Art. 4.
  Il rimborso dei  certificati di credito verra'  effettuato in unica
soluzione il 15  marzo 1999, tenendo conto delle  disposizioni di cui
al citato decreto legislativo n. 239 del 1996.
  La quota dello scarto di emissione  che matura in ciascun giorno si
ottiene  dividendo il  complessivo  scarto di  emissione, come  sopra
definito,  per i  giorni effettivi  di durata  del titolo,  calcolati
utilizzando l'anno civile.
  Ai  sensi  dell'art.  11,  secondo comma,  del  richiamato  decreto
legislativo  n.   239  del  1996,   nel  caso  di   riapertura  delle
sottoscrizioni  dell'emissione di  cui al  presente decreto,  ai fini
dell'applicazione  dell'imposta sostitutiva  di  cui  all'art. 2  del
medesimo provvedimento  legislativo alla  differenza tra  il capitale
nominale dei titoli da rimborsare  ed il prezzo di aggiudicazione, il
prezzo  di riferimento  rimane quello  di aggiudicazione  della prima
"tranche" del prestito.
  La Banca d'Italia provvedra' ai suddetti pagamenti arrotondando, se
necessario, alle  5 lire piu'  vicine, per  eccesso o per  difetto, a
seconda che si tratti di frazioni  superiori o non superiori a 2 lire
e  50 centesimi,  l'importo  relativo  al taglio  teorico  da lire  1
milione.  Il  valore degli  altri  pagamenti  verra' determinato  per
moltiplicazione sulla base dell'importo  afferente al suddetto taglio
teorico.