Art. 2. L'iscrizione al corso e' regolata dalle vigenti disposizioni in materia di accesso agli studi universitari. Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso puo' essere programmato, nell'ambito della legislazione vigente, dal senato accademico su proposta del consiglio di facolta', in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.