IL COMANDANTE GENERALE
                del Corpo delle capitanerie di porto
  Visto  il decreto  del Presidente  della Repubblica  n. 347  del 18
aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di
tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a
bordo delle navi mercantili,  pubblicato nel supplemento ordinario n.
87 alla Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 1994;
  Viste  le regole  30,  41, 44,  45  e 46  del  capitolo III,  della
Convenzione internazionale  per la  salvaguardia della vita  umana in
mare (SOLAS 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio
1980, n. 313;
  Vista la risoluzione IMO A. 689(17) adottata il 6 novembre 1991;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto  l'art.  2  del  decreto-legge   21  ottobre  1996.  n.  535,
convertito, con modificazioni, in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;
  Vista la  domanda della societa'  Adrianaval, con sede  in Trieste,
via  Murat  n.  8,  intesa  ad ottenere  la  dichiarazione  di  "tipo
approvato"  per l'imbarcazione  di  salvataggio completamente  chiusa
munita di  impianto autonomo di  respirazione d'aria e  resistente al
fuoco del tipo a caduta libera, denominata "GFF-T 5.7 M".
  Viste le note datate 10 dicembre 1997 e 2 gennaio 1997 con le quali
il  fabbricante  societa  Ernst   Hatecke  con  sede  in  Drochtersen
(Germania),   ha  comunicato   il   cambio  del   nome  del   proprio
rappresentante in  Italia da  societa' ing.  A. Cacciottoli  S.a.s. a
societa' Adrianaval con sede in Trieste, via Murat, 8;
  Considerato che  gli accertamenti  tecnici effettuati  dal Registro
italiano navale hanno avuto esito  positivo come da relazione tecnica
n. 96DG59TA  del 25 luglio  1996 trasmessa in allegato  alla suddetta
istanza;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  dichiarata di  "tipo approvato"  l'imbarcazione di  salvataggio
completamente  chiusa munita  di  impianto  autonomo di  respirazione
d'aria e  resistente al  fuoco del tipo  a caduta  libera, denominata
"GFF-T  5.7 M",  fabbricata dalla  Ernst Hatecke  Gmbh -  Drochtersen
(Germania)  della  quale  e'  rappresentante in  Italia  la  societa'
Adrianaval sopracitata.
  Le predetta imbarcazione che e' anche battello di emergenza, dovra'
essere  costruita   in  conformita'  al  prototipo   sottoposto  agli
accertamenti  tecnici citati  in  premessa;  nessuna modifica  potra'
essere  apportata  senza  la   preventiva  autorizzazione  di  questo
Ministero.
  Ogni  imbarcazione  di  salvataggio   deve  essere  fornita'  degli
accessori  e dotazioni  prescritte  dalla Convenzione  SOLAS 74  (83)
sopracitata;
  Ogni imbarcazione di salvataggio di  serie deve essere marcata come
previsto dalla  regola 41.9  del cap. III  della Convenzine  SOLAS 74
(83)  ed inoltre  in modo  chiaro ed  indelebile e  permanente con  i
seguenti elementi di identificazione;
  marchio nominativo del fabbricante e del rappresentante o fornitore
in Italia;
  denominazione   commerciale    dell'imbarcazione   di   salvataggio
completamente  chiusa  munita  di impianto  autonomo  di  rspirazione
d'aria e  resistente al fuoco  del tipo a caduta  libera, denominata:
"GFF-T 5.7 M";
   numero di serie;
  altezza  massima   di  installazione  (tra  il   punto  piu'  basso
dell'imbarcazione ed il livello del mare): CFH 12.2 metri;
  angolo di inclinazione della rampa sul piano orizzontale: 35 ;
  lunghezza della  rampa: 6.335 metri (dalla  poppa dell'imbarcazione
al rullo estremo)
  marchio   "tipo  approvato   ministero   dei   trasporti  e   della
navigazione";
  numero e data del presente decreto ministeriale d'approvazione.