarie di I grado in lingua slovena funzionanti nelle province di rispettiva competenza, nell'ambito delle corrispondenti dotazioni organiche provinciali previste dalle allegate tabelle 1-org, 2-org e 3-org. 9.2 I Provveditori agli studi delle province di nuova istituzione definiscono gli organici delle scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado funzionanti nelle circoscrizioni territoriali di pertinenza.