Art. 16. Alla Banca d'Italia e' pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al rimborso, a scadenza, dei certificati di credito, nonche' ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione. Le somme occorrenti per le operazioni connesse al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terra' all'uopo apposita contabilita'. I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 8 agosto 1994. In deroga a quanto previsto dall'art. 11 della convenzione suddetta, il compenso riconosciuto alla Banca d'Italia a titolo di rimborso delle spese sostenute per il servizio finanziario dei certificati verra' corrisposto in misura pari ad un terzo di quanto stabilito nell'articolo stesso, in considerazione delle caratteristiche dei certificati di cui al presente decreto. Tale compenso verra' riconosciuto in unica soluzione, contestualmente al rimborso dei certificati. La consegna dei certificati globali di cui al precedente art. 2 sara' effettuata presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio cassa generale. Tutti gli atti ed i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonche' i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo, e da tasse sulle concessioni governative. Ogni forma di pubblicita' per l'emissione dei titoli e' esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicita' e da diritti spettanti agli enti locali.