Art. 5.
                        Incarico ai valutatori
               Loro obblighi e compensi di valutatori
  1.  Per l'esame  da parte  del Comitato  dei Ministri  degli schemi
delle misure tali da garantire  condizioni di effettiva concorrenza e
del disciplinare di gara, i valutatori redigono:
  a)  una analitica  relazione  illustrativa che  esplichi le  scelte
proposte   per  ciascun   aspetto   delle  misure   suddette  e   del
disciplinare,  evidenziando  le  comparazioni  effettuate,  per  ogni
singolo  punto, rispetto  alle condizioni  di esercizio,  anche nella
prospettiva  pluriennale,  ai  documenti  di  gara  utilizzati,  alle
licenze rilasciate per la  prestazione del servizio radiomobile negli
altri Paesi dell'Unione europea;
  b) tabelle  comparative dei livelli delle  condizioni economiche di
offerta o  delle tariffe  applicate nell'ambito dei  principali Paesi
dell'Unione europea da parte dei differenti gestori in materia di:
  b.1)  interconnessione per  le comunicazioni  originate dalla  rete
fissa e terminate verso le reti mobili;
  b.2)  interconnessione per  le comunicazioni  originate dalle  reti
mobili e terminate verso la rete fissa;
  b.3)   interconnessione  diretta   tra   reti   mobili  anche   nei
collegamenti transfrontalieri;
  b.4) roaming nazionale tra reti mobili GSM 900 MHz e DCS 1800 MHz;
  b.5) affitto di circuiti da parte del gestore della rete telefonica
pubblica commutata ai gestori mobili.
  La  comparazione  di  cui   alla  presente  lettera  dovra'  essere
accompagnata  da  una  analitica  illustrazione  della  procedura  di
fissazione delle predette condizioni economiche da parte dei gestori,
anche con riferimento al profilo della titolarita' della tariffa;
  c) tabelle comparative degli standard qualitativi delle prestazioni
di  rete e  dei servizi  (GSM 900  MHz e  DCS 1800  MHz) relative  ai
gestori dei  servizi radiomobili operanti nell'ambito  dei principali
Paesi dell'Unione europea;
  d) una relazione  riguardante l'utilizzabilita' della funzionalita'
di rete, definita roaming nazionale, tra sistemi radiomobili operanti
sulla banda 900 MHz e quelli  operanti sulla banda 1800 MHz, anche di
diversi  gestori. Tale  relazione dovra'  contenere la  dimostrazione
della   utilizzabilita'  di   apparati  terminali   multifrequenze  e
multistandard alla  data del  1 gennaio  1998, una  descrizione delle
possibili implicazioni  economiche del  ricorso a  tale funzionalita'
per  l'utenza sia  del  gestore di  rete fissa  sia  dei gestori  dei
servizi  radiomobili,  sulla  base delle  disposizioni  tariffarie  e
convenzionali  vigenti. Dovra'  inoltre  tenere conto  dell'eventuale
applicazione,  per   il  servizio  DCS  1800,   del  principio  della
titolarita' delle tariffe  da parte del gestore della  rete fissa per
le chiamate originate da questa;
  e)  una relazione  concernente la  determinazione delle  condizioni
economiche  e  tecniche  relative   all'utilizzazione  in  comune  di
infrastrutture,  impianti  e siti,  in  relazione  a quanto  disposto
dall'art. 1,  comma 1, del decreto-legge  n. 115 del 1997,  citato in
premessa;
  f) una relazione  che illustri le condizioni idonee  a garantire la
compatibilita' delle infrastrutture con  le norme vigenti relative ai
rischi sanitari per la popolazione, in particolare in merito ai campi
elettromagnetici  da  esse  generati, saranno  altresi'  indicate  le
procedure di  valutazione di impatto ambientale  cui la installazione
delle infrastrutture dovra' essere  sottoposta, in relazione a quanto
disposto dall'art.  2-bis del  citato decretolegge  n. 115  del 1997,
anche con riferimento  alla costituzione di impianti in  uso comune a
uno o piu' gestori ed a uno o piu' servizi, ivi compresi gli impianti
gia' esistenti;
  g)   una  relazione   relativa  all'individuazione   dei  requisiti
procedurali  e   di  contenuto   per  l'adozione  di   meccanismi  di
performance bond,  da applicare  al soggetto aggiudicatario,  e delle
procedure di sua eventuale escussione;
  h)  un  elenco  concernente le  raccomandazioni  emanate  dall'ETSI
(European  Telecomunication Standard  Institute)  con riferimento  ai
sistemi di  comunicazione mobile  in tecnica numerica  denominati GSM
900 MHz e DCS 1800 MHz, raccomandazioni da allegare all'elenco;
  i) un  elenco concernente le  raccomandazioni emanate dal  MoU GSM,
raccomandazioni da allegare all'elenco medesimo;
  j)  una relazione,  da  predisporsi di  intesa  con la  Commissione
istituita  con   il  decreto  del   Ministro  delle  poste   e  delle
telecomunicazioni in data  24 aprile 1997 per la  revisione del piano
nazionale di numerazione, contenente la proposta e le motivazioni per
l'assegnazione,   ai  gestori   del   servizio  DCS   1800  MHz,   di
riconoscibili archi di numerazione;
  k)  una  relazione  riguardante la  comparazione  delle  condizioni
economiche   applicate    alle   comunicazioni    internazionali   ed
intercontinentali originate e terminate da e  su reti DCS 1800 MHz da
parte dei  gestori operanti  nell'ambito della Unione  europea, anche
con riferimento  ai relativi loro  rapporti con i gestori  della rete
telefonica pubblica fissa della nazione di appartenenza;
  l)  una  tabella  comparativa  della  natura  e  della  misura  dei
contributi dovuti all'amministrazione pubblica degli operatori mobili
operanti  nell'ambito dell'Unione  europea (GSM  900 MHz  e DCS  1800
MHz), anche  ai fini  della ricerca pubblica  e della  formazione nel
settore delle  telecomunicazioni, con eccezione di  quelle relative a
tributi;
  m) una descrizione delle possibili soluzioni alternative in materia
di criteri e  vincoli di mantenimento della  maggioranza del capitale
sociale dichiarata all'atto del rilascio della licenza;
  n) una  relazione di conformita'  del disciplinare di gara  e delle
misure di  effettiva concorrenza  alle vigenti norme,  comunitarie ed
interne, in materia di concorrenza  e di regolamentazione nel settore
delle telecomunicazioni;
  o) una  relazione descrittiva  dei criteri  e dei  coefficienti, da
utilizzare  per  la  valutazione  delle offerte  e  da  indicare  nel
disciplinare  di gara,  per farne  parte integrante.  Detta relazione
fornira'  un  quadro  comparativo  dei  criteri  e  dei  coefficienti
utilizzati  in procedure  di  gara  analoghe nell'ambito  dell'Unione
europea.
  2.  I valutatori  mantengono  riservata ogni  attivita' svolta  per
incarico del Comitato dei Ministri  e si impegnano a non intrattenere
alcun rapporto  con i soggetti  ammessi a partecipare alla  gara fino
alla aggiudicazione della  stessa e, per la durata di  anni due dalla
aggiudicazione della gara, con  il soggetto aggiudicario. Il compenso
per   l'attivita'  dei   valutatori,   da   convenire  all'atto   del
conferimento   dell'incarico,  e'   posto  a   carico  del   soggetto
aggiudicatario.
   Roma, 7 agosto 1997
                                                 Il Presidente: Prodi