Art. 4.
  Pubblicazione   del   bando   di  gara.   Ammissione   alla   gara.
Presentazione  delle offerte,  valutazione delle  offerte, formazione
della graduatoria e sua approvazione. Aggiudicazione della gara.
  1. Il bando e' pubblicato  a cura del Ministero delle comunicazioni
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana e su quella della
Comunita' europea  con un congruo anticipo,  determinato dal Comitato
dei Ministri.
  2. Il  Ministero delle  comunicazioni -  Direzione generale  per le
concessioni  e  le autorizzazioni,  riceve  le  domande dei  soggetti
interessati a  partecipare alla  gara e  forma l'elenco  dei soggetti
ammessi. Tale elenco e' sottoposto,  unitamente a quello dei soggetti
esclusi, all'approvazione del  Comitato dei Ministri. Dell'ammissione
alla gara  ovvero dell'esclusione  e' data comunicazione  ai soggetti
interessati a cura del Ministero delle comunicazioni.
  3. Il  disciplinare di  gara e'  comunicato dal  predetto Ministero
delle  comunicazioni -  Direzione generale  per le  concessioni e  le
autorizzazioni, ai soggetti ammessi a  partecipare alla gara ai sensi
del  comma  2. Detta  comunicazione  non  puo' avvenire  prima  della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana del
decreto ministeriale  e del regolamento  di cui all'art. 3,  comma 2,
nonche' delle  misure relative  alla concorrenza  di cui  all'art. 3,
comma 3.
  4.  Le  offerte  sono  inviate,   entro  i  termini  stabiliti  nel
disciplinare  di  gara,  in  quattro originali  sigillati  al  citato
Ministero   -   Direzione   generale   per  le   concessioni   e   le
autorizzazioni,  che   ne  trasmette  senza  indugio   due  originali
sigillati  ai  valutatori,  domiciliati   presso  la  Segreteria  del
Comitato  dei  Ministri.  Gli  altri due  originali  sono  conservati
sigillati,  almeno fino  alla  aggiudicazione della  gara, presso  la
suddetta Direzione generale.
  5. Entro il termine che  sara' stabilito dal Comitato dei Ministri,
i valutatori verificano le offerte e formano la relativa graduatoria,
che e' sottoposta al Comitato dei Ministri per l'approvazione.
  6. Il predetto Ministero -  Direzione generale per le concessioni e
le autorizzazioni, aggiudica  la gara e rilascia  la relativa licenza
di esercizio.