Art. 2.
  Il  fabbricante   delle  zattere  di  salvataggio   dovra'  fornire
all'acquirente  il manuale  per l'addestramento  e la  manutenzione a
bordo come prescritto  dalla regola 51 e 52 del  cap. III della SOLAS
74, come emendata.
  Le predette  zattere sono  soggette alle  verifiche e  ai controlli
previsti dalla regola 5 del cap. III della convenzione sopracitata.
  Il  presente decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 7 luglio 1997
                                      Il comandante generale: Ferraro