Art. 4. Il rimborso dei certificati di credito verra' effettuato in unica soluzione il 15 marzo 1999, tenendo conto delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 239 del 1996. La quota dello scarto di emissione che matura in ciascun giorno si ottiene dividendo il complessivo scarto di emissione, come sopra definito, per i giorni effettivi di durata del titolo, calcolati utilizzando l'anno civile. Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza tra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima "tranche" del prestito. La Banca d'Italia provvedra' ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire piu' vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo relativo al taglio teorico da lire 1 milione. Il valore degli altri pagamenti verra' determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo afferente al suddetto taglio teorico.