Art. 2.
  I certificati  di credito di  cui al presente decreto  hanno valore
nominale unitario di lire 5 milioni.
  Ogni  tranche  del  prestito  e' rappresentata  da  un  certificato
globale al portatore di valore  pari all'importo nominale emesso, che
verra' custodito  nel sistema  dei conti  accentrati presso  la Banca
d'Italia.
  I  titoli  hanno  circolazione   nel  suddetto  sistema  dei  conti
accentrati presso la Banca d'Italia.
  Il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta
verra'  riconosciuto mediante  accreditamento nel  relativo conto  di
deposito accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia.
  Ai sensi dei decreti ministeriali 27  maggio 1993 e 5 gennaio 1995,
pubblicati, rispettivamente,  nella Gazzetta  Ufficiale n. 129  del 4
giugno 1993 e  n. 10 del 13 gennaio 1995,  potra' essere richiesto il
ritiro  dei titoli;  la  consegna avverra'  nei  tempi necessari  per
l'allestimento   e   la   spedizione  dei   titoli   stessi,   previo
frazionamento di un certificato globale.  Le relative spese saranno a
carico del richiedente.
  Con successivo  decreto verranno  stabilite le  caratteristiche dei
titoli da  allestire in relazione alle  suddette eventuali operazioni
di frazionamento.
  A  seguito delle  operazioni  medesime,  potranno essere  allestiti
titoli  al portatore  nei tagli  da lire  5 milioni,  10 milioni,  50
milioni,  100 milioni,  500  milioni,  1 miliardo  e  10 miliardi  di
capitale nominale.