Art. 2. Il fabbricante delle zattere di salvataggio dovra' fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento e la manutenzione a bordo come prescritto dalla regola 51 e 52 del cap. III della SOLAS 74, come emendata. Le predette zattere sono soggette alle verifiche e ai controlli previsti dalla regola 5 del cap. III della convenzione sopracitata. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 luglio 1997 Il comandante generale: Ferraro