Art. 2.
  Il fabbricante  dell'imbarcazione dovra' fornire  all'acquirente il
manuale per l'addestramento e la manutenzione a bordo come prescritto
dalle regole 51 e 52 del cap. III della SOLAS 74, come emendata.
  La predetta imbarcazione e' soggetta  alle verifiche e ai controlli
previsti dalla regola 5 del  cap. III della convenzione sopracitata e
dalla sezione 5 della parte 2 della Ris. IMO A. 689(17);
  Il  presente decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 16 luglio 1997
                                      Il comandante generale: Ferraro