Art. 2.
  Il  fabbricante del  verricello  dovra'  fornire all'acquirente  il
manuale  per l'addestramento  e per  la manutenzione  come prescritto
dalle regole 51 e 52 del cap. III della SOLAS 74, come emendata.
  Il predetto  verricello e' soggetto  alle verifiche e  ai controlli
previsti  dalle  regole 5  e  48.2  del  cap. III  della  convenzione
sopracitata e dalla sez. 6 della parte II della ris. IMO A. 689 (17).
  Il  presente decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 4 luglio 1997
                                      Il comandante generale: Ferraro