Art. 13.
  L'importo  spettante  di  diritto   a  ciascuno  "specialista"  nel
collocamento  supplementare e'  pari al  rapporto fra  il valore  dei
titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime
tre aste  dei "CTZ-18",  ivi compresa  quella di  cui al  primo comma
dell'art.  1 del  presente  decreto, ed  il  totale assegnato,  nelle
medesime  aste,  agli  stessi  operatori  ammessi  a  partecipare  al
collocamento   supplementare.   Le  richieste   saranno   soddisfatte
assegnando prioritariamente  a ciascuno  "specialista" il  minore tra
l'importo richiesto e quello spettante di diritto.
  Qualora  uno o  piu' "specialisti"  dovessero presentare  richieste
inferiori  a quelle  loro spettanti  di diritto,  ovvero non  abbiano
effettuato  alcuna  richiesta,  la differenza  sara'  assegnata  agli
operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti
di diritto. L'assegnazione  verra' effettuata in base  ai rapporti di
cui al comma precedente.