IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373; Visto l'art. 1 del decreto - legge 31 maggio 1994, n. 331, reiterato con successivi decreti - legge del 30 luglio 1994, n. 478, del 30 settembre 1994, n. 559, del 30 novembre 1994, n. 658 e del 31 gennaio 1995, n. 26, quest'ultimo convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, recante disposizioni urgenti per la ripresa delle attivita' imprenditoriali; Visto, in particolare, il comma 1 del summenzionato art. 1, che dispone che il Ministro del bilancio e della programmazione economica stabilisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le modalita' di attuazione del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, anche con riferimento ai benefici concedibili e alle relative misure e limiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia; Visti i decreti interministeriali del 3 luglio 1986 e del 17 gennaio 1992, n. 224, recanti criteri e modalita' per la concessione delle agevolazioni finanziarie per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialita' giovanile nel Mezzogiorno; Visto il decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 24 novembre 1994, n. 695, con il quale e' stato adottato il regolamento recante modalita' per la concessione di agevolazioni all'imprenditoria giovanile; Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1, del summenzionato decreto, che prevede che sono finanziabili - secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE - i progetti relativi alla produzione di beni nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato o dell'industria, oppure relativi alla fornitura di servizi a favore delle imprese appartenenti a qualsiasi settore; Visto altresi il successivo comma 2, che prevede che non sono finanziabili i progetti riferiti ai settori che risultano esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie; Vista la decisione della Commissione europea del 1 marzo 1995, notificata con lettera prot. n. SG (95) D / 3693 del 24 marzo 1995, concernente il regime d'insieme degli aiuti a finalita' regionale in Italia, ed in particolare il punto 6 di essa; Vista la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, oggetto della comunicazione della Commissione europea n. 96/C 213 / 04 del 23 luglio 1996; Vista la deliberazione del CIPI del 16 luglio 1986, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 1986, concernente direttive per la concessione delle agevolazioni finanziarie previste dalla legge 10 marzo 1986, n. 64, a favore delle attivita' produttive localizzate nei territori meridionali; Visto, in particolare, il punto 4 della summenzionata deliberazione (con le integrazioni recate dalla deliberazione CIPI 21 dicembre 1989), che elenca i settori e comparti produttivi per i quali e' sospesa l'ammissibilita' ai benefici previsti dalla deliberazione medesima; Considerato che appare superata un'elencazione puntuale dei settori e dei comparti produttivi sospese dalle agevolazioni, come recate dalle sopracitate deliberazioni del 16 luglio 1986 e del 21 dicembre 1989, alla luce dell'evoluzione della realta' economica del Paese; Ritenuto pertanto di non deliberare esclusioni settoriali, salva restando la facolta' per il Comitato - su proposta delle amministrazioni aventi competenze in materia di attivita' produttive - di fornire alla societa' per l'imprenditorialita' giovanile indicazioni in ordine alla priorita' di determinati comparti produttivi e di servizi, anche in ragione delle politiche di sviluppo che si intendano adottare; Ritenuta altresi' l'opportunita' che la societa' per l'imprenditorialita' giovanile, nell'espletamento delle istruttorie per l'ammissibilita' dei progetti presentati, possa avere cognizione agevole e certa della normativa comunitaria che dispone esclusioni o limitazioni alla finanziabilita' di determinate tipologie di investimento; Su proposta del Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sulla quale e' stato acquisito in seduta l'accordo del Sottosegretario di Stato all'industria, al commercio e all'artigianato; Delibera: 1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al decreto interministeriale 24 novembre 1994, n. 695, progetti di investimento in settori di attivita' compatibili con la struttura delle piccole e medie imprese e con le caratteristiche socio - economiche del territorio di insediamento. Nella valutazione delle domande di ammissione, la societa' per l'imprenditorialita' giovanile si attiene ai criteri dell'affidabilita' del piano finanziario e della redditivita' delle iniziative proposte, dell'attendibilita' professionale dei soci, della validita' sotto il profilo tecnico dei progetti presentati, delle potenzialita' del mercato di riferimento. 2. Non sono ammissibili a finanziamento le iniziative che risultano escluse o sospese da disposizioni comunitarie. Nel finanziamento di progetti relativi a settori sottoposti a particolari regimi di aiuto (agricolo, della pesca e acquicoltura, siderurgico, automobilistico, cantieristico, tessile e dell'abbigliamento, delle fibre sintetiche, carboniero, dei trasporti) la societa' per l'imprenditorialita' giovanile si attiene alle limitazioni comunitarie vigenti contenute nelle disposizioni di cui all'elenco allegato. 3. Il CIPE, su proposta delle amministrazioni aventi competenze nei settori di intervento della societa' per l'imprenditorialita' giovanile, puo' deliberare in ordine a settori o comparti produttivi ritenuti meritevoli di priorita' nella valutazione dei progetti. 4. La relazione semestrale prevista dall'art. 10, comma 1, del decreto interministeriale di cui al punto 1 e' trasmessa dalla societa' per l'imprenditorialita' giovanile anche alla segreteria del CIPE. Roma, 26 giugno 1997 Il Presidente delegato: Ciampi