Art. 5.
  Possono partecipare all'asta  in veste di operatori le  banche e le
societa'  di intermediazione  mobiliare  iscritte nell'apposito  albo
istituito presso la Consob, che  esercitano le attivita' indicate nei
punti  a),  b),  c)  e  d) dell'art.  1,  terzo  comma,  del  decreto
legislativo 23  luglio 1996, n.  415. Detti operatori  partecipano in
proprio e per conto terzi.
  La Banca  d'Italia e' autorizzata a  stipulare apposite convenzioni
con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la
Rete nazionale interbancaria.