Art. 2.
  L'iscrizione  al corso  e' regolata  dalle vigenti  disposizioni in
materia di accesso agli studi universitari.
  Il  numero degli  iscritti  a  ciascun anno  di  corso puo'  essere
programmato,  nell'ambito  della  legislazione  vigente,  dal  senato
accademico  su  proposta del  consiglio  di  facolta', in  base  alle
strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo
i  criteri generali  fissati  dal Ministro  dell'universita' e  della
ricerca scientifica e tecnologica.