Art. 16.
  Alla Banca d'Italia e'  pure affidata l'esecuzione delle operazioni
relative al rimborso, a scadenza, dei certificati di credito, nonche'
ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.
  Le  somme occorrenti  per le  operazioni connesse  al rimborso  dei
certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terra' all'uopo
apposita contabilita'.
  I rapporti conseguenti alle  operazioni suindicate saranno regolati
dalle norme  contenute nella convenzione  stipulata in data  8 agosto
1994.
  In  deroga  a  quanto   previsto  dall'art.  11  della  convenzione
suddetta, il  compenso riconosciuto alla  Banca d'Italia a  titolo di
rimborso  delle  spese  sostenute  per il  servizio  finanziario  dei
certificati verra' corrisposto  in misura pari ad un  terzo di quanto
stabilito    nell'articolo    stesso,   in    considerazione    delle
caratteristiche  dei certificati  di  cui al  presente decreto.  Tale
compenso verra'  riconosciuto in unica soluzione,  contestualmente al
rimborso dei certificati.
  La consegna  dei certificati  globali di cui  al precedente  art. 2
sara'  effettuata  presso   l'Amministrazione  centrale  della  Banca
d'Italia - Servizio cassa generale.
  Tutti gli atti ed i documenti comunque riguardanti le operazioni di
cui al  presente decreto, nonche'  i conti e la  corrispondenza della
Banca  d'Italia e  dei suoi  incaricati,  sono esenti  da imposte  di
registro e di bollo, e da tasse sulle concessioni governative.
  Ogni forma di  pubblicita' per l'emissione dei titoli  e' esente da
imposta  di bollo,  dalla  imposta comunale  sulla  pubblicita' e  da
diritti spettanti agli enti locali.