Art. 6.
  L'esecuzione   delle  operazioni   relative  al   collocamento  dei
certificati  di  cui  al  presente decreto  e'  affidata  alla  Banca
d'Italia.
  I  rapporti  tra  il  Ministero  del tesoro  e  la  Banca  d'Italia
conseguenti alle  operazioni in  parola saranno regolati  dalle norme
contenute  nella   convenzione  stipulata,   per  le   operazioni  di
collocamento, in data 4 aprile 1985.
  I  rapporti  tra  il  Ministero  del tesoro  e  la  Banca  d'Italia
correlati  all'effettuazione delle  aste  tramite  la Rete  nazionale
interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.
  A rimborso  delle spese  sostenute e a  compenso del  servizio reso
sara'   riconosciuta  alla   Banca   d'Italia   una  provvigione   di
collocamento dello 0,15 per cento.
  Tale provvigione, commisurata  all'ammontare nominale sottoscritto,
verra' attribuita, in  tutto o in parte,  agli operatori partecipanti
all'asta  in relazione  agli  impegni che  assumeranno  con la  Banca
d'Italia,  ivi  compreso  quello  di non  applicare  alcun  onere  di
intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.