IL COMANDANTE GENERALE del Corpo delle capitanerie di porto Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 1994; Viste le regole 30, 41, 44, 45 e 46 del capitolo III, della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313; Vista la risoluzione IMO A. 689(17) adottata il 6 novembre 1991; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996. n. 535, convertito, con modificazioni, in legge n. 647 del 23 dicembre 1996; Vista la domanda della societa' Adrianaval, con sede in Trieste, via Murat n. 8, intesa ad ottenere la dichiarazione di "tipo approvato" per l'imbarcazione di salvataggio completamente chiusa munita di impianto autonomo di respirazione d'aria e resistente al fuoco del tipo a caduta libera, denominata "GFF-T 5.7 M". Viste le note datate 10 dicembre 1997 e 2 gennaio 1997 con le quali il fabbricante societa Ernst Hatecke con sede in Drochtersen (Germania), ha comunicato il cambio del nome del proprio rappresentante in Italia da societa' ing. A. Cacciottoli S.a.s. a societa' Adrianaval con sede in Trieste, via Murat, 8; Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da relazione tecnica n. 96DG59TA del 25 luglio 1996 trasmessa in allegato alla suddetta istanza; Decreta: Art. 1. E' dichiarata di "tipo approvato" l'imbarcazione di salvataggio completamente chiusa munita di impianto autonomo di respirazione d'aria e resistente al fuoco del tipo a caduta libera, denominata "GFF-T 5.7 M", fabbricata dalla Ernst Hatecke Gmbh - Drochtersen (Germania) della quale e' rappresentante in Italia la societa' Adrianaval sopracitata. Le predetta imbarcazione che e' anche battello di emergenza, dovra' essere costruita in conformita' al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potra' essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero. Ogni imbarcazione di salvataggio deve essere fornita' degli accessori e dotazioni prescritte dalla Convenzione SOLAS 74 (83) sopracitata; Ogni imbarcazione di salvataggio di serie deve essere marcata come previsto dalla regola 41.9 del cap. III della Convenzine SOLAS 74 (83) ed inoltre in modo chiaro ed indelebile e permanente con i seguenti elementi di identificazione; marchio nominativo del fabbricante e del rappresentante o fornitore in Italia; denominazione commerciale dell'imbarcazione di salvataggio completamente chiusa munita di impianto autonomo di rspirazione d'aria e resistente al fuoco del tipo a caduta libera, denominata: "GFF-T 5.7 M"; numero di serie; altezza massima di installazione (tra il punto piu' basso dell'imbarcazione ed il livello del mare): CFH 12.2 metri; angolo di inclinazione della rampa sul piano orizzontale: 35 ; lunghezza della rampa: 6.335 metri (dalla poppa dell'imbarcazione al rullo estremo) marchio "tipo approvato ministero dei trasporti e della navigazione"; numero e data del presente decreto ministeriale d'approvazione.